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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 20 settembre 1998

Cassazione n. 24804/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 059GHHX) nato il 20/09/1998 avverso l'ordinanza del 06/09/2021 del GIP TRIBUNALE di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. lazizjFadaoui ricorre avverso l'ordinanza del 6 settembre 2021 del G.i.p. del Tribunale di Torino che, quale giudice dell'esecuzione, ha rigettato la richiesta di applicazione della disciplina della continuazione ex art. 671 cod. proc. pen., con riguardo: 1) al reato di rapina aggravata, ai sensi dell'art. 628 cod. pen., commesso il 15 settembre 2018 in Torino, giudicato dalla Corte di appello di Torino con sentenza del 3 aprile 2019, divenuta definitiva; 2) ai reati di rapina e di tentata estorsione, ai sensi degli artt. 628, 56 e 629 cod. pen., commessi il 31 luglio 2018 in Torino, giudicati dalla Corte di appello di Torino con sentenza del 6 febbraio 2019, divenuta definitiva.

2. Il ricorrente denuncia inosservanza ed erronea applic:azione della legge penale, con riferimento all'art. 671 cod. proc. pen., e vizio di motivazione dell'ordinanza impugnata, perché il giudice dell'esecuzione avrebbe omesso di considerare che, dalla lettura delle sentenze di condanna, si evinceva che i reati erano stati posti in essere e progettati da Fadaoui al fine di provvedere al proprio mantenimento. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è manifestamente infondato e come tale deve essere dichiarato inammissibile, perché non si confronta con la congrua ed esaustiva motivazione contenuta nel provvedimento impugnato.

Giova premettere che la cognizione del giudice dell'esecuzione dei dati sostanziali di possibile collegamento tra i vari reati va eseguita in base al contenuto decisorio delle sentenze di condanna, conseguite alle azioni o omissioni che si assumono essere in continuazione e, attraverso il loro raffronto, alla luce delle ragioni enunciate dall'istante, gravato in tema di esecuzione - quando invoca l'applicazione della disciplina del reato continuato - non da un onere probatorio, ma dall'onere di allegare, e cioè di prospettare e indicare elementi specifici e concreti a sostegno dell'istanza (Sez. 1, n. 21326 del 06/05/2010, Faneli, Rv. 247356).

In tema di esecuzione, quindi, incombe sul condannato che invochi l'applicazione della disciplina della continuazione l'onere I di allegare elementi sintomatici della riconducibilità anche dei reati successivi a una preventiva programmazione unitaria, onde evitare che il meccanismo sanzionatorio di cui all'art. 81, secondo comma, cod. pen. si traduca in un automatico beneficio premiale conseguente alla mera reiterazione del reato, rendendo evanescente la linea di demarcazione tra continuazione e abitualità a delinquere (Sez. 3, n. 17738 del 14/12/2018, dep. 2019, Bencivenga, Rv. 275451).

Nel caso di specie, il giudice dell'esecuzione in modo ineccepibile ha evidenziato che, dalla lettura delle sentenze di merito, si evinceva che il condannato aveva commesso i reati in forza di eventi del tutto estemporanei e non preventivabili, avendo lo stesso posto in essere atti predatori violenti compiuti a danno di passanti incontrati sulla pubblica via.

Non vi era, pertanto, alcuna prova del fatto che, al momento della consumazione della prima azione delinquenziale, Fadaoui avesse già preventivato di commettere anche le altre.

A fronte di tale precisa motivazione del provvedimento impugnato, il ricorrente muove delle critiche generiche, prive della necessaria specificità.

2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, equamente, in euro 3.000,00, tenuto conto che non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e ver dii-e~ della somma di tremila eurjoiv &2[5.- ta-esa

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 059GHHX) nato il 20/09/1998 avverso l'ordinanza del 06/09/2021 del GIP TRIBUNALE di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. lazizjFadaoui ricorre avverso l'ordinanza del 6 settembre 2021 del G.i.p. del Tribunale di Torino che, quale giudice dell'esecuzione, ha rigettato la richiesta di applicazione della disciplina della continuazione ex art. 671 cod. proc. pen., con riguardo: 1) al reato di rapina aggravata, ai sensi dell'art. 628 cod. pen., commesso il 15 settembre 2018 in Torino, giudicato dalla Corte di appello di Torino con sentenza del 3 aprile 2019, divenuta definitiva; 2) ai reati di rapina e di tentata estorsione, ai sensi degli artt. 628, 56 e 629 cod. pen., commessi il 31 luglio 2018 in Torino, giudicati dalla Corte di appello di Torino con sentenza del 6 febbraio 2019, divenuta definitiva. 2. Il ricorrente denuncia inosservanza ed erronea applic:azione della legge penale, con riferimento all'art. 671 cod. proc. pen., e vizio di motivazione dell'ordinanza impugnata, perché il giudice dell'esecuzione avrebbe omesso di considerare che, dalla lettura delle sentenze di condanna, si evinceva che i reati erano stati posti in essere e progettati da Fadaoui al fine di provvedere al proprio mantenimento. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è manifestamente infondato e come tale deve essere dichiarato inammissibile, perché non si confronta con la congrua ed esaustiva motivazione contenuta nel provvedimento impugnato. Giova premettere che la cognizione del giudice dell'esecuzione dei dati sostanziali di possibile collegamento tra i vari reati va eseguita in base al contenuto decisorio delle sentenze di condanna, conseguite alle azioni o omissioni che si assumono essere in continuazione e, attraverso il loro raffronto, alla luce delle ragioni enunciate dall'istante, gravato in tema di esecuzione - quando invoca l'applicazione della disciplina del reato continuato - non da un onere probatorio, ma dall'onere di allegare, e cioè di prospettare e indicare elementi specifici e concreti a sostegno dell'istanza (Sez. 1, n. 21326 del 06/05/2010, Faneli, Rv. 247356). In tema di esecuzione, quindi, incombe sul condannato che invochi l'applicazione della disciplina della continuazione l'onere I di allegare elementi sintomatici della riconducibilità anche dei reati successivi a una preventiva programmazione unitaria, onde evitare che il meccanismo sanzionatorio di cui all'art. 81, secondo comma, cod. pen. si traduca in un automatico beneficio premiale conseguente alla mera reiterazione del reato, rendendo evanescente la linea di demarcazione tra continuazione e abitualità a delinquere (Sez. 3, n. 17738 del 14/12/2018, dep. 2019, Bencivenga, Rv. 275451). Nel caso di specie, il giudice dell'esecuzione in modo ineccepibile ha evidenziato che, dalla lettura delle sentenze di merito, si evinceva che il condannato aveva commesso i reati in forza di eventi del tutto estemporanei e non preventivabili, avendo lo stesso posto in essere atti predatori violenti compiuti a danno di passanti incontrati sulla pubblica via. Non vi era, pertanto, alcuna prova del fatto che, al momento della consumazione della prima azione delinquenziale, Fadaoui avesse già preventivato di commettere anche le altre. A fronte di tale precisa motivazione del provvedimento impugnato, il ricorrente muove delle critiche generiche, prive della necessaria specificità. 2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, equamente, in euro 3.000,00, tenuto conto che non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e ver dii-e~ della somma di tremila eurjoiv &2[5.- ta-esa
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