CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 41752/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MINISTERO DELLA GIUSTIZIA nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di L'AQUILAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza in data 22 novembre 2022 (dep. il 20 novembre 2020) il Tribunale di sorveglianza di L'Aquila - provvedendo quale Giudice del rinvio (art. 627 cod. proc. pen.), a seguito della sentenza del 6 maggio 2022 di questa Corte - ha rigettato il reclamo proposto dal Dipartimento dell'[OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento del Magistrato di sorveglianza in data 3 febbraio 2021, con il quale era stato accolto il reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA], detenuto sottoposto al regime di cui all'art. 41-bis Ord. Pen., avverso la sanzione disciplinare dell'ammonizione a lui inflitta (il 4 febbraio 2019) per avere effettuato in cella la cottura di cibi fuori dall'orario consentito. 2. Avverso il provvedimento rescissorio è stato proposto ricorso per cassazione da parte del Ministero della Giustizia, richiamando gli artt. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. e 69, comma 6, lett. b), legge n. 354/1975, e deducendo la violazione dell'art. 35-bis, comma 4, stessa legge e la «carenza del presupposto per l'esercizio del potere del giudice di sorveglianza (articoli dell'art. 35-bis, comma 3, e 69, comma 6, lett. b)», citt. nonché il vizio di motivazione. Ad avviso della Difesa erariale, la giurisprudenza di questa Corte ha già chiarito che la previsione di fasce orarie entro le quali ai detenuti è permessa la cottura di cibi (consentita dall'art. 13 d.P.R. 230/2000) non incide sul relativo diritto soggettivo delle persone ristrette ma ne regola le modalità di esercizio, tanto che in più occasioni sono state annullate ordinanza emesse dal Tribunale di sorveglianza di L'Aquila che hanno ritenuto illegittima tale regolamentazione (il cui orientamento, dunque, non può dirsi avallato dalla giurisprudenza di legittimità); inoltre, il Tribunale di sorveglianza di Roma ha escluso in tali ipotesi la disparità di trattamento che, invece, il Tribunale di sorveglianza di L'Aquila ha ritenuto, disparità che in effetti non sussiste - come pure si trarrebbe dalla giurisprudenza - in ragione del diverso regime e delle diverse esigenze di sicurezza previste per i detenuti di cui all'art. 41-bis ord. pen.; ancora, la sanzione inflitta nella specie, ossia l'ammonizione, non consentirebbe al Tribunale di Sorveglianza di estendere le proprie valutazioni anche al merito del provvedimento oggetto di reclamo, dovendo limitare la verifica al rispetto delle norme che regolano l'esercizio del potere disciplinare, alla costituzione e alla competenza dell'organo disciplinare e alla procedura seguita. 3. Il ricorso è inammissibile.Questa Corte, con la citata sentenza del 6 maggio 2022, in accoglimento del ricorso presentato dal Ministero ricorrente: - ha annullato il precedente provvedimento di rigetto del reclamo presentato dallo stesso Ministero, in quanto esso non era conforme al principio secondo cui «in tema di ordinamento penitenziario, è legittima la disposizione del regolamento d'istituto che, incidendo sulle sole modalità di esercizio del relativo diritto, stabilisca il divieto di cottura dei cibi in determinate fasce orarie a condizione che riguardi tutti i detenuti e non solo quelli sottoposti al regime detentivo di cui all'art. 41-bis Ord. Pen., risolvendosi, in tal caso, in un'ingiustificata differenziazione del regime penitenziario tale da assumere, in concreto, un carattere sostanzialmente vessatorio» (così la sentenza rescindente che ha richiamato Sez. 1, n. 4030 del 04/12/2020, deo. 2021, Gallo, Rv. 280532 - 01); - e ha disposto che il Tribunale di sorveglianza di L'Aquila «verifica[sse] se, in concreto, le modalità con cui è stato esercitato il diritto alla cottura dei cibi in cella da parte del Greco fossero o meno tali da giustificare l'inflizione da parte del Consiglio di disciplina della sanzione dell'ammonizione» (ivi). Ne deriva che, in questa sede, non può ritualmente perorarsi una ricostruzione in diritto in contrasto con il dictum della pronuncia rescindente, come ha fatto il ricorrente (art. 627, comma 3, cod. proc. pen.). 4. All'inammissibilità del ricorso non consegue la condanna del Ministero ricorrente al pagamento delle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della cassa delle ammende (Sez. U, n. 3775 del 21/12/2017 - dep, 2018, Tuttolomondo, Rv. 271650 - 01). P.Q.M. Dichiara