CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 09115/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] nataa [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/03/2025 della Corte d'appello di Napoli; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto rigettarsi il ricorso; lette le conclusioni del difensore della parte civile, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto accogliersi il ricorso, condannando Di CasolaGiuseppe al risarcimento dei danni da liquidarsi in € 7.000.000,00 o, eventualmente, insede civile, in tal caso con la liquidazione di una provvisionale di € 100.000,00; ha chiesto, infine, con condanna delDi [OSCURATO:PERSONA] alla rifusione delle spese di parte civile [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 15 marzo 2022, il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] dichiarava non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di infedeltà patrimoniale (art. 2634 cod. civ.), ritenendo tardiva la querela del 23 luglio 2015. La vicenda trae origine dalla gestione della [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione, di cui l’imputato era liquidatore dal 2011. All’imputato è stato contesta to di avere, in conflitto di interessi, posto in essere atti dispositivi dannosi per la [OSCURATO:SOCIETA]. e, tra l’altro: omessa richiesta di canonidi locazione, transazione reputata sfavorevole, vendita di beni a preteso prezzo irrisorio, rinnovo locativo non convenienteper la FASPs.r.l., risoluzione del fitto d’azienda, stipula di nuova locazione a condizioni svantaggiose, approvazioni di bilancio in dissenso di parte dei soci. Secondo l’imputazione, tali condotte erano funzionali a procurare un vantaggio aRuggiero Silvana, socia al 50% della [OSCURATO:SOCIETA]. e al 70% anche della “[OSCURATO:PERSONA] s.r.l.” (già “[OSCURATO:SOCIETA].”),società quest’ultima beneficiaria delle condotte ipotizzate,in danno della menzionata [OSCURATO:SOCIETA]. e della odierna ricorrente (socia di quest’ultima al 25%). Nello specifico, le condotte materiali contestate all'imputato, descritte analiticamente nel provvedimento di rinvio a giudizio, comprendono una pluralità di atti commissivi ed omissivi. Si evidenzia, in primo luogo, l'omessa richiesta dei canoni di locazione dovuti dalla [OSCURATO:SOCIETA]. alla [OSCURATO:SOCIETA]e la redazione di un atto transattivo, stipulato senza la preventiva consultazione degli altri soci e nonostante la loro nota contrarietà, con il quale si riconosceva un ingente credito (pari a circa 1,6 milioni di euro) in favore della [OSCURATO:SOCIETA]., contestualmente estinguendo ogni divergenza economica tra le parti a condizioni sfavorevoli per la società in liquidazione. Ulteriori addebiti riguardano la vendita dei mobili dell'albergo a un prezzo ritenuto irrisorio (100.000,00 euro), fissato senza una preventiva perizia di stima, e la risoluzione anticipata di un contratto di affitto d'azienda (stipulato nel 2006 e con scadenza naturale al 2016), sostituito con un contratto di locazione immobiliare di durata ventennale, con un canone annuo palesemente sottostimato rispetto ai valori di mercato dell'area sorrentina. L'imputazione originaria indicava il tempus commissi delicti con la formula "in Sorrento dal 2011 con condotta perdurante". Tuttavia, nel corso del dibattimento di primo grado, e precisamente all'udienza del 9 dicembre 2021, il Pubblico Ministero procedeva a una modifica dell'imputazione ai sensi dell'art. 516 cod. proc. pen., delimitando l'arco temporale della condotta "dal 2011 fino al 10 marzo 2014", data coincidente con la stipula del contratto di locazione sfavorevole alla [OSCURATO:SOCIETA]., ritenuto l'ultimo atto dispositivo formale. Il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], come detto, prendendo atto di tale delimitazione temporale, dichiarava non doversi procedere per tardività della querela del 23 luglio 2015 rispetto al termine di cui all'art. 124 cod. pen., calcolato a decorrere dal 10 marzo 2014. 2. La Corte di appello di Napoli, investita del gravame proposto dalla parte civile ai soli effetti della responsabilità civile ex art. 576 cod. proc. pen. , con la sentenza qui impugnata, ha confermato la decisione di primo grado. I Giudici distrettuali hanno respinto la richiesta di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale avanzata dall'appellante, volta a dimostrare la sussistenza di condotte infedeli e ostruzionistiche proseguite anche dopo il 10 marzo 2014 , asserendo che ciò avrebbe comportato un'indebita estensione dell'imputazione, in violazione del principio della titolarità esclusiva dell'azione penale in capo all'organo dell'accusa e in pregiudizio de i diritti di difesa dell'imputato. Conseguentemente, vincolata alla delimitazione del capo d’imputazione fissata dalla pubblica accusa, segnatamente in ordine alla cessazione della condotta, la Corte ha ritenuto "obiettivamente tardiva" la querela sporta oltre un anno dopo. 3. Avverso tale sentenza ricorre per cassazione, ai soli effetti civili, [OSCURATO:PERSONA], sulla base dei motivi oltre sintetizzati. 3.1. Col primo si deducono vizi motivazionali e violazioni di legge in relazione agli artt. 50, 516, 521 cod. proc. pen., sostenendosi –in sintesi – che la modifica dell'imputazione operata dalPubblico Ministero non costituiva preclusione assoluta per il giudice di valutare la permanenza del reato oltre la data del 10 marzo 2014, ai fini della procedibilità, non essendo prevista dal codice di rito, con la delimitazione del tempus commissi delicti, la"ritrattazione" dell'azione penale, né una revoca implicita dell'accusa per il periodo successivo, originariamente contestato come "condotta perdurante". Si argomenta che il reato di infedeltà patrimoniale, specialmente quando perpetrato da un liquidatore mediante una serie di atti coordinati e condotte ostruzionistiche volte a celare la realtà contabile, può assumere la natura di reato permanente o, quantomeno, a consumazione frazionata. La ratiodella doglianza risiede nel principio per cui il giudice, pur non potendo condannare per un fatto diverso da quello contestato (exart. 521 cod. proc. pen.), ha comunque il dovere di valutare tutte le risultanze probatorie per determinare l'esatto momento consumativo o la cessazione della permanenza, ai fini del calcolo sia dei termini di prescrizione, sia di quelliper proporre querela. Nella specie, con motivazione apparente e illogica, la Corte d'appello aveva omesso di valutare le condotte successive al 2014, che attestavano che l'infedeltà patrimoniale non si era esaurita con la stipula del contratto di locazione, ma era proseguita attraverso la gestione infedele dei flussi finanziari e l'occultamento del danno ai soci, spostando in avanti il dies a quoper la proposizione della querela. 3.2. Con il secondo motivo si lamentano vizi motivazionali e violazioni di legge in relazione all'art. 124 cod. pen., sempre circa la tempestività della querela, con particolare riferimento all'individuazione del momento di effettiva conoscenza del fatto-reato da parte delle persone offese. La difesa deduce che, anche qualora si volesse ritenere consumato il reato (sul piano oggettivo) il 10 marzo 2014, il termine per la querela non avrebbe, comunque, potuto decorrere da tale data in assenza della prova che le persone offese avessero, in quel momento, piena contezza della natura fraudolenta e dannosa delle operazioni. Il punto nodale del ricorso verte sulla circostanza, documentata in atti,ma ignorata dai giudici di merito, che la "piena cognizione" degli elementi costitutivi del reato (incluso il dolo e l'entità del danno patrimoniale) erastata acquisita dalle parti civili solo in data 28 aprile 2015, allorché era stata consegnata loro la relazione del consulente tecnico di parte incaricato di analizzare la complessa documentazione contabile e societaria.Solo attraverso tale elaborato tecnico le querelanti avrebbero compreso che le operazioni del liquidatore non erano frutto di mera incapacità gestionale, ma integravano un disegno criminoso volto a favorire terzi in conflitto di interessi, aggravando il dissesto della [OSCURATO:SOCIETA]. La ratiodel motivo si fonda sulla consolidata giurisprudenza di legittimità (in particolare si citano le Sezioni Unite "Zucchi") secondo cui, specie nei reati caratterizzati da complessità di accertamento e possibile occultamento (come quelli societari), il termine per la querela non decorre dal mero sospetto, ma dal momento in cui la persona offesa acquisisce, anche mediante indagini tecniche, piena contezza della commissione di unreato. La Corte d'appello, omettendo di valutare la data di deposito della perizia e facendo decorrere il dies a quo da lla data del contratto di locazione , avrebbe violato i principi in materia di onere della prova della tempestività, che grava su chi ne eccepisce la tardività. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile per carenza di interesse. 2. Come noto, la parte civile è priva di interesse a proporre impugnazione avverso la sentenza di proscioglimento dell'imputato per improcedibilità dell'azione penale dovuta a difetto di querela, trattandosi di pronuncia penale meramente processuale priva di idoneità ad arrecare vantaggio al proponente ai fini dell'azione civilistica (Sez. U, n. 35599 del 21/06/2012, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 253242-01). Il principio è stato ribadito, di recente, da Sez. 5, n. 28461 del 14/07/2025, Rv. 288361-01, la quale ha condivisibilmente evidenziato che la parte civile avrebbe interesse a impugnare la sentenza di proscioglimento dell'imputato per difetto della condizione di procedibilità solo se adottata all'esito di un accertamento di fatto, con effetti sfavorevoli per le pretese risarcitorie e restitutorie azionate nel giudizio penale e non, invece, quando il proscioglimento sia intervenuto in limine litis per ragioni strettamente processuali (proprio in un caso in cui il proscioglimento era stato pronunziato per improcedibilità dell'azione penale dovuta a difetto di querela). In tal senso, pertanto, deve ritenersi anche Sez. 6, n. 39537 del 23/09/2021, Rv. 282121-01, la quale ha affermato la sussistenza dell'interesse della parte civile ad impugnare la sentenza della Corte di appello che, ribaltando la sentenza di condanna di primo grado, dichiari l'improcedibilità dell'azione penale per difetto di querela, proprio per il venir meno (con tale declaratoria) della pronuncia favorevole di primo grado. Nella specie, tuttavia, non ricorre tale ipotesi (di ribaltamento, mediante la pronuncia di tardività della querela, di un pregresso giudizio di merito favorevole alla parte civile), essendosi, sin dal primo grado, il giudice del merito fermato a rilevare l’improcedibilità dell’azione penale per la detta tardività: sicché non v’è ragione per non applicare il principio di cui alle menzionate sezioni unite “[OSCURATO:PERSONA]”, con declaratoria di inammissibilità per carenza di interesse (potendo, in definitiva, le pretese civili essere tutelate nella sede propria). 3. Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.,alla declaratoria di inammissibil ità segue la condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della sanzione pecuniaria, a favore della cassa delle ammende, nella misura in dispositivo, congrua in rapporto alle ragioni dell’inammissibilità ed all’attività processuale che la stessa ha determinato, valutata la colpa nella determinazione della stessa causa di inammissibilità (Corte Cost. n. 186/2000). P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al