CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 39249/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/03/2022 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti e la sentenza impugnata; letti i motivi del ricorso; rilevato che il ricorrente è stato tratto a giudizio e condannato perché, sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno nel comune di residenza, ha violato, il 14 gennaio 2016, tale ultima prescrizione; che, con il primo motivo di ricorso per cassazione, Beretti reitera, in sede di legittimità, la censura vertente sull'involontarietà della violazione, consistita nell'essersi egli portato nel comune di [OSCURATO:PERSONA], limitrofo a quello di sua residenza, Catania, perché, a suo dire, indotto in errore da modifiche alla viabilità delle quali egli, avendo vissuto per molti anni altrove, non aveva precisa contezza, e di essere stato sottoposto a controllo, a brevissima distanza dal confine tra i due comuni, proprio nel frangente in cui stava cercando di comprendere come rientrare nel territorio del comune di residenza; che il ricorrente non si confronta, al riguardo, con la statuizione impugnata, ove è stato chiarito, in termini alieni da sintomi di manifesta illogicità o contraddittorietà, che egli è stato sorpreso in una zona distante dal confine comunale che, inoltre, è debitamente segnalato dai cartelli che egli ha incontrato lungo il percorso; che del tutto aspecifiche sono, d'altro canto, le doglian2:e formulate con il residuo motivo, afferenti al diniego delle circostanze attenuanti generiche che, si sostiene, avrebbero dovuto essere concesse in ragione delle «modalità di estrinsecazione del fatto» e del «comportamento processuale dell'imputato», profili già vagliati dai giudici di merito, che hanno giustificato la decisione rilevando come Beretti — peraltro gravato da precedenti condanne e ritenuto soggetto socialmente pericoloso, tanto da meritare la sottoposizione alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di p.s. con obbligo di soggiorno — non abbia mostrato segno alcuno di resipiscenza; che la decisione impugnata è, dunque, supportata da un percorso argomentativo pienamente rispettoso dei canoni che presiedono all'applicazione dell'art. 62-bis cod. pen'. e, in specie, del principio secondo cui «Al fine di ritenere o escludere le circostanze attenuanti generiche il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può risultare all'uopo sufficiente» (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269);ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle am