CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 31152/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/02/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Bari ha confermato la sentenza del 9 febbraio 2015 del Giudice delle indagini preliminari del Tribunale -<nvoxft di IJ che aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di furto pluriaggravato condannandolo alla pena ritenuta di giustizia; - che il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato, atteso che la Corte territoriale ha specificamente ed adeguatamente motivato in ordine all'infondatezza dei motivi di gravame; - che il secondo motivo, con il quale il ricorrente lamenta violazione di legge e mancanza di motivazione in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche ed alla commisurazione della pena, è manifestamente infondato, atteso che su tali punti la Corte di appello ha specificamente motivato, mentre il ricorrente non si confronta con gli argomenti posti a base della decisione, cosicché il motivo di ricorso risulta generico; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso