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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 00334/2024

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CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE [OSCURATO:PERSONA] Esaminati gli atti del procedimento iscritto al R.G. n. 26310/2022; vista la sintetica proposta di definizione anticipata del giudizio, formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., come comunicata ai difensori delle parti; rilevato che è trascorso il termine di 40 giorni dalla comunicazione dell’anzidetta proposta, senza che parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, per l’effetto, che il ricorso deve intendersi rinunciato e che deve provvedersi alla dichiarazione di estinzione del giudizio di cassazione; considerato che , nel giudizio di cassazione, in rag ione della particolare struttura (dominata dall’impulso d’ufficio) e della disciplina del procedimento di legittimità, non è applicabile l’istituto dell’interruzione del processo (come, invece, invocato dal difensore del ricorrente con istanza depositata il 7 novembre 2023, in ragione del decesso di [OSCURATO:PERSONA], avvenuto nel corso del giudizio di cassazione), con la conseguenza che la morte di una delle parti, intervenuta dopo la rituale istaurazione del giudizio, non assume alcun rilievo (Cass. n. 1757/2016; Cass. n. 24635/2015; Cass. n. 22624/2011); atteso che deve provvedersi alla condanna alla refusione delle spese di lite a carico della parte che ha dato causa al procedimento, che si liquidano come in dispositivo nei soli confronti della Matita di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. (posto che verso [OSCURATO:PERSONA] non è stata proposta alcuna azione, come dallo stesso riconosciuto, ma è stata effettuata la mera litis denuntiatio); P. Q. M. visti gli artt. 380-bis e 391 c.p.c., dichiara l’estinzione del giudizio di cassazione e condanna il ricorrente alla refusione, in favore della controricorrent e Matita di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., delle spese di lite, che liquida in complessivi euro 3.600,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre accessori come per legge.

Roma, 2 gennaio 2

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE [OSCURATO:PERSONA] Esaminati gli atti del procedimento iscritto al R.G. n. 26310/2022; vista la sintetica proposta di definizione anticipata del giudizio, formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., come comunicata ai difensori delle parti; rilevato che è trascorso il termine di 40 giorni dalla comunicazione dell’anzidetta proposta, senza che parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, per l’effetto, che il ricorso deve intendersi rinunciato e che deve provvedersi alla dichiarazione di estinzione del giudizio di cassazione; considerato che , nel giudizio di cassazione, in rag ione della particolare struttura (dominata dall’impulso d’ufficio) e della disciplina del procedimento di legittimità, non è applicabile l’istituto dell’interruzione del processo (come, invece, invocato dal difensore del ricorrente con istanza depositata il 7 novembre 2023, in ragione del decesso di [OSCURATO:PERSONA], avvenuto nel corso del giudizio di cassazione), con la conseguenza che la morte di una delle parti, intervenuta dopo la rituale istaurazione del giudizio, non assume alcun rilievo (Cass. n. 1757/2016; Cass. n. 24635/2015; Cass. n. 22624/2011); atteso che deve provvedersi alla condanna alla refusione delle spese di lite a carico della parte che ha dato causa al procedimento, che si liquidano come in dispositivo nei soli confronti della Matita di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. (posto che verso [OSCURATO:PERSONA] non è stata proposta alcuna azione, come dallo stesso riconosciuto, ma è stata effettuata la mera litis denuntiatio); P. Q. M. visti gli artt. 380-bis e 391 c.p.c., dichiara l’estinzione del giudizio di cassazione e condanna il ricorrente alla refusione, in favore della controricorrent e Matita di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., delle spese di lite, che liquida in complessivi euro 3.600,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre accessori come per legge. Roma, 2 gennaio 2
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