CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 26 giugno 2024
Cassazione n. 27289/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/03/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 4.k N. 51) [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Palermo che ha confermato la sentenza di primo grado con la quale il medesimo è stato giudicato responsabile del reato di furto aggravato commesso il 26.6.2018 in danno di [OSCURATO:PERSONA]. Deduce, fra le altre cose, l'improcedibilità dell'azione penale per mancanza di querela, e tanto ha indotto la Corte di legittimità, facoltizzata dalla tipologia della questione dedotta, a compulsare il fascicolo processuale e a registrare che in atti non è presente alcun atto di querela della persona offesa. Pertanto, deve darsi atto che l'entrata in vigore della c.d. riforma "Cartabia" ha determinato un mutamento del regime di procedibilità per il reato di furto, anche se aggravato da una o più delle circostanze di cui all'art. 625 cod. pen. In particolare, l'art. 2 comma 10 lett. i) del d.lgs. 150/2022 ha modificato il comma 3 dell'art. 624 cod. pen., stabilendo che "Il delitto è punibile a querela della persona offesa", salvo che non ricorrano circostanze aggravanti peculiari, che non rilevano nel caso di specie. Conseguentemente, si impone l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché il reato non è procedibile per difetto di querela. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché l'azione penale non può essere proseguita per mancanza di querela. Così deciso il 26 giugno 2024 [OSCURATO:PERSONA] gli re estensore Il