CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 20 giugno 2022
Cassazione n. 47797/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA vista la richiesta di rimessione proposta da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (SVIZZERA) 1115/06/1972 avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del [OSCURATO:PERSONA] di ROMA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che chiedeva dichiararsi inammissibile la richiesta. [OSCURATO:PERSONA] 1. In data 20 giugno 2022, nel corso dell'udienza dibattimentale dinanzi al Tribunale di Roma, la difesa di [OSCURATO:PERSONA] illustrava l'istanza di rémessione del processo che il ricorrente depositava in cancelleria. [OSCURATO:PERSONA] rappresentava di essere stato rinviato a giudizio per bancarotta fraudolenta e documentale in relazione alla fallita Immobilbi s.r.1., dopo una prima declaratoria di nullità della richiesta di rinvio a giudizio per indeterminatezza dell'imputazione e, a seguito della proroga delle indagini, con la nuova richiesta rinviato a giudizio questa volta in uno ad altri coimputati, fra i quali [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] trasmetteva gli atti al Presidenza della sezione Gip del Tribunale di Roma, rappresentando la peculiarità del caso, ma nessuna incompatibilità veniva rilevata. [OSCURATO:PERSONA] chiariva anche di essere imputato in altri due procedimenti relativo alla [OSCURATO:PERSONA] srl, nel quale era coimputato anche [OSCURATO:PERSONA], nonché in un terzo procedimento relativo alla [OSCURATO:SOCIETA]. Da tali circostanza trae [OSCURATO:PERSONA] l'assunto che, per i plurimi procedimenti riferibili al [OSCURATO:PERSONA], in relazione ad alcune società del quale ebbe a ricoprire il ruolo di amministratore, per la notorietà dello stesso Gruppo in ambito locale, anche giornalistica e mediatica, oltre che delle relative vicende giudiziarie, dovesse ritenersi pregiudicata la terzietà degli organi giudicanti locali, in ragione della 'grave situazione locale', nonché del legittimo sospetto a riguardo dimostrati dal turbamento negli organi giudiziari che ebbero a trattare il procedimento. Concludeva l'istanza nel senso che non fosse prevista la condanna al pagamento delle spese processuali, non vertendosi in tema di impugnazione. 2. Il Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, ha depositato requisitoria e conclusioni scritte con le quali ha chiesto dichiararsi inammissibile la richiesta. [OSCURATO:PERSONA] 1. Va premesso che la richiesta di rimessione del procedimento ex art. 46, comma 1, cod. proc. pen., a pena di inammissibilità, dopo essere stata depositata in cancelleria deve essere notificata entro sette giorni a cura del richiedente alle altre parti. Nel caso in esame il richiedente si limita ad allegare il decreto che dispone il giudizio e, a disposizione di questa Corte, vi è il verbale di udienza dinanzi al Tribunale di Roma del 20 giugno 2022, nel quale viene attestato che «la difesa dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] illustra l'istanza di rimessione del processo, che verrà poi regolarmente depositata in cancelleria». L'atto viene poi depositato effettivamente in cancelleria, e però il richiedente non allega la prova della notifica della richiesta alle altre parti. Or bene, la notifica alle altre parti della richiesta di rimessione del processo costituisce una condizione indefettibile di ammissibilità della stessa, che non consente equipollenti, sicché, in mancanza di essa, l'istanza deve dichiararsi inammissibile, ancorché depositata in udienza (Sez. U, sent. n. 6925 del 12/05/1995, dep. 16/06/1995, Rv. 201300; Sez. 2, n. 31553 del 26/06/2019, Crescimone, Rv. 276580 - 01; Sez. 2, n. 45333 del 28/10/2015, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 264960 - 01 Sez. 1, sent. n. 12421 del 12/01/2001, dep. 28/03/2001, Rv. 218403; Sez. 1, sent. n. 5026 del 07/10/1996, dep. 26/10/1996, Rv. 205733), il che per altro non risulta dal verbale, che riferisce della sola illustrazione della stessa in udienza, e neanche della consegna in copia della richiesta alle altre parti processuali che deve ritenersi equipollente alla notifica (in tal senso Cass. Sez. 1, sent. n. 56 del 09/01/1996, dep. 07/03/1996, Rv. 203888). Pertanto l'omessa notifica determina l'inammissibilità dell'istanza di rimessione. 2. Ad ogni buon conto, anche venendo al merito, la richiesta è manifestamente infondata. Va premesso che secondo il consolidato insegnamento di questa Corte, l'istituto della rimessione ha carattere eccezionale, implicando una deroga al principio costituzionale del giudice naturale precostituito per legge e, come tale, comporta la necessità di un'interpretazione restrittiva delle disposizioni che lo regolano, in esse comprese quelle che stabiliscono i presupposti per la translatio iudicii. Ne consegue che, da un lato, per grave situazione locale deve intendersi un fenomeno esterno alla dialettica processuale, riguardante l'ambiente territoriale nel quale il processo si svolge e connotato da tale abnormità e consistenza da non poter essere interpretato se non nel senso di un pericolo concreto per la non imparzialità dei giudice (inteso come l'ufficio giudiziario della sede in cui si svolge il processo di merito) o di un pregiudizio alla libertà di determinazione delle persone che partecipano al processo medesimo e, dall'altro, che i motivi di legittimo sospetto possono configurarsi solo in presenza di questa grave situazione locale e come conseguenza di essa (Sez. Un., n. 13687 del 28 gennaio 2003, Berlusconi e altri, Rv. 223638 e da ultima Sez. 3, n. 23962 del 12 maggio 2015, Bacci ed altri, Rv. 263952). Ancora si è precisato che la grave situazione locale idonea a configurare cause di rimessione del processo ad altra sede deve essere, oltre che concreta, effettiva e non opinabile, anche di incontrovertibile attualità e tale da non essere superabile se non con il trasferimento del processo ad altro ufficio giudiziario (Sez. 1, n. 52976 del 7 ottobre 2014, [OSCURATO:SOCIETA]. e altri, Rv. 262298) e come, conseguentemente, non ricorrano gli estremi per la rimessione nel caso di semplice prospettazione di un probabile rischio di turbamento della libertà valutativa e decisoria del giudice, sul fondamento di timori, illazioni e sospetti non espressi da fatti oggettivi né dotati di intrinseca capacità dimostrativa (Sez. 6, n. 11499/14 del 21 ottobre 2013, Guerra e altro, Rv. 260888). Nel caso in esame, come osservato anche dal Procuratore generale, l'istante ha soltanto menzionato situazioni di incompatibilità di un giudice, senza allegare alcunché, verosimilmente collegate all'aver compiuto atti nel medesimo procedimento, nonché la pendenza di plurimi procedimenti nei propri confronti, in cui è imputato con l'imprenditore [OSCURATO:PERSONA]. Nessuna deduzione specifica, che non sia connessa a vicende 'interne' al processo e come tali irrilevanti per la rimessione, per altro solo affermate, ma non documentate, viene a essere dedotta, se non il generico riferimento alla predetta richiesta di autorizzazione alla incompatibilità e al clamore mediatico, elementi che per i principi su indicati non integrano certamente la "grave situazione locale" o le altre ragioni legittimanti il "legittimo sospetto" in ordine alla terzietà dell'organo giudicante. Ne consegue la inammissibilità della richiesta. 3. Segue, a norma dell'articolo 48, comma 6, cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma ritenuta equa di euro da 1.000,00 a 5.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria. A differenza di quanto sostenuto nella richiesta, questa Corte condivide l'orientamento prevalente per cui alla dichiarazione di inammissibilità o rigetto della richiesta di rimessione del processo, deve conseguire anche la condanna dell'imputato che l'ha proposta al pagamento delle spese processuali, in applicazione del principio generale espresso nella disposizione di cui all'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., che si applica a tutti i giudizi, principali o incidentali, dinanzi alla giudice di legittimità (Sez. 5, n. 33226 del 16/04/2019, Urgo, Rv. 276929 - 01; Sez. 5, n. 49692 del 04/10/2017, C. Rv. 271438 - 01; Sez. 1, n. 944 del 09/02/2000, Tiani, Rv. 216006 - 01; Sez. 1, n. 4633 del 15/07/1996, Argenti, Rv. 205587 - 01; contra, Sez. 2, n. 15480 del 21/02/2017, Carrella, Rv. 269969 - 01; Sez. 1, n. 1641 del 07/04/1986, Allegretti, Rv. 172614 - 01). P.Q.M. Dichiara inammissibile la richiesta e condanna l'istante al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa