CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 23 gennaio 2024
Cassazione n. 13158/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/04/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Ritenuto che il ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità per la contravvenzione ex art. 707 cod. pen., è inammissibile perché inconferente rispetto ai dati processuali (allegando il dato del rinvenimento degli attrezzi contestati in un veicolo appartenente ad altro soggetto, mentre in sentenza si dà atto (pag.2) del sequestro di quei beni, avvenuto all'interno di una cantina nella disponibilità dell'imputato); rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore delle Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 23 gennaio 2024.