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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 11 maggio 2021

Cassazione n. 04661/2022

Testo disponibile della fonte

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la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 10924/2015 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 45, presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende giusta procura speciale in calce al ricorso; - ricorrente - contro Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; 5x2) - con troricorrente - pZL avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia n. 5644/20/14, depositata il 4 novembre 2014.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26 gennaio 2022 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. con la sentenza n. 5644/20/14 del 04/11/2014, la Commissione tributaria regionale della Lombardia (di seguito CTR) respingeva l'appello proposto [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (di seguito Multimedica) nei confronti della sentenza della Commissione tributaria provinciale di Milano (di seguito CTP) n. 107/47/13, che aveva a sua volta respinto il ricorso della società contribuente avverso un avviso di accertamento per IRES e IRAP relative all'anno d'imposta 2007;

1.1. come si evince anche dalla sentenza impugnata e per quanto ancora interessa in questa sede, l'avviso di accertamento era stato emesso per costi non deducibili relativi a servizi di consulenza, ritenuti privi dei requisiti di effettività, certezza ed inerenza e per costi dedotti in violazione dell'art. 109, commi 1, 2 e 5, del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 ([OSCURATO:PERSONA] delle Imposte sui Redditi - TUIR);

2. Multimedica impugnava la sentenza di appello con ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, illustrati da memorie ex art. 380 bis.1 cod. proc. civ.;

3. l'Agenzia delle entrate resisteva in giudizio con controricorso e depositava memoria ex art. 380 bis.1 cod. proc. civ.;

4. con ordinanza resa all'esito dell'udienza dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] la causa veniva rinviata a nuovo ruolo onde consentire all'Agenzia delle entrate di dedurre in ordine alla sorte della domanda di definizione agevolata presentata dalla società contribuente. [OSCURATO:PERSONA]

1. va pregiudizialmente rilevato che Multimedica ha presentato istanza di definizione agevolata ai sensi dell'art. 1, comma 4, del d.l. 16 ottobre 2017, n. 148, conv. con modif. nella

I. 4 dicembre 2017, n. 172 e ha chiesto la pronuncia di cessazione della materia del contendere; cio

1.1. con memoria del 04/11/2021 l'Agenzia delle entrate evidenziava che la controversia era stata definita;

2. va, dunque dichiarata la cessazione della materia del contendere con compensazione tra le parti delle spese di lite.

P.Q.M.

La Corte dichiara cessata la materia del contendere e compensa tra le parti le spese di lite.

Così deciso in Roma il 26 gennaio 2

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 10924/2015 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 45, presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende giusta procura speciale in calce al ricorso; - ricorrente - contro Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; 5x2) - con troricorrente - pZL avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia n. 5644/20/14, depositata il 4 novembre 2014. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26 gennaio 2022 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. con la sentenza n. 5644/20/14 del 04/11/2014, la Commissione tributaria regionale della Lombardia (di seguito CTR) respingeva l'appello proposto [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (di seguito Multimedica) nei confronti della sentenza della Commissione tributaria provinciale di Milano (di seguito CTP) n. 107/47/13, che aveva a sua volta respinto il ricorso della società contribuente avverso un avviso di accertamento per IRES e IRAP relative all'anno d'imposta 2007; 1.1. come si evince anche dalla sentenza impugnata e per quanto ancora interessa in questa sede, l'avviso di accertamento era stato emesso per costi non deducibili relativi a servizi di consulenza, ritenuti privi dei requisiti di effettività, certezza ed inerenza e per costi dedotti in violazione dell'art. 109, commi 1, 2 e 5, del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 ([OSCURATO:PERSONA] delle Imposte sui Redditi - TUIR); 2. Multimedica impugnava la sentenza di appello con ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, illustrati da memorie ex art. 380 bis.1 cod. proc. civ.; 3. l'Agenzia delle entrate resisteva in giudizio con controricorso e depositava memoria ex art. 380 bis.1 cod. proc. civ.; 4. con ordinanza resa all'esito dell'udienza dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] la causa veniva rinviata a nuovo ruolo onde consentire all'Agenzia delle entrate di dedurre in ordine alla sorte della domanda di definizione agevolata presentata dalla società contribuente. [OSCURATO:PERSONA] 1. va pregiudizialmente rilevato che Multimedica ha presentato istanza di definizione agevolata ai sensi dell'art. 1, comma 4, del d.l. 16 ottobre 2017, n. 148, conv. con modif. nella I. 4 dicembre 2017, n. 172 e ha chiesto la pronuncia di cessazione della materia del contendere; cio 1.1. con memoria del 04/11/2021 l'Agenzia delle entrate evidenziava che la controversia era stata definita; 2. va, dunque dichiarata la cessazione della materia del contendere con compensazione tra le parti delle spese di lite. P.Q.M. La Corte dichiara cessata la materia del contendere e compensa tra le parti le spese di lite. Così deciso in Roma il 26 gennaio 2
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