CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 febbraio 2023
Cassazione n. 38206/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIUD. SORVEGLIANZA di FROSINONEt-da-tP-—avviso alle parti; I — udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; /4-1 [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Con ordinanza emessa il 17 gennaio 2022 il Tribunale di Sorveglianza di Frosinone ha respinto il reclamo avanzato da BILARDI Filippo avverso la sanzione disciplinare dell'Ammonizione, riportata in data 3.2.2021 per infrazione commessa ai sensi dell'art. 77 n. 15 reg. es. o.p. in data 27.1.2021. 2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per Cassazione BILARDI Filippo con atto personale. 3. Sia il provvedimento impugnato che il ricorso sono posteriori alla vigenza della legge n.103 del 2017, con cui si è esclusa la facoltà dell' imputato (e quindi anche del condannato) di proporre personalmente ricorso per cassazione, prevedendosi che esso deve essere - in ogni caso - sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di Cassazione (artt. 571 comma 1, e 613 comma 1, cod.proc.pen.; Sez. U,. 21.12.2017, Aie/Io). Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, de plano, a norma dell'art. 610 comma 5bis cod.proc.pen. . Segue alla inammissibilità del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, la condanna al versamento di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende che stimasi equo determinare in euro tremila . P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 9 febbraio 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]