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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 14 febbraio 2022

Cassazione n. 04699/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 4051/2017 r.g. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA].

COOP., con sede in Lavello (PZ), alla via Roma nn. 81/83, in persona del Presidente del C.d.A. e legale rappresentante pro tempore, dott. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa, giusta procura speciale apposta in calce al ricorso, dagli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con cui elettivamente domicilia presso lo studio del primo in Roma, alla via A. Gramsci n. 22. - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., in persona del curatore dott. [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, giusta procura speciale allegata in calce al controricorso, dall’[OSCURATO:PERSONA], con cui elettivamente domicilia in Roma, alla via [OSCURATO:PERSONA] n. 29, presso lo studio dell’[OSCURATO:PERSONA]. - controricorrente - F i r m a t o D a : D E C H I A R A C A R L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 d 6 4 9 1 e 7 f e 8 7 2 8 d 6 1 a a 3 f f 2 7 6 7 4 2 9 4 c 4 - F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 Numero registro generale 4051/2017 Numero sezionale 5266/2021 Numero di raccolta generale 4699/2022 Data pubblicazione 14/02/2022 avverso la sentenza, n. cron. 446/2016, della [OSCURATO:PERSONA] depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del giorno 17/12/2021 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 4 dicembre 2013, n. 444, il Tribunale di Melfi, accogliendo la corrispondente domanda, ex art. 67, comma 2, l.fall., del [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., condannò la Banca di [OSCURATO:PERSONA] di Gaudiano di Lavello soc. coop. a r.l. (d’ora in avanti, breviter, Banca) alla restituzione, in favore del primo, della somma di € 141.778,26, oltre interessi, quale importo di alcune rimesse confluite, nel periodo sospetto, sul conto corrente ordinario e sul conto anticipi intestati alla [OSCURATO:SOCIETA]. in bonis e da essa intrattenuti presso la filiale di Rapolla di detta Banca.

2. Il gravame di quest’ultima contro questa decisione è stato rigettato dalla Corte d'appello di Potenza, con sentenza dell’8/24 novembre 2016, n. 446, resa nel contraddittorio con il menzionato fallimento.

2.1. Per quanto qui ancora di interesse, quella corte ha ritenuto che: i) «la parte convenuta, odierna appellante, deve allegare, ai sensi dell'art.2704 c.c., l'esistenza di una o più circostanze che dimostrino inconfutabilmente che gli atti di cessione non siano stati formati ai fini della loro produzione in giudizio, ossia che non siano stati formati allo scopo di fraudolentemente comprovare l'esistenza di una cessione di credito, tale da rendere irrevocabili le rimesse a seguito delle anticipazioni effettuate»; ii) «in tale contesto, la prova della irrevocabilità delle rimesse non può essere data dalla stessa esistenza delle rimesse e dal fatto che esse furono precedute da anticipazioni da parte della banca.

Infatti, nel caso concreto, non è in discussione il fatto che la banca abbia effettuato anticipazioni a favore della società [OSCURATO:SOCIETA] nel 2003, e che, in seguito, vi siano state, nell'anno anteriore alla dichiarazione del fallimento, ossia nel 2004, consequenziali rimesse annotate nelle scritture contabili ed oggetto di F i r m a t o D a : D E C H I A R A C A R L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 d 6 4 9 1 e 7 f e 8 7 2 8 d 6 1 a a 3 f f 2 7 6 7 4 2 9 4 c 4 - F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 Numero registro generale 4051/2017 Numero sezionale 5266/2021 Numero di raccolta generale 4699/2022 Data pubblicazione 14/02/2022 azione revocatoria.

E' in discussione, invece, che ciò sia avvenuto per effetto di una pluralità di scritture - quelle prodotte dalla convenuta, odierna appellante - contenenti negozi di cessione di crediti e sottoscritte in una data certa opponibile al fallimento, tali da trasferire immediatamente alla banca la titolarità dei crediti del cedente»; iii) «la parte appellante intende, in maniera non consentita, equiparare le rimesse, che in sé potrebbero essere la conseguenza di un mandato irrevocabile all'incasso, al fatto certo che stabilisca l'anteriorità della formazione dei documenti di cessione dei crediti.

Infatti, allega circostanze rivolte, in via indiziaria e induttiva, a provocare un giudizio di mera verosimiglianza delle date apposte sulle scritture»; iv) «accogliere tale prospettazione comporterebbe violazione del principio per cui in tema di data della scrittura privata, qualora manchino le situazioni tipiche di certezza contemplate dall'art. 2704, primo comma, cod. civ., ai fini dell'opponibilità della data ai terzi è necessario che sia dedotto e dimostrato un fatto idoneo a stabilire in modo ugualmente certo l'anteriorità della formazione del documento; con la conseguenza che tale dimostrazione può anche fornirsi attraverso prove per testimoni o presunzioni, ma solo a condizione che esse evidenzino un fatto munito della specificata attitudine, non anche quando tali prove siano rivolte, in via indiziaria e induttiva, a provocare un giudizio di mera verosimiglianza della data apposta sul documento (per tutte: Cass. n. 13943/2012)»; v) «in tale contesto, il complesso delle argomentazioni della parte appellante non vale, per analoghe ragioni, neanche a superare il principio enunciato dalla S.C. […] secondo cui le cessioni di credito sono inopponibili al curatore in mancanza di una notifica al debitore ceduto o di una sua accettazione ugualmente risultanti da atti di data certa anteriori alla dichiarazione di fallimento.

Anche in questo caso, infatti, ci si limita a provocare un giudizio di mera verosimiglianza circa i periodi in cui tali notifiche ed accettazioni sarebbero avvenute».

3. Avverso la descritta sentenza, la Banca propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi, illustrati anche da memoria ex art. 380- bis.1 cod. proc. civ..

Resiste, con controricorso, il fallimento [OSCURATO:SOCIETA]..F i r m a t o D a : D E C H I A R A C A R L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 d 6 4 9 1 e 7 f e 8 7 2 8 d 6 1 a a 3 f f 2 7 6 7 4 2 9 4 c 4 - F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 Numero registro generale 4051/2017 Numero sezionale 5266/2021 Numero di raccolta generale 4699/2022 [OSCURATO:PERSONA] Data pubblicazione [OSCURATO:DATA_NASCITA]

1. Il primo motivo di ricorso è rubricato «Omesso esame (art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.), da parte della Corte di appello di Potenza, [del fatto] che l’appellante ha dimostrato in giudizio sia la data certa delle anticipazioni effettuate dalla Banca sia la data certa delle rimesse oggetto di revocatoria e che dette operazioni hanno configurato negozi di cessione di credito.

Tali circostanze risultavano decisive per comprovare l’anteriorità delle operazioni di cessione rispetto al fallimento della [OSCURATO:SOCIETA] e quindi la loro giuridica opponibilità».

Muovendo dal triplice rilievo che la corte potentina (a) «ha collocato temporalmente le anticipazioni effettuate dalla Banca nell’anno 2003» e (b) «le rimesse oggetto di revocatoria nell’anno 2004» ed ha (c) «inequivocabilmente [ritenuto] legato da un vincolo di consequenzialità le rimesse dei terzi alle anticipazioni della Banca», decidendo che «dette operazioni erano assolutamente configurabili quali cessioni di credito», si censura la sentenza impugnata per avere «incredibilmente omesso di considerare che le cessioni di credito sono certamente databili nel 2003».

Si afferma, in particolare, che i «Giudici di Potenza hanno fondato il loro ragionamento, come hanno chiarito in sentenza, basandosi sui seguenti assunti, ossia che: i) le anticipazioni della Banca risalgono al 2003; ii) le rimesse dei terzi risalgono al 2004; iii) dette operazioni sono qualificabili come cessioni di crediti e non quali mandati all'incasso.

Tali assunti dovevano comportare una pronuncia di positivo accertamento della data delle cessioni di credito oggetto di giudizio quantomeno nell'anno 2003, pronuncia che hanno invece completamente omesso.

Tale omissione ha comportato lo stravolgimento della decisione che non ha tenuto conto degli accertamenti risolti dagli stessi Giudici di Potenza».

2. Una siffatta doglianza si rivela insuscettibile di accoglimento.

2.1. Invero, giova premettere che, come ancora recentemente ribadito da Cass. n. 32715 del 2021 (cfr. in motivazione), per effetto della nuova formulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., come introdotta dal d.l. n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134 del 2012 (qui applicabile ratione temporis, risultando impugnata una sentenza F i r m a t o D a : D E C H I A R A C A R L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 Numero registro generale 4051/2017 Numero sezionale 5266/2021 Numero di raccolta generale 4699/2022 pubblicata il 24 novembre 2016), oggetto del vizio di cui alla citata norma è, Data pubblicazione 14/02/2022 oggi, esclusivamente l'omesso esame circa un «fatto decisivo per il giudizio, che è stato oggetto di discussione tra le parti», e cioè: i) un vero e proprio "fatto", in senso storico e normativo, ossia un fatto principale, ex art. 2697 cod. civ., cioè un "fatto" costitutivo, modificativo impeditivo o estintivo, o anche un fatto secondario, vale a dire un fatto dedotto ed affermato dalle parti in funzione di prova di un fatto principale (cfr. Cass. n. 16655 del 2011; Cass. n. 7983 del 2014; Cass. n. 17761 del 2016; Cass. n. 29883 del 2017); ii) un preciso accadimento ovvero una precisa circostanza da intendersi in senso storico-naturalistico (cfr. Cass. n. 21152 del 2014; Cass., SU, n. 5745 del 2015); iii) un dato materiale, un episodio fenomenico rilevante, e le relative ricadute di esso in termini di diritto (cfr. Cass. n. 5133 del 2014); iv) una vicenda la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali (cfr. Cass., SU, n. 8053 del 2014).

Non costituiscono, viceversa, "fatti", il cui omesso esame possa cagionare il vizio ex art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., tra gli altri: a) le argomentazioni o deduzioni difensive (cfr. Cass., SU, n. 16303 del 2018, in motivazione; Cass. n. 14802 del 2017; Cass. n. 21152 del 2015); b) gli elementi istruttori in quanto tali, quando il fatto storico da essi rappresentato sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché questi non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie astrattamente rilevanti (cfr. Cass., SU, n. 8053 del 2014).

2.1.1. Inoltre, il "fatto" il cui esame sia stato omesso deve avere carattere "decisivo", vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia.

Tale decisività, in quanto correlata all'interesse all'impugnazione, si addice innanzitutto a quel fatto che, se scrutinato, avrebbe condotto il giudice ad una decisione favorevole al ricorrente, rimasto soccombente nel giudizio di merito.

Poiché l'attributo si riferisce al "fatto" in sé, la "decisività" asserisce, inoltre, al nesso di causalità tra la circostanza non esaminata e la decisione: essa deve, cioè, apparire tale che, se presa in considerazione, avrebbe portato con certezza il giudice del merito ad una diversa ricostruzione della fattispecie (non F i r m a t o D a : D E C H I A R A C A R L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 Numero registro generale 4051/2017 Numero sezionale 5266/2021 Numero di raccolta generale 4699/2022 bastando, invece, la prognosi che il fatto non esaminato avrebbe reso Data pubblicazione 14/02/2022 soltanto possibile o probabile una ricostruzione diversa: si vedano già Cass.n. 22979 del 2004; Cass. n. 3668 del 2013; la prognosi in termini di "certezza" della decisione diversa è richiesta, ad esempio, da Cass., SU, n. 3670 del 2015).

2.1.2. E’ utile rammentare, poi, che Cass., SU, n. 8053 del 2014, ha chiarito che «la parte ricorrente dovrà indicare - nel rigoroso rispetto delle previsioni di cui agli artt. 366, primo comma, n. 6), cod. proc. civ. e 369, secondo comma, n. 4), cod. proc. civ. - il fatto storico, il cui esame sia stato omesso, il dato, testuale (emergente dalla sentenza) o extratestuale (emergente dagli atti processuali), da cui ne risulti l’esistenza, il come e il quando (nel quadro processuale) tale fatto sia stato oggetto di discussione tra le parti».

2.2. Va ricordato, poi, che, secondo la costante giurisprudenza di legittimità, al fallimento del cedente possono essere opposte soltanto le cessioni di credito che siano state notificate al debitore ceduto, o siano state dal medesimo accettate, con atto avente data certa anteriore alla dichiarazione di fallimento, atteso che il disposto dell'art. 2914, n. 2, cod. civ., - secondo il quale sono inefficaci, nei confronti del creditore pignorante e dei creditori che intervengono nell'esecuzione, le cessioni di credito che, sebbene anteriori al pignoramento, siano state notificate al debitore o da lui accettate dopo il pignoramento - opera anche in caso di fallimento del creditore cedente (cfr., ex plurimis, Cass. n. 16566 del 2018; Cass. n. 9831 del 2014; Cass. n. 2656 del 2013; Cass. n. 5516 del 2006; Cass. n. 4090 del 2001; Cass. n. 28300 del 2005; Cass. n. 16235 del 2000; Cass. n. 10668 del 1999; Cass. n. 1413 del 1996; Cass. n. 9650 del 1990).

2.3. Va rimarcato, infine, che laddove manchino le situazioni tipiche di certezza contemplate dall’art. 2704, comma 1, cod. civ., la data della scrittura privata è opponibile ai terzi qualora sia dedotto e dimostrato un fatto idoneo a stabilire in modo ugualmente certo l'anteriorità della formazione del documento (cfr., ex multis, Cass. n. 20813 del 2021; Cass.n. 13943 del 2012).

In altri termini, l'assenza di un'elencazione tassativa F i r m a t o D a : D E C H I A R A C A R L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 Numero registro generale 4051/2017 Numero sezionale 5266/2021 Numero di raccolta generale 4699/2022 dei fatti in base ai quali la data di una scrittura priva non autenticata possa Data pubblicazione 14/02/2022 ritenersi opponibile nei confronti dei terzi, consente al giudice di merito di valutare, col suo prudente apprezzamento, se sussiste un fatto, diverso dalla registrazione e tempestivamente allegato dalla parte, che sia idoneo nei termini riferiti - specifica attitudine a dimostrare l'anteriorità della formazione del documento - a dare certezza alla data della scrittura privata (cfr., anche nelle rispettive motivazioni, Cass. n. 20813 del 2021; Cass. n. 6462 del 2018; Cass. n. 23425 del 2016; Cass. n. 17926 del 2016).

2.4. Alla stregua dei principi tutti fin qui esposti, il motivo in esame non merita accoglimento perché le circostanze fattuali in esso indicate sono state tutte puntualmente valutate dalla corte distrettuale (come agevolmente emerge dal paso motivazionale della decisione impugnata riportato al §

2.1. dei “Fatti di causa”).

2.4.1. Quest’ultima, invero, benché non mettendo in discussione il fatto che la Banca avesse effettuato anticipazioni a favore della [OSCURATO:SOCIETA]. in bonis nel 2003, e che, in seguito, vi fossero state, nell'anno anteriore alla dichiarazione del suo fallimento, ossia nel 2004, consequenziali rimesse annotate nelle scritture contabili ed oggetto di questa azione revocatoria, ha espressamente escluso «che ciò sia avvenuto per effetto di una pluralità di scritture - quelle prodotte dalla convenuta, odierna appellante - contenenti negozi di cessione di crediti e sottoscritte in una data certa opponibile al fallimento, tali da trasferire immediatamente alla banca la titolarità dei crediti del cedente», significativamente aggiungendo che «la parte appellante intende, in maniera non consentita, equiparare le rimesse, che in sé potrebbero essere la conseguenza di un mandato irrevocabile all'incasso, al fatto certo che stabilisca l'anteriorità della formazione dei documenti di cessione dei crediti.

Infatti, allega circostanze rivolte, in via indiziaria e induttiva, a provocare un giudizio di mera verosimiglianza delle date apposte sulle scritture».

In altri termini, ha negato che dalle predette circostanze potesse ricavarsi il requisito della data certa, ex art. 2704 cod. civ., di operazioni di cessioni di credito asseritamente costituenti F i r m a t o D a : D E C H I A R A C A R L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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2.4.2. Le argomentazioni oggi riproposte, sul punto, dalla ricorrente si risolvono, invece, sostanzialmente, in una critica al complessivo governo del materiale istruttorio operato dal giudice a quo, cui la prima intenderebbe opporre, sotto la formale rubrica di vizio motivazionale, una sua diversa valutazione, così obliterando, però, che, come si è già detto, il novellato art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. riguarda un vizio specifico denunciabile per cassazione relativo all'omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio, da intendersi riferito ad un preciso accadimento o una precisa circostanza in senso storico-naturalistico, come tale non ricomprendente questioni o argomentazioni, sicché sono inammissibili le censure che, come nella specie, irritualmente, estendano il paradigma normativo a quest'ultimo profilo (cfr., ex aliis, anche nelle rispettive motivazioni, Cass. n. 33620 del 2021; Cass. n. 4477 del 2021; Cass. n. 395 del 2021; Cass. n. 22397 del 2019; Cass. n. 26305 del 2018; Cass. n. 14802 del 2017).

E’ noto, del resto, che il giudizio di legittimità non può essere surrettiziamente trasformato in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito, nel quale ridiscutere gli esiti istruttori espressi nella decisione impugnata, non condivisi e, per ciò solo, censurati al fine di ottenerne la sostituzione con altri più consoni alle proprie aspettative (cfr. Cass. n. 21381 del 2006, nonché le più recenti Cass. n. 8758 del 2017 ed, in motivazione, Cass. n. 8976 del 2019 e Cass. n. 22698 del 2021.

In senso sostanzialmente conforme, si veda anche Cass., SU, n. 34476 del 2019).

3. Il secondo motivo è rubricato, «Violazione o falsa applicazione delle norme codicistiche in tema di cessione di credito (art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.) perché la Corte d'Appello di Potenza: a) non ha considerato scaduto il termine temporale di efficacia dei criteri di prevalenza stabiliti dall'art.1265 cod. civ. che disciplina gli effetti della cessione nei confronti dei terzi (quali il [OSCURATO:PERSONA]); b) ha così disatteso il principio consensualistico che disciplina la cessione dei crediti (art. 1260 cod. civ.)».

Si afferma, in particolare, che: i) «una volta accertata dalla Corte di Appello F i r m a t o D a : D E C H I A R A C A R L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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Non ha quindi alcuna valenza giuridica discutere di opponibilità delle cessioni di credito oggetto di causa, quando i sottostanti crediti si sono inequivocabilmente estinti nell'anno 2004, in conseguenza dell'adempimento dei debitori ceduti.

Le cessioni di credito in oggetto hanno esaurito ogni effetto con l'adempimento costituito dalle rimesse dei debitori ceduti.

Dunque la decisione della Corte d'Appello di Potenza andrà annullata perché i rapporti obbligatori in oggetto, qualificati cessioni di credito, hanno esaurito ogni effetto molto prima del Fallimento della [OSCURATO:SOCIETA] che poteva solo prenderne atto.

Non esiste pertanto alcuna questione di opponibilità della cessione di credito tra il [OSCURATO:PERSONA], avente causa del cedente e la Banca cessionaria in quanto il credito ceduto è stato pagato dal debitore al legittimo cessionario» (cfr. pag. 22 del ricorso).

3.1. Tale doglianza si rivela infondata.

3.1.1. Ribaditi, invero, i principi giurisprudenziali precedentemente riportati in ordine alle condizioni di opponibilità al fallimento del cedente di una cessione di credito, va qui solo rimarcato, a tacer d’altro, che la corte distrettuale ha escluso comunque l’opponibilità al fallimento delle cessioni predette, sicché nessuna rilevanza poteva avere la specifica disciplina di cui agli artt. 1260 e ss. cod. civ..

In altri termini, la decisione di ritenere inopponibili alla curatela le operazioni di cessione di credito (poiché prive di data certa) destituisce di qualsivoglia utilità (logica e giuridica) ogni valutazione in ordine all'applicabilità (o non) della disciplina codicistica in F i r m a t o D a : D E C H I A R A C A R L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 Numero registro generale 4051/2017 Numero sezionale 5266/2021 Numero di raccolta generale 4699/2022 materia di criteri di prevalenza e principio consensualistico oggi invocati Data pubblicazione 14/02/2022 dalla ricorrente: se si esclude, infatti, l'opponibilità di un negozio (rectius, di una cessione di credito) rispetto ai terzi per mancanza di data certa, risulta futile e privo di alcun pregio discutere dell'applicabilità, o meno, al caso di specie dei principi di cui agli artt. 1260 e ss. cod. civ..

4. In definitiva, l’odierno ricorso va respinto, restando le spese di questo giudizio regolate dal principio di soccombenza, altresì dandosi atto - in assenza di ogni discrezionalità al riguardo (cfr. Cass. n. 5955 del 2014; Cass., S.U., n. 24245 del 2015; Cass., S.U., n. 15279 del 2017) e giusta quanto recentemente precisato da Cass., SU, n. 4315 del 2020 - che, stante il tenore della pronuncia adottata, sussistono, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto, mentre «spetterà all'amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo, per la inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento». [OSCURATO:PERSONA] La Corte rigetta il ricorso e condanna la Banca di [OSCURATO:PERSONA] di Gaudiano di [OSCURATO:PERSONA].

Coop. al pagamento delle spese di questo giudizio di legittimità, che si liquidano in € 5.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in € 200,00, ed agli accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della menzionata ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, giusta il comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima sezione civile della Corte Suprema di cassazione, il 17 dicembre 2021.F i r m a t o D a : D E C H I A R A C A R L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 d 6 4 9 1 e 7 f e 8 7 2 8 d 6 1 a a 3 f f 2 7 6 7 4 2 9 4 c 4 - F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 Numero registro generale 4051/2017 Numero sezionale 5266/2021 Numero di raccolta generale 4699/2022 Data pubblicazione 14/02/2022 [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : D E C H I A R A C A R L O E

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 4051/2017 r.g. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]. COOP., con sede in Lavello (PZ), alla via Roma nn. 81/83, in persona del Presidente del C.d.A. e legale rappresentante pro tempore, dott. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa, giusta procura speciale apposta in calce al ricorso, dagli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con cui elettivamente domicilia presso lo studio del primo in Roma, alla via A. Gramsci n. 22. - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., in persona del curatore dott. [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, giusta procura speciale allegata in calce al controricorso, dall’[OSCURATO:PERSONA], con cui elettivamente domicilia in Roma, alla via [OSCURATO:PERSONA] n. 29, presso lo studio dell’[OSCURATO:PERSONA]. - controricorrente - F i r m a t o D a : D E C H I A R A C A R L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 d 6 4 9 1 e 7 f e 8 7 2 8 d 6 1 a a 3 f f 2 7 6 7 4 2 9 4 c 4 - F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 Numero registro generale 4051/2017 Numero sezionale 5266/2021 Numero di raccolta generale 4699/2022 Data pubblicazione 14/02/2022 avverso la sentenza, n. cron. 446/2016, della [OSCURATO:PERSONA] depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del giorno 17/12/2021 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 4 dicembre 2013, n. 444, il Tribunale di Melfi, accogliendo la corrispondente domanda, ex art. 67, comma 2, l.fall., del [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., condannò la Banca di [OSCURATO:PERSONA] di Gaudiano di Lavello soc. coop. a r.l. (d’ora in avanti, breviter, Banca) alla restituzione, in favore del primo, della somma di € 141.778,26, oltre interessi, quale importo di alcune rimesse confluite, nel periodo sospetto, sul conto corrente ordinario e sul conto anticipi intestati alla [OSCURATO:SOCIETA]. in bonis e da essa intrattenuti presso la filiale di Rapolla di detta Banca. 2. Il gravame di quest’ultima contro questa decisione è stato rigettato dalla Corte d'appello di Potenza, con sentenza dell’8/24 novembre 2016, n. 446, resa nel contraddittorio con il menzionato fallimento. 2.1. Per quanto qui ancora di interesse, quella corte ha ritenuto che: i) «la parte convenuta, odierna appellante, deve allegare, ai sensi dell'art.2704 c.c., l'esistenza di una o più circostanze che dimostrino inconfutabilmente che gli atti di cessione non siano stati formati ai fini della loro produzione in giudizio, ossia che non siano stati formati allo scopo di fraudolentemente comprovare l'esistenza di una cessione di credito, tale da rendere irrevocabili le rimesse a seguito delle anticipazioni effettuate»; ii) «in tale contesto, la prova della irrevocabilità delle rimesse non può essere data dalla stessa esistenza delle rimesse e dal fatto che esse furono precedute da anticipazioni da parte della banca. Infatti, nel caso concreto, non è in discussione il fatto che la banca abbia effettuato anticipazioni a favore della società [OSCURATO:SOCIETA] nel 2003, e che, in seguito, vi siano state, nell'anno anteriore alla dichiarazione del fallimento, ossia nel 2004, consequenziali rimesse annotate nelle scritture contabili ed oggetto di F i r m a t o D a : D E C H I A R A C A R L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 d 6 4 9 1 e 7 f e 8 7 2 8 d 6 1 a a 3 f f 2 7 6 7 4 2 9 4 c 4 - F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 Numero registro generale 4051/2017 Numero sezionale 5266/2021 Numero di raccolta generale 4699/2022 Data pubblicazione 14/02/2022 azione revocatoria. E' in discussione, invece, che ciò sia avvenuto per effetto di una pluralità di scritture - quelle prodotte dalla convenuta, odierna appellante - contenenti negozi di cessione di crediti e sottoscritte in una data certa opponibile al fallimento, tali da trasferire immediatamente alla banca la titolarità dei crediti del cedente»; iii) «la parte appellante intende, in maniera non consentita, equiparare le rimesse, che in sé potrebbero essere la conseguenza di un mandato irrevocabile all'incasso, al fatto certo che stabilisca l'anteriorità della formazione dei documenti di cessione dei crediti. Infatti, allega circostanze rivolte, in via indiziaria e induttiva, a provocare un giudizio di mera verosimiglianza delle date apposte sulle scritture»; iv) «accogliere tale prospettazione comporterebbe violazione del principio per cui in tema di data della scrittura privata, qualora manchino le situazioni tipiche di certezza contemplate dall'art. 2704, primo comma, cod. civ., ai fini dell'opponibilità della data ai terzi è necessario che sia dedotto e dimostrato un fatto idoneo a stabilire in modo ugualmente certo l'anteriorità della formazione del documento; con la conseguenza che tale dimostrazione può anche fornirsi attraverso prove per testimoni o presunzioni, ma solo a condizione che esse evidenzino un fatto munito della specificata attitudine, non anche quando tali prove siano rivolte, in via indiziaria e induttiva, a provocare un giudizio di mera verosimiglianza della data apposta sul documento (per tutte: Cass. n. 13943/2012)»; v) «in tale contesto, il complesso delle argomentazioni della parte appellante non vale, per analoghe ragioni, neanche a superare il principio enunciato dalla S.C. […] secondo cui le cessioni di credito sono inopponibili al curatore in mancanza di una notifica al debitore ceduto o di una sua accettazione ugualmente risultanti da atti di data certa anteriori alla dichiarazione di fallimento. Anche in questo caso, infatti, ci si limita a provocare un giudizio di mera verosimiglianza circa i periodi in cui tali notifiche ed accettazioni sarebbero avvenute». 3. Avverso la descritta sentenza, la Banca propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi, illustrati anche da memoria ex art. 380- bis.1 cod. proc. civ.. Resiste, con controricorso, il fallimento [OSCURATO:SOCIETA]..F i r m a t o D a : D E C H I A R A C A R L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 d 6 4 9 1 e 7 f e 8 7 2 8 d 6 1 a a 3 f f 2 7 6 7 4 2 9 4 c 4 - F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 Numero registro generale 4051/2017 Numero sezionale 5266/2021 Numero di raccolta generale 4699/2022 [OSCURATO:PERSONA] Data pubblicazione [OSCURATO:DATA_NASCITA] 1. Il primo motivo di ricorso è rubricato «Omesso esame (art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.), da parte della Corte di appello di Potenza, [del fatto] che l’appellante ha dimostrato in giudizio sia la data certa delle anticipazioni effettuate dalla Banca sia la data certa delle rimesse oggetto di revocatoria e che dette operazioni hanno configurato negozi di cessione di credito. Tali circostanze risultavano decisive per comprovare l’anteriorità delle operazioni di cessione rispetto al fallimento della [OSCURATO:SOCIETA] e quindi la loro giuridica opponibilità». Muovendo dal triplice rilievo che la corte potentina (a) «ha collocato temporalmente le anticipazioni effettuate dalla Banca nell’anno 2003» e (b) «le rimesse oggetto di revocatoria nell’anno 2004» ed ha (c) «inequivocabilmente [ritenuto] legato da un vincolo di consequenzialità le rimesse dei terzi alle anticipazioni della Banca», decidendo che «dette operazioni erano assolutamente configurabili quali cessioni di credito», si censura la sentenza impugnata per avere «incredibilmente omesso di considerare che le cessioni di credito sono certamente databili nel 2003». Si afferma, in particolare, che i «Giudici di Potenza hanno fondato il loro ragionamento, come hanno chiarito in sentenza, basandosi sui seguenti assunti, ossia che: i) le anticipazioni della Banca risalgono al 2003; ii) le rimesse dei terzi risalgono al 2004; iii) dette operazioni sono qualificabili come cessioni di crediti e non quali mandati all'incasso. Tali assunti dovevano comportare una pronuncia di positivo accertamento della data delle cessioni di credito oggetto di giudizio quantomeno nell'anno 2003, pronuncia che hanno invece completamente omesso. Tale omissione ha comportato lo stravolgimento della decisione che non ha tenuto conto degli accertamenti risolti dagli stessi Giudici di Potenza». 2. Una siffatta doglianza si rivela insuscettibile di accoglimento. 2.1. Invero, giova premettere che, come ancora recentemente ribadito da Cass. n. 32715 del 2021 (cfr. in motivazione), per effetto della nuova formulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., come introdotta dal d.l. n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134 del 2012 (qui applicabile ratione temporis, risultando impugnata una sentenza F i r m a t o D a : D E C H I A R A C A R L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 d 6 4 9 1 e 7 f e 8 7 2 8 d 6 1 a a 3 f f 2 7 6 7 4 2 9 4 c 4 - F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 Numero registro generale 4051/2017 Numero sezionale 5266/2021 Numero di raccolta generale 4699/2022 pubblicata il 24 novembre 2016), oggetto del vizio di cui alla citata norma è, Data pubblicazione 14/02/2022 oggi, esclusivamente l'omesso esame circa un «fatto decisivo per il giudizio, che è stato oggetto di discussione tra le parti», e cioè: i) un vero e proprio "fatto", in senso storico e normativo, ossia un fatto principale, ex art. 2697 cod. civ., cioè un "fatto" costitutivo, modificativo impeditivo o estintivo, o anche un fatto secondario, vale a dire un fatto dedotto ed affermato dalle parti in funzione di prova di un fatto principale (cfr. Cass. n. 16655 del 2011; Cass. n. 7983 del 2014; Cass. n. 17761 del 2016; Cass. n. 29883 del 2017); ii) un preciso accadimento ovvero una precisa circostanza da intendersi in senso storico-naturalistico (cfr. Cass. n. 21152 del 2014; Cass., SU, n. 5745 del 2015); iii) un dato materiale, un episodio fenomenico rilevante, e le relative ricadute di esso in termini di diritto (cfr. Cass. n. 5133 del 2014); iv) una vicenda la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali (cfr. Cass., SU, n. 8053 del 2014). Non costituiscono, viceversa, "fatti", il cui omesso esame possa cagionare il vizio ex art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., tra gli altri: a) le argomentazioni o deduzioni difensive (cfr. Cass., SU, n. 16303 del 2018, in motivazione; Cass. n. 14802 del 2017; Cass. n. 21152 del 2015); b) gli elementi istruttori in quanto tali, quando il fatto storico da essi rappresentato sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché questi non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie astrattamente rilevanti (cfr. Cass., SU, n. 8053 del 2014). 2.1.1. Inoltre, il "fatto" il cui esame sia stato omesso deve avere carattere "decisivo", vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia. Tale decisività, in quanto correlata all'interesse all'impugnazione, si addice innanzitutto a quel fatto che, se scrutinato, avrebbe condotto il giudice ad una decisione favorevole al ricorrente, rimasto soccombente nel giudizio di merito. Poiché l'attributo si riferisce al "fatto" in sé, la "decisività" asserisce, inoltre, al nesso di causalità tra la circostanza non esaminata e la decisione: essa deve, cioè, apparire tale che, se presa in considerazione, avrebbe portato con certezza il giudice del merito ad una diversa ricostruzione della fattispecie (non F i r m a t o D a : D E C H I A R A C A R L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 d 6 4 9 1 e 7 f e 8 7 2 8 d 6 1 a a 3 f f 2 7 6 7 4 2 9 4 c 4 - F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 Numero registro generale 4051/2017 Numero sezionale 5266/2021 Numero di raccolta generale 4699/2022 bastando, invece, la prognosi che il fatto non esaminato avrebbe reso Data pubblicazione 14/02/2022 soltanto possibile o probabile una ricostruzione diversa: si vedano già Cass.n. 22979 del 2004; Cass. n. 3668 del 2013; la prognosi in termini di "certezza" della decisione diversa è richiesta, ad esempio, da Cass., SU, n. 3670 del 2015). 2.1.2. E’ utile rammentare, poi, che Cass., SU, n. 8053 del 2014, ha chiarito che «la parte ricorrente dovrà indicare - nel rigoroso rispetto delle previsioni di cui agli artt. 366, primo comma, n. 6), cod. proc. civ. e 369, secondo comma, n. 4), cod. proc. civ. - il fatto storico, il cui esame sia stato omesso, il dato, testuale (emergente dalla sentenza) o extratestuale (emergente dagli atti processuali), da cui ne risulti l’esistenza, il come e il quando (nel quadro processuale) tale fatto sia stato oggetto di discussione tra le parti». 2.2. Va ricordato, poi, che, secondo la costante giurisprudenza di legittimità, al fallimento del cedente possono essere opposte soltanto le cessioni di credito che siano state notificate al debitore ceduto, o siano state dal medesimo accettate, con atto avente data certa anteriore alla dichiarazione di fallimento, atteso che il disposto dell'art. 2914, n. 2, cod. civ., - secondo il quale sono inefficaci, nei confronti del creditore pignorante e dei creditori che intervengono nell'esecuzione, le cessioni di credito che, sebbene anteriori al pignoramento, siano state notificate al debitore o da lui accettate dopo il pignoramento - opera anche in caso di fallimento del creditore cedente (cfr., ex plurimis, Cass. n. 16566 del 2018; Cass. n. 9831 del 2014; Cass. n. 2656 del 2013; Cass. n. 5516 del 2006; Cass. n. 4090 del 2001; Cass. n. 28300 del 2005; Cass. n. 16235 del 2000; Cass. n. 10668 del 1999; Cass. n. 1413 del 1996; Cass. n. 9650 del 1990). 2.3. Va rimarcato, infine, che laddove manchino le situazioni tipiche di certezza contemplate dall’art. 2704, comma 1, cod. civ., la data della scrittura privata è opponibile ai terzi qualora sia dedotto e dimostrato un fatto idoneo a stabilire in modo ugualmente certo l'anteriorità della formazione del documento (cfr., ex multis, Cass. n. 20813 del 2021; Cass.n. 13943 del 2012). In altri termini, l'assenza di un'elencazione tassativa F i r m a t o D a : D E C H I A R A C A R L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 d 6 4 9 1 e 7 f e 8 7 2 8 d 6 1 a a 3 f f 2 7 6 7 4 2 9 4 c 4 - F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 Numero registro generale 4051/2017 Numero sezionale 5266/2021 Numero di raccolta generale 4699/2022 dei fatti in base ai quali la data di una scrittura priva non autenticata possa Data pubblicazione 14/02/2022 ritenersi opponibile nei confronti dei terzi, consente al giudice di merito di valutare, col suo prudente apprezzamento, se sussiste un fatto, diverso dalla registrazione e tempestivamente allegato dalla parte, che sia idoneo nei termini riferiti - specifica attitudine a dimostrare l'anteriorità della formazione del documento - a dare certezza alla data della scrittura privata (cfr., anche nelle rispettive motivazioni, Cass. n. 20813 del 2021; Cass. n. 6462 del 2018; Cass. n. 23425 del 2016; Cass. n. 17926 del 2016). 2.4. Alla stregua dei principi tutti fin qui esposti, il motivo in esame non merita accoglimento perché le circostanze fattuali in esso indicate sono state tutte puntualmente valutate dalla corte distrettuale (come agevolmente emerge dal paso motivazionale della decisione impugnata riportato al § 2.1. dei “Fatti di causa”). 2.4.1. Quest’ultima, invero, benché non mettendo in discussione il fatto che la Banca avesse effettuato anticipazioni a favore della [OSCURATO:SOCIETA]. in bonis nel 2003, e che, in seguito, vi fossero state, nell'anno anteriore alla dichiarazione del suo fallimento, ossia nel 2004, consequenziali rimesse annotate nelle scritture contabili ed oggetto di questa azione revocatoria, ha espressamente escluso «che ciò sia avvenuto per effetto di una pluralità di scritture - quelle prodotte dalla convenuta, odierna appellante - contenenti negozi di cessione di crediti e sottoscritte in una data certa opponibile al fallimento, tali da trasferire immediatamente alla banca la titolarità dei crediti del cedente», significativamente aggiungendo che «la parte appellante intende, in maniera non consentita, equiparare le rimesse, che in sé potrebbero essere la conseguenza di un mandato irrevocabile all'incasso, al fatto certo che stabilisca l'anteriorità della formazione dei documenti di cessione dei crediti. Infatti, allega circostanze rivolte, in via indiziaria e induttiva, a provocare un giudizio di mera verosimiglianza delle date apposte sulle scritture». In altri termini, ha negato che dalle predette circostanze potesse ricavarsi il requisito della data certa, ex art. 2704 cod. civ., di operazioni di cessioni di credito asseritamente costituenti F i r m a t o D a : D E C H I A R A C A R L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 d 6 4 9 1 e 7 f e 8 7 2 8 d 6 1 a a 3 f f 2 7 6 7 4 2 9 4 c 4 - F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 Numero registro generale 4051/2017 Numero sezionale 5266/2021 Numero di raccolta generale 4699/2022 l’antecedente logico giuridico necessario nonché causa giustificativa delle Data pubblicazione 14/02/2022 rimesse di cui si discute. 2.4.2. Le argomentazioni oggi riproposte, sul punto, dalla ricorrente si risolvono, invece, sostanzialmente, in una critica al complessivo governo del materiale istruttorio operato dal giudice a quo, cui la prima intenderebbe opporre, sotto la formale rubrica di vizio motivazionale, una sua diversa valutazione, così obliterando, però, che, come si è già detto, il novellato art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. riguarda un vizio specifico denunciabile per cassazione relativo all'omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio, da intendersi riferito ad un preciso accadimento o una precisa circostanza in senso storico-naturalistico, come tale non ricomprendente questioni o argomentazioni, sicché sono inammissibili le censure che, come nella specie, irritualmente, estendano il paradigma normativo a quest'ultimo profilo (cfr., ex aliis, anche nelle rispettive motivazioni, Cass. n. 33620 del 2021; Cass. n. 4477 del 2021; Cass. n. 395 del 2021; Cass. n. 22397 del 2019; Cass. n. 26305 del 2018; Cass. n. 14802 del 2017). E’ noto, del resto, che il giudizio di legittimità non può essere surrettiziamente trasformato in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito, nel quale ridiscutere gli esiti istruttori espressi nella decisione impugnata, non condivisi e, per ciò solo, censurati al fine di ottenerne la sostituzione con altri più consoni alle proprie aspettative (cfr. Cass. n. 21381 del 2006, nonché le più recenti Cass. n. 8758 del 2017 ed, in motivazione, Cass. n. 8976 del 2019 e Cass. n. 22698 del 2021. In senso sostanzialmente conforme, si veda anche Cass., SU, n. 34476 del 2019). 3. Il secondo motivo è rubricato, «Violazione o falsa applicazione delle norme codicistiche in tema di cessione di credito (art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.) perché la Corte d'Appello di Potenza: a) non ha considerato scaduto il termine temporale di efficacia dei criteri di prevalenza stabiliti dall'art.1265 cod. civ. che disciplina gli effetti della cessione nei confronti dei terzi (quali il [OSCURATO:PERSONA]); b) ha così disatteso il principio consensualistico che disciplina la cessione dei crediti (art. 1260 cod. civ.)». Si afferma, in particolare, che: i) «una volta accertata dalla Corte di Appello F i r m a t o D a : D E C H I A R A C A R L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 d 6 4 9 1 e 7 f e 8 7 2 8 d 6 1 a a 3 f f 2 7 6 7 4 2 9 4 c 4 - F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 Numero registro generale 4051/2017 Numero sezionale 5266/2021 Numero di raccolta generale 4699/2022 Data pubblicazione 14/02/2022 di Potenza l'esistenza e la rilevanza del binomio anticipazioni - rimesse e qualificate dette operazioni quali cessioni di crediti, i Giudici dovevano applicare a dette cessioni la disciplina prevista dal codice civile e in particolare scinderne le fasi e i relativi effetti» (cfr. pag. 19 del ricorso); ii) «Le rimesse in oggetto (quelle oggetto di revocatoria) effettuate dai debitori ceduti alla Banca ricorrente e collocate dalla Corte d'Appello nell'anno 2004, conseguenziali alle anticipazioni effettuate dalla Banca alla [OSCURATO:SOCIETA] un anno prima (2003) e congiuntamente qualificate dalla Corte territoriale operazioni di cessioni di crediti, costituiscono adempimento delle obbligazioni debitorie con evidente estinzione del rapporto di credito ceduto. Non ha quindi alcuna valenza giuridica discutere di opponibilità delle cessioni di credito oggetto di causa, quando i sottostanti crediti si sono inequivocabilmente estinti nell'anno 2004, in conseguenza dell'adempimento dei debitori ceduti. Le cessioni di credito in oggetto hanno esaurito ogni effetto con l'adempimento costituito dalle rimesse dei debitori ceduti. Dunque la decisione della Corte d'Appello di Potenza andrà annullata perché i rapporti obbligatori in oggetto, qualificati cessioni di credito, hanno esaurito ogni effetto molto prima del Fallimento della [OSCURATO:SOCIETA] che poteva solo prenderne atto. Non esiste pertanto alcuna questione di opponibilità della cessione di credito tra il [OSCURATO:PERSONA], avente causa del cedente e la Banca cessionaria in quanto il credito ceduto è stato pagato dal debitore al legittimo cessionario» (cfr. pag. 22 del ricorso). 3.1. Tale doglianza si rivela infondata. 3.1.1. Ribaditi, invero, i principi giurisprudenziali precedentemente riportati in ordine alle condizioni di opponibilità al fallimento del cedente di una cessione di credito, va qui solo rimarcato, a tacer d’altro, che la corte distrettuale ha escluso comunque l’opponibilità al fallimento delle cessioni predette, sicché nessuna rilevanza poteva avere la specifica disciplina di cui agli artt. 1260 e ss. cod. civ.. In altri termini, la decisione di ritenere inopponibili alla curatela le operazioni di cessione di credito (poiché prive di data certa) destituisce di qualsivoglia utilità (logica e giuridica) ogni valutazione in ordine all'applicabilità (o non) della disciplina codicistica in F i r m a t o D a : D E C H I A R A C A R L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 d 6 4 9 1 e 7 f e 8 7 2 8 d 6 1 a a 3 f f 2 7 6 7 4 2 9 4 c 4 - F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 Numero registro generale 4051/2017 Numero sezionale 5266/2021 Numero di raccolta generale 4699/2022 materia di criteri di prevalenza e principio consensualistico oggi invocati Data pubblicazione 14/02/2022 dalla ricorrente: se si esclude, infatti, l'opponibilità di un negozio (rectius, di una cessione di credito) rispetto ai terzi per mancanza di data certa, risulta futile e privo di alcun pregio discutere dell'applicabilità, o meno, al caso di specie dei principi di cui agli artt. 1260 e ss. cod. civ.. 4. In definitiva, l’odierno ricorso va respinto, restando le spese di questo giudizio regolate dal principio di soccombenza, altresì dandosi atto - in assenza di ogni discrezionalità al riguardo (cfr. Cass. n. 5955 del 2014; Cass., S.U., n. 24245 del 2015; Cass., S.U., n. 15279 del 2017) e giusta quanto recentemente precisato da Cass., SU, n. 4315 del 2020 - che, stante il tenore della pronuncia adottata, sussistono, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto, mentre «spetterà all'amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo, per la inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento». [OSCURATO:PERSONA] La Corte rigetta il ricorso e condanna la Banca di [OSCURATO:PERSONA] di Gaudiano di [OSCURATO:PERSONA]. Coop. al pagamento delle spese di questo giudizio di legittimità, che si liquidano in € 5.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in € 200,00, ed agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della menzionata ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, giusta il comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima sezione civile della Corte Suprema di cassazione, il 17 dicembre 2021.F i r m a t o D a : D E C H I A R A C A R L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 d 6 4 9 1 e 7 f e 8 7 2 8 d 6 1 a a 3 f f 2 7 6 7 4 2 9 4 c 4 - F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 Numero registro generale 4051/2017 Numero sezionale 5266/2021 Numero di raccolta generale 4699/2022 Data pubblicazione 14/02/2022 [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : D E C H I A R A C A R L O E
Sentenza Cassazione n. 04699/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris