CassazionedecretoSezione 1
Cassazione n. 30272/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto il rigetto del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 30 novembre 2023 il Tribunale di Sorveglianza di Roma ha rigettato il reclamo proposto avverso il decreto ministeriale dell'Il aprile 2023 di proroga, per la durata di anni due, del regime detentivo cli cui all'art. 41 -bis ord. pen. applicato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] detenuto in virtù di provvedimento di cumulo emesso dal Procuratore generale presso la Corte di appello di Napoli dell'Il luglio 2023 per la pena di ventisette anni, undici mesi e undici giorni di reclusione e tre anni di libertà vigilata. Il titolo ha ad oggetto i delitti di associazione di tipo mafioso, tentato omicidio, detenzione a fine di spaccio di sostanze stupefacenti. Il regime detentivo speciale trova applicazione dal 18 aprile 2019. Riassunti i precedenti penali e i carichi pendenti (fra i quali la condanna per duplice omicidio e triplice tentato omicidio per la quale pende giudizio di cassazione), il Tribunale ha motivato in ordine all'attuale permanente operatività dell'associazione criminale di appartenenza del detenuto e della capacità di quest'ultimo di mantenere i rapporti con esponenti liberi del medesimo sodalizio, come emerso dai pareri delle Procure competenti, del Ministero dell'Interno e del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri. In particolare, è stato ricordato il ruolo apicale ricoperto da Genidoni nel gruppo associativo mafioso denominato «Genidoni - Esposito», operante nel quartiere Sanità di Napoli, nel contesto del quale sono maturati il duplice omicidio e il triplice tentato omicidio del 22 aprile 2016 (così detta strage delle Fontanelle avvenuta nel contesto di una vera e propria faida mafiosa) in conseguenza dei quale il detenuto è stato condannato all'ergastolo in appello. E' stata affermata l'attuale permanente operatività del gruppo mafioso e dato atto, comunque, della regolarità della condotta intramuraria (pur in assenza di una qualsiasi forma di dissociazione), della fruizione della socialità, della partecipazione ai colloqui visivi con i familiari, del mancato svolgimento di attività lavorativa e del fatto che il detenuto riceve 400 euro mensili. Il Tribunale ha ritenuto infondata la questione di legittimità costituzionale sollevata dalla difesa in relazione alla disciplina del procedimento applicativo del regime speciale ritenuto non tale da violare il diritto di difesa essendo quest'ultimo garantito e tutelato. Con riguardo all'attuale probabilità del mantenimento dei collegamenti con gli ambienti della criminalità organizzata, i giudici hanno valorizzato, fra l'altro, l'interesse emerso da parte del detenuto per le vicende del quartiere Sanità in base alle risultanze del colloquio del 14 maggio 2021 del quale è stata rigettata la richiesta difensiva di acquisizione della trascrizione integrale. Ciò, unitamente alle emergenze che hanno fatto ritenere esistente ed operativo il gruppo mafioso di appartenenza del detenuto, ha indotto il Tribunale ad affermare l'esistenza delle condizioni per la proroga del regime detentivo speciale. 2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], per mezzo del proprio difensore [OSCURATO:PERSONA], articolando tre motivi. 2.1. Con il primo ha eccepito la violazione di legge e il mancato rispetto dei principi di cui agli artt. 111 e 117 Cost., in relazione all'art. 6 CEDU e dell'art. 14 Patto internazionale sui diritti civili e politici. Ha sostanzialmente riproposto la questione di legittimità costituzionale della disciplina del procedimento di sorveglianza nella parte in cui solo al momento di fissazione dell'udienza è possibile, per la difesa, conoscere gli atti, mentre le regole processuali impongono che il reclamo sia completo e contenga l'illustrazione dei motivi di impugnazione insuscettibili di essere integrati con i motivi nuovi. I termini stretti per proporre il reclamo impediscono l'accesso agli atti amministrativi sui quali si fonda il decreto ministeriale che, pertanto, deve essere impugnato senza che sia possibile esaminare compiutamente la documentazione posta a suo fondamento. Da ciò deriverebbe il contrasto dell'art. 41-bis, comma 2-bis, ord. pen., nella parte in cui non prevede l'obbligo, da parte del Ministero, di mettere a disposizione, entro congruo termine, tutti gli atti posti a fondamento della proroga del regime detentivo speciale, con gli artt. 111 Cost., 6 CEDU e 14 Patto Internazionale sui diritti civili per violazione del contraddittorio e delle regole del giusto processo. 2.2. Con il secondo motivo ha eccepito la violazione di legge sotto il profilo della mancata acquisizione di atti rilevanti e decisivi richiesti dalla difesa senza il rispetto degli artt. 111, 117 Cost., in relazione all'art. 6 CEDU, e dell'art. 14 del Patto Internazionale sui diritti civili e politici. Il vizio sarebbe ravvisabile nella parte in cui è stata omessa l'acquisizione integrale dei colloqui con i familiari e di alcuni video apparsi sul social network [OSCURATO:PERSONA]. In particolare, è stata censurata la citazione di una parte dei colloqui senza che sia stata disposta l'acquisizione integrale degli stessi, omissione che comporta la violazione del diritto di difesa sotto il profilo della «parità delle armi» garantita dall'art. 6 CEDU nei termini declinati dalla giurisprudenza sovrana zio na le.2.3. Con il terzo motivo è stata eccepita la violazione dell'art. 41-bis, ord. pen. ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. Il ricorrente ha segnalato di avere dimostrato non solo l'assenza dei collegamenti con la criminalità organizzata, ma la stessa possibilità che gli stessi possano essere ripristinati. Ha escluso l'esistenza, ad oggi, del clan al quale Genidoni aveva partecipato; tale sodalizio, infatti, sarebbe estraneo alle attuali dinamiche criminali del quartiere Sanità. Ha richiamato le dichiarazioni di operatori di polizia giudiziaria, collaboratori di giustizia ed altri testi in recenti procedimenti penali trascrivendone i relativi verbali di escussione nel testo del ricorso. In particolare, è stata contestata la tesi del ruolo concorsuale di Genidoni nella commissione della, così detta, strage delle Fontanelle eVrichiamati, a tale proposito, i periodi di detenzione ritenuti incompatibili con un qualsiasi ruolo associativo mafioso a partire dal 2011. Sono state, altresì, negate, sulla scorta delle emergenze istruttorie allegate, sia la configurabilità attuale del clan Genidoni, che la possibilità, per il detenuto, di riorganizzare il gruppo, posto che lo stesso e tutti gli altri soggetti ritenuti partecipi sono stati tratti in arresto, da ultimo, nel 2016. Peraltro, la stessa relazione del Comando Generale dei Carabinieri del 24 marzo 2023 avrebbe dato atto della sostanziale destrutturazione del sodalizio e da ciò dovrebbe discendere l'inesistenza della concreta e attuale possibilità, per Genidoni, di ristabilire i collegamenti con l'ambiente malavitoso. 3. Il Procuratore generale ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è complessivamente infondato. 2. L'ambito del sindacato di legittimità sui provvedimenti del Tribunale di Sorveglianza in materia di proroga del regime detentivo spec:iale di cui all'art. 41-bis ord. pen. è limitato, ai sensi del comma 2-sexies della stessa disposizione, alla violazione di legge. Ne consegue che il controllo suscettibile di essere effettuato nel presente giudizio riguarda solo l'osservanza delle disposizioni di legge sostanziale e processuale e l'assenza di motivazione nei termini in cui la stessa deve essere articolata a norma dell'art. 41, comma 2-sexies ord. pen, che impone al Tribunale di Sorveglianza di motivare sui presupposti per l'adozione del 3 Oi'f° provvedimento e la congruità del contenuto dello stesso rispetto alle esigenze di cui al comma 2. Sul punto si è formato un consolidato orientamento nella giurisprudenza di questa Corte secondo cui nella materia di interesse il vizio della violazione di legge include, quale mancanza di motivazione, «tutti i casi nei quali essa appaia priva dei requisiti minimi di coerenza, completezza e logicità ai punto da risultare soltanto apparente o comunque non idonea - per evidenti carenze di coordinazione e per oscurità del discorso - a rendere comprensibile il percorso argomentativo seguito dal giudice di merito» (Sez. 1, n. 48494 del 09/11/2004, Santapaola, Rv. 230303) oppure si riveli «assolutamente inidonea a rendere comprensibile il filo logico seguito dal giudice di merito, ovvero quando le linee argomentative del provvedimento siano così scoordinate e carenti dei necessari passaggi logici da far rimanere oscure le ragioni che hanno giustificato la decisione» (Sez. 1, n. 449 del 14/11/2003, dep. 2004, Ganci, Rv. 226628). Si tratta della concreta applicazione ai provvedimenti qui in rilievo del principio generale secondo cui «qualora il ricorso per cassazione sia ammesso esclusivamente per violazione di legge, è comunque deducibile la mancanza o la mera apparenza della motivazione, atteso che in tal caso si prospetta la violazione della norma che impone l'obbligo della motivazione nei provvedimenti giurisdizionali» (Sez. U, n. 25080 del 28/05/2003, Pellegrino, R.v. 224611) Al contrario, il controllo del Tribunale di Sorveglianza ha ad oggetto profili più ampi se si considera che l'ambito della cognizione è stato definito dalla giurisprudenza di questa Corte nel senso che «anche a seguito delle modifiche introdotte all'art. 41 bis Ord. Pen. dalla legge n. 94 del 2009, il controllo di legalità del Tribunale di sorveglianza sul decreto di proroga del regime di detenzione differenziato consiste nella verifica, sulla base delle circostanze di fatto indicate nel provvedimento, della capacità del soggetto di mantenere collegamenti con la criminalità organizzata, della sua pericolosità sociale e del collegamento funzionale tra le prescrizioni imposte e la tutela delle esigenze di ordine e di sicurezza» (Sez. 7, Ordinanza n. 19290 del 10/03/2016, Giuliano, Rv. 267248; Sez. 1, n. 18434 del 23/04/2021, Mulè, Rv. 281361). 3. La questione di legittimità costituzionale sollevata con il primo motivo è manifestamente infondata. Dalla lettura dell'ordinanza impugnata sembra che la questione sia stata posta anche davanti al Tribunale di Sorveglianza, sebbene in termini diversi da quanto prospettato in ricorso. Il provvedimento, infatti, riporta l'eccezione difensiva come riferita all'adozione del provvedimento amministrativo, da parte del Ministero, «senza consentire alla difesa di analizzare le note poste a fondamento del provvedimento». La questione, quindi, è stata riferita alla compatibilità del procedimento amministrativo di proroga del regime speciale con i principi che garantiscono il diritto di difesa e il giusto processo. La soluzione adottata dal Tribunale di Sorveglianza, che si fonda sulla possibilità di una tutela giurisdizionale completa all'esito dell'impugnazione proposta avverso il provvedimento amministrativo di proroga, è corretta. Peraltro, questa Corte ha già avuto modo di affermare il principio, qui ribadito, secondo cui «è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 41-bis ord. pen., in relazione agli artt. 2, 3, 13, 24, 111 e 117 Cost. nella parte in cui assegna al Ministro della giustizia e non all'autorità giudiziaria, la competenza a disporre l'applicazione o la proroga del regime detentivo speciale, trattandosi di misura non assimilabile alle misure di prevenzione personali, adottata o prorogata, cori provvedimento autonomamente e congruamente motivato, reclamabile davanti all'autorità giudiziaria, all'esito di un procedimento camerale partecipato» (Sez. 1, n. 29143 del 22/06/2020, Libri, Rv. 279792). Sul punto si è diffusamente soffermata anche Sez. 1, n. 24134 del 10/05/2019, Belforte, Rv. 276483 alle pagg. 4 — 6 della motivazione ove è stata illustrata la complessiva ragione che induce ad escludere qualsiasi ipotesi di contrasto del procedimento amministrativo relativo all'applicazione del regime differenziato di cui all'art. 41-bis ord. pen. con i principi costituzionali del giusto processo proprio perché tali garanzie possono trovare attuazione nel procedimento giurisdizionale che si instaura a seguito dell'opposizione davanti al Tribunale di Sorveglianza. Sul punto sono state richiamate, fra le altre, le sentenze della Corte costituzionale nn. 349 del 1993 e 376 del 1997. Nel ricorso la questione di costituzionalità è stata posta proprio con riguardo a tale procedimento relativamente al quale si lamenta l'impossibilità di conoscere gli atti posti a fondamento del provvedimento di proroga in tempo utile per apprestare una difesa adeguata ed effettiva. In realtà, l'assunto dal quale prende le mosse la questione è errato giacché gli atti posti a fondamento del provvedimento sono conoscibili non già quando davanti al Tribunale di Sorveglianza viene fissata l'udienza, bensì quando viene emesso il provvedimento di proroga. Da quel momento iniziano a decorrere i venti giorni per la proposizione del reclamo con la possibilità di presentare memorie entro cinque giorni dall'udienza dovendosi applicare gli artt. 666 e 678 cod. proc. pen. dall'art. 41-bis, commi 2 quinquies e sexies, ord. pen. Non sussistono, pertanto, i profili di incostituzionalità eccepiti e la questione posta con il primo motivo deve ritenersi manifestamente infondata. 4. Il secondo motivo è inammissibile in quanto relativo alla mancata acquisizione di atti dei quali non è stata allegata e dimostrata la decisività. Premesso che il ricorso nella materia di interesse può essere proposto, come illustrato al par. 2, solo per violazione di legge e non attraverso la deduzione di vizi diversi, costituisce elemento dirimente, ai fini della decisione sul motivo in esame, la circostanza che lo stesso attenga a documentazione della quale non è stata allegata e dimostrata la decisività. In primo luogo, quanto ai video sul social network [OSCURATO:PERSONA], si segnala che gli stessi non risultano neppure menzionati, neanche nell'esposizione in fatto, nel provvedimento impugnato sicché non è possibile apprezzarne la rilevanza. Con riferimento alla registrazione dei colloqui con i familiari, in realtà, pare immune da vizi la considerazione del Tribunale di Sorveglianza (pag. 5 della motivazione) laddove è stato spiegato come l'acquisizione non riguarda un profilo decisivo giacché riferito ad un generico interesse del detenuto rispetto ai fatti che avvengono nel quartiere nel quale opera la cosca della quale Genidoni ha fatto parte. 4. Il terzo motivo è complessivamente infondato. Con lo stesso, in parte il ricorrente sollecita a questa Corte una inammissibile rivalutazione di profili che attengono più specificamente ai giudizi di merito in cui le prove riprodotte nel ricorso (pagg. 12 e seguenti) sono state assunte. Per quanto riguarda, inoltre, l'aspetto che più riguarda l'attuale operatività del gruppo mafioso al quale è appartenuto Genidoni (del quale l'ordinanza impugnata ha valorizzato anche la recente condanna all'ergastolo all'esito di una doppia conforme valutazione dei giudici di merito) va tenuto conto dell'elaborazione della giurisprudenza di questa Corte sul punto. In particolare, si richiama l'arresto secondo cui «ai fini della proroga della sospensione dell'applicazione delle regole di trattamento nei confronti dei soggetti condannati per taluno dei delitti menzionati dall'art. 41 bis, comma secondo, legge 26 luglio 1975 n. 354, la sussistenza di collegamenti con un'associazione criminale, terroristica o eversiva, richiesta dalla norma, non deve essere dimostrata in termini di certezza, essendo necessario e sufficiente che essa possa essere ragionevolmente ritenuta probabile sulla scorta dei dati conoscitivi acquisiti» (Sez. 1, n. 18791 del 06/02/2015, Caporrimo, Rv. 263508).La capacità di mantenere i contatti con l'organizzazione criminale di appartenenza e la vitalità della stessa integrano profili presi in considerazione e sui quali la motivazione è stata effettiva in ossequio al principio per cui «ai fini della proroga del regime detentivo differenziato di cui all'art. 41 bis della legge n. 354 del 1975 è necessario accertare che la capacità del condannato di tenere contatti con l'associazione criminale non sia venuta meno, accertamento che deve essere condotto anche alla stregua di una serie predeterminata di parametri quali il profilo criminale, la posizione rivestita dal soggetto in seno all'associazione, la perdurante operatività del sodalizio e la sopravvenienza di nuove incriminazioni non precedentemente valutate, elementi tutti che devono essere considerati mediante l'indicazione di indici fattuali sintomatici di attualità del pericolo di collegamenti con l'esterno, non neutralizzata dalla presenza di indici dimostrativi di un sopravvenuto venir meno di tale pericolo» (Sez. 5, n. 40673 del 30/05/2012, Badagliacca, Rv. 253713). Sulla sufficienza anche della mera «potenzialità» dei rapporti con l'organizzazione criminale 4Sez. 1, n. 24134 del 10/05/2019, Belforte, Rv. 276483; Sez. 1, n. 47521 del 02/12/2008, Rogoli, Rv. 2420712F Sul medesimo aspetto deve essere anche ribadito che «ai fini della proroga del regime detentivo differenziato di cui all'art. 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, l'accertamento dell'attuale capacità del condannato di mantenere contatti con l'associazione criminale, da svolgere tenendo conto dei parametri indicati in termini non esaustivi dal comma 2-bis della norma citata, si sostanzia in un ponderato apprezzamento di merito involgente tutti gli elementi, non necessariamente sopravvenuti, rivelatori della permanenza delle condizioni di pericolo già in origine poste a fondamento del suddetto regime» (Sez. 1, n. 2660 del 09/10/2018, dep. 2019, Vinciguerra, Rv. 274912). Sul punto il ricorrente ha dedotto l'avvenuta destrutturazione del gruppo camorristico del quale ha fatto parte Genidoni alla luce della relazione del Comando Generale dei Carabinieri del 24 marzo 2023, senza tuttavia, riprodurre il passaggio dell'informativa che conterrebbe tale precisazione e spiegare in quali termini la stessa possa porsi in contrasto effettivo con quanto ricostruito nel provvedimento impugnato. A tale proposito, le note informative recenti delle [OSCURATO:PERSONA] hanno evidenziato la condizione di equilibrio precario del contesto criminale nel quale operava lo stesso Genidoni, unitamente al proprio gruppo camorristico di riferimento, la presenza di una costante contesa armata per il controllo del territorio il che, data la specificità dell'ambiente criminale al quale il detenuto ha aderito, rende l'ordinanza impugnata esente dal vizio di motivazione apparente e, comunque, dalla violazione di legge eccepita.Ciò anche e soprattutto se si considera il coinvolgimento dello stesso nella vicenda omicidiaria plurima di cui alla strage delle Fontanelle per la quale ha riportato condanna all'ergastolo all'esito dei giudizi di merito. 5. Sulla base delle considerazioni che precedono il ricorso deve