CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 13007/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
A [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 31/10/2024 del GIP TRIBUNALE di SASSARI(dato avviso alle parti;) udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];non sussiste il dedotto vizio di motivazione sulla richiesta di sostituzione (SE!.; . 2, n. 50010 del 10/10/2023, Rv. 285690 - 01). Il ricorso propone in definitiva una censura che non poteva dedurre ai sensi dell'art. 448 comma 1 bis cod.proc.pen. 3. All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagament) delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della cass 3 delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte c:)st. n. 186 del 2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle am