Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione L

Cassazione n. 12873/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

[OSCURATO:PERSONA]; FATTO

1. Con ricorso in data 7 novembre 2013 [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di legale rappresentante di [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA]’ CONSORTILE a r.l e [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA]’ CONSORTILE a r.l , proponevano opposizione avverso l'ordinanza n. 82646notificata in data 11.10.2013, con la quale AGENZIA DELLE ENTRATE - [OSCURATO:PERSONA] aveva ingiunto il pagamento della somma di € 89.326,04, per la violazione dell'art. 53, commi 9, 11 e 15, del d. lgs. n. 165 del 2001, per avereconferito incarichi retribuiti al prof. [OSCURATO:PERSONA], professore presso l’Università del Salento senza la preventiva autorizzazione dell'Amministrazionedi appartenenza, e per aver omesso di comunicare nei termini di legge i compensi allo stesso erogati.

Gli opponenti deducevano l'illegittimità dell'ordinanza-ingiunzione e l’estinzione dell’obbligazione pecuniaria, evidenziando che il prof.

Buonerba avevachiesto ed ottenuto l’autorizzazione “ora per allora” per lo svolgimento dell'incarico conferitogli in precedenza.

2. Costituitasi AGENZIA DELLE ENTRATE - [OSCURATO:PERSONA] per contestare la fondatezza del ricorso, con sentenza n. 4584/2015 il Tribunale di Lecce accoglieva il ricorso e, per l'effetto, annullava l'ordinanza- ingiunzione.

3. Proposto gravame da parte di AGENZIA DELLE ENTRATE - [OSCURATO:PERSONA], e nella costituzione di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA]’ CONSORTILE a r.l.che formulavano, a loro volta, appello incidentale, la Corte d’Appello di Lecce, con sentenza n. 174/2016 rigettava il gravame principale, riteneva assorbite le ulteriori questioni reiterate con appello incidentale e compensava integralmente le spese di lite.

La Corte territoriale annullava l’ordinanza-ingiunzione opposta, in relazione alla contestata violazione dell’art.53, commi 11 e 15, del d. lgs. n.165/2001 per sopravvenuta declaratoria di illegittimità costituzionale della sanzione di cui al comma 15 (sentenza della Corte costituzionale n.98 del 2015).

Condividendo la valutazione del giudice di prime cure, escludeva inoltre la sussistenza dell’illecito ed affermava la legittimità dell'autorizzazione rilasciata con efficacia "ora per allora", non ravvisando la violazione prevista dal citato art. 53, comma9, del d.

Lgs. n. 165/2001.

Argomentava, in particolare, la Corte, che, in assenza di un espresso divieto di legge, doveva ritenersi l’ammissibilità dell’autorizzazione successivamente rilasciata “ora per allora”, da ritenersi consentita anche in considerazione della natura del provvedimento autorizzatorio, ben potendo l’Amministrazione effettuare una valutazione ex post traendone ogni conseguenza anche sul piano disciplinare nei confronti di un proprio dipendente.

Osservava comunque che l’Amministrazione con delibera del 5.12.2006 non aveva contestato alcuna violazione fino al 31 dicembre 2007, considerando valida o sanante l’autorizzazione rilasciata dal [OSCURATO:PERSONA] dell’Università di Lecce con la formula “ora per allora” anche per il periodo dal 15.12.2005 al 31.12.2007, nonché per il periodo fino al 13.4.2008, stante il tenore letterale della delibera n. 38418 del 17 ottobre 2013.

Riteneva inol tre l’attribuzione dell’incarico da parte di un ente di cui faceva parte la stessa Università e la designazione del p rof.

Buonerba con verbale dell’assemblea ordinaria dei soci del [OSCURATO:PERSONA]- [OSCURATO:PERSONA]’ CONSORTILE a r.l. del 15 dicembre 2005 (a cui aveva partecipato la sua stessa amministrazione di appartenenza, concedendo l’autorizzazione allo svolgimento dell’incarico così come in precedenza conferitogli, e dunque con l’espressa pattuizione di automatico rinnovo alla scadenza, in assenza di espressa disdetta) costituiscono circostanze idonee ad escludere la coscienza e la volontà di porre in essere una qualsivoglia condotta illecita attiva od omissiva, o a ritenere la sussistenza dell’esimente dell’incolpevole errore di fatto o di diritto.

Evidenziava altresì che nel 2008 - 2009 la [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] (già [OSCURATO:PERSONA]- [OSCURATO:PERSONA]’ CONSORTILE a r.l.) non aveva conferito al prof.

Buonerba alcun nuovo o diverso incarico, né le parti avevano concluso un nuovo e diverso contratto, essendo solo tacitamente proseguito il precedente incarico in tale periodo, sulla base di espressa pattuizione contrattuale di proroga tacita nota all’Università, o comunque dalla medesima conoscibile.

4. Avverso detta sentenza AGENZIA DELLE ENTRATE - [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione sulla base di un unico motivo.

Resistono [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] (già [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA]’ CONSORTILE a r.l,) con controricorso e ricorso incidentale condizionato affidato a sei motivi, assistiti da memoria.

5. Il ricorso, originariamente avviato per la trattazione presso la Sesta sezione, è stato trasmesso a questa Sezione.

DIRITTO

1. Con l’unico motivo di ricorso AGENZIA DELLE ENTRATE deduce, in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell'art. 53, commi 7 e 9, del d. lgs. n. 165 del 2001, in combinato disposto con gli artt. 97 e 98 Cost.

Preso atto della declaratoria di incostituzionalità dell’art. 53, comma 15, con sentenza della Corte costituzionale n. 98/2015 ed insistendo quindi unicamente in relazione alla fattispecie di cui al comma 9 della medesima previsione, il ricorso denuncia la erroneità della decisione della Corte salentina, nella parte in cui ha ritenuto che l'autorizzazione postuma “ora per allora” escludesse l'illiceità della condotta del professore universitario incaricato e dell’intimata.

Argomenta il ricorso che tale ragionamento appare inficiato da un’inadeguata lettura del dato testuale dell’art. 53, comma 9, d. lgs. 165/2001, il quale richiede espressamente una “previa” autorizzazione, da ciò dovendosi desumere -anche alla luce delle finalità della previsione, ed in particolare dell’esigenza di tutela del vincolo di esclusività della prestazione lavorativa del dipendente pubblico- l’inidoneità dell’autorizzazione postuma “ora per allora” ad escludere l’illecito.

Osserva l’assenza di contestazioni e sanzioni per gli anni precedenti non varrebbe a rendere legittimo lo svolgimento dell’incarico per gli anni successivi, né per gli anni 2008 e 2009 può considerarsi tacitamente rilasciata un’autorizzazione che la norma richiede abbia carattere esplicito e formale.

2. Il ricorso incidentalecondizionato si articola in sei motivi.

2.1. Con il primo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, comma 1 n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell’art. 14, ultimo comma, l. 689 del 1981.

Argomenta il ricorso che già in data 24 ottobre 2012 gli organi competenti avevano a disposizione tutti gli elementi necessari per addivenire alla contestazione della presunta infrazione amministrativa.

Sulla scorta di tale ricostruzione, il ricorso lamenta la tardività della notifica del verbale di contestazione, avvenuta in data 22 marzo 2013, e dunque oltre il termine di 90 giorni stabilito dall’art. 14, ultimo comma, l. 689 del 1981.

2.2. Con il secondo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 53, commi 7 e 9, d. lgs. n.165 del 2001.

Il ricorso argomenta in ordine all’inapplicabilità del regime autorizzatorio previsto dall’art.53 d. lgs. n.165 del 2001 al caso di specie, atteso che gli incarichi contestati sono stati attribuiti al prof.

Buonerba su espressa e specifica designazione della sua Amministrazione di provenienza.

Osserva che proprio l’art. 53, comma 7, d. lgs. n.165 del 2001 prevede che non sia necessaria alcuna autorizzazione qualora sia l’amministrazione di appartenenza del pubblico dipendente ad avere conferito l’incarico extra-ufficio retribuito.

2.3. Con il terzo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell’art. 53 d. lgs. n.165 del 2001 e dell’art.6, comma 10, l n. 240 del 2010.

Argomenta in particolare che le attività svolte dal prof.

Buonerba ineriscono alla carica di Consigliere di Amministrazione, conferita come attività di collaborazione scientifica, in quanto tale sottratta alla necessaria preventiva autorizzazione, ai sensi dell’art.6, comma 10, l n. 240 del 2010.

2.4. Con il quarto motivo si deduce, in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 3, secondo comma, l. 689 del 1981.

Il ricorso, in particolare, si duole della mancata applicazione dell’esimente dell’errore sul fatto, non determinato da colpa.

2.5. Con il quinto motivo si deduce, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell’art. 3, secondo comma, l. 689 del 1981.

Il ricorso lamenta in particolare la mancata applicazione dell’esimente dell’errore di diritto, non determinato da colpa.

2.6. Con il sesto motivo si deduce, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., la violazione dell’art.53 d. lgs. n.165 del 2001, dolendosi il ricorso del mancato riconoscimento dell’irragionevolezza della norma, nella parte in cui prevede una sanzione pari al doppiodei compensi versati.

3. Il ricorsoprincipale è inammissibile. 4.Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, q ualora la decisione impugnata si fondi su di una pluralità di ragioni, tra loro distinte ed autonome, ciascuna delle quali logicamente e giuridicamente sufficiente a sorreggerla, è inammissibile il ricorso che non formuli specifiche doglianze avverso una di tali "rationes decidendi", neppure sotto il profilo del vizio di motivazione (Cass.

S.U. n. 16602/2005; Cass. n.3386/2011; Cass. Sez.

U, Sentenza n. 7931/2013; Cass. n.4672/2013; Cass. Sez.

L, Sentenza n. 4293/2016; Cass. Sez. 6 - 3, Cass. n. 27325/2017; Ordinanza n. 16314 del 18/06/2019 ; Cass.3880/2020).

5. La pronuncia d’appello, in relazione all’insussistenza della violazione prevista dall’art. 53, comma 9, del d.

Lgs. n. 165/2001si basa su due ratio nes decidendi, fra loro alternative:la prima ravvisa l’esistenza dell’autorizzazione a svolgere l’incarico, vuoi perché nulla vieterebbe il rilascio di un’autorizzazione “ora per allora”, vuoi perché era valida fino al 13.4.2008 l’autorizzazione resa con la formula “ora per allora”con la delibera del 5.12.2006 a fronte del tenore letterale della medesima ed in assenza di contestazioni da parte dell’Agenzia delle Entrate fino a tutto il 2007, vuoi per l’esistenza d’una clausola di tacita proroga per il 2008-2009 e per l’assenza di nuovi ed ulteriori incarichi; la seconda, alternativa, ratio decidendi risiede nella considerazione che, ove pure si fosse negata l’esistenza d’una valida autorizzazione, nondimeno il prof.

Buonerba non avrebbe avuto coscienza e volontà di porre in essere una qualsivoglia condotta illecita attiva od omissiva, anche grazie a ll’esimente dell’incolpevole errore di fatto o didiritto.

6. Quest’ultima ratio decidendi , distinta e autonoma rispetto alla precedente, è logicamente e giuridicamente sufficiente a sorregge re la decisione, ma non risulta censurata; ilricorso si limita infatti a denunciare la violazione e falsa applicazione dell’art.53, commi 7 e 9 del d. lgs. n.165 del 2001, in combinato disposto con gli artt. 97 e 98 Cost.anche in relazione alle attività svolte dal prof.

Buonerba negli anni 2008 e 2009.

7. L’omessa impugnativa della ratio decidendi relativa alla mancanza di coscienza e la volontà di porre in essere una qualsivoglia condotta illecita o alla sussistenza dell’esimente dell’incolpevole errore di fatto o di diritto rende , dunque, il ricorso inammissibile per carenza di interesse , non potendo l’impugnazione conseguire alcun risultato utile (in una fattispecie analoga, si vedano Cass. n.36199/21 e Cass. n. 36289/2021).

8. Il ricorso principale va dunque dichiarato inammissibile.

9. Il ricorso incidentale condizionato è assorbito.

10. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

P. Q. M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso, assorbito il ricorso incidentale condizionato, e con danna parte ricorrente a rifondere le spese del giudizio di legittimità, liquidate in € 200

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA]; FATTO 1. Con ricorso in data 7 novembre 2013 [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di legale rappresentante di [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA]’ CONSORTILE a r.l e [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA]’ CONSORTILE a r.l , proponevano opposizione avverso l'ordinanza n. 82646notificata in data 11.10.2013, con la quale AGENZIA DELLE ENTRATE - [OSCURATO:PERSONA] aveva ingiunto il pagamento della somma di € 89.326,04, per la violazione dell'art. 53, commi 9, 11 e 15, del d. lgs. n. 165 del 2001, per avereconferito incarichi retribuiti al prof. [OSCURATO:PERSONA], professore presso l’Università del Salento senza la preventiva autorizzazione dell'Amministrazionedi appartenenza, e per aver omesso di comunicare nei termini di legge i compensi allo stesso erogati. Gli opponenti deducevano l'illegittimità dell'ordinanza-ingiunzione e l’estinzione dell’obbligazione pecuniaria, evidenziando che il prof. Buonerba avevachiesto ed ottenuto l’autorizzazione “ora per allora” per lo svolgimento dell'incarico conferitogli in precedenza. 2. Costituitasi AGENZIA DELLE ENTRATE - [OSCURATO:PERSONA] per contestare la fondatezza del ricorso, con sentenza n. 4584/2015 il Tribunale di Lecce accoglieva il ricorso e, per l'effetto, annullava l'ordinanza- ingiunzione. 3. Proposto gravame da parte di AGENZIA DELLE ENTRATE - [OSCURATO:PERSONA], e nella costituzione di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA]’ CONSORTILE a r.l.che formulavano, a loro volta, appello incidentale, la Corte d’Appello di Lecce, con sentenza n. 174/2016 rigettava il gravame principale, riteneva assorbite le ulteriori questioni reiterate con appello incidentale e compensava integralmente le spese di lite. La Corte territoriale annullava l’ordinanza-ingiunzione opposta, in relazione alla contestata violazione dell’art.53, commi 11 e 15, del d. lgs. n.165/2001 per sopravvenuta declaratoria di illegittimità costituzionale della sanzione di cui al comma 15 (sentenza della Corte costituzionale n.98 del 2015). Condividendo la valutazione del giudice di prime cure, escludeva inoltre la sussistenza dell’illecito ed affermava la legittimità dell'autorizzazione rilasciata con efficacia "ora per allora", non ravvisando la violazione prevista dal citato art. 53, comma9, del d. Lgs. n. 165/2001. Argomentava, in particolare, la Corte, che, in assenza di un espresso divieto di legge, doveva ritenersi l’ammissibilità dell’autorizzazione successivamente rilasciata “ora per allora”, da ritenersi consentita anche in considerazione della natura del provvedimento autorizzatorio, ben potendo l’Amministrazione effettuare una valutazione ex post traendone ogni conseguenza anche sul piano disciplinare nei confronti di un proprio dipendente. Osservava comunque che l’Amministrazione con delibera del 5.12.2006 non aveva contestato alcuna violazione fino al 31 dicembre 2007, considerando valida o sanante l’autorizzazione rilasciata dal [OSCURATO:PERSONA] dell’Università di Lecce con la formula “ora per allora” anche per il periodo dal 15.12.2005 al 31.12.2007, nonché per il periodo fino al 13.4.2008, stante il tenore letterale della delibera n. 38418 del 17 ottobre 2013. Riteneva inol tre l’attribuzione dell’incarico da parte di un ente di cui faceva parte la stessa Università e la designazione del p rof. Buonerba con verbale dell’assemblea ordinaria dei soci del [OSCURATO:PERSONA]- [OSCURATO:PERSONA]’ CONSORTILE a r.l. del 15 dicembre 2005 (a cui aveva partecipato la sua stessa amministrazione di appartenenza, concedendo l’autorizzazione allo svolgimento dell’incarico così come in precedenza conferitogli, e dunque con l’espressa pattuizione di automatico rinnovo alla scadenza, in assenza di espressa disdetta) costituiscono circostanze idonee ad escludere la coscienza e la volontà di porre in essere una qualsivoglia condotta illecita attiva od omissiva, o a ritenere la sussistenza dell’esimente dell’incolpevole errore di fatto o di diritto. Evidenziava altresì che nel 2008 - 2009 la [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] (già [OSCURATO:PERSONA]- [OSCURATO:PERSONA]’ CONSORTILE a r.l.) non aveva conferito al prof. Buonerba alcun nuovo o diverso incarico, né le parti avevano concluso un nuovo e diverso contratto, essendo solo tacitamente proseguito il precedente incarico in tale periodo, sulla base di espressa pattuizione contrattuale di proroga tacita nota all’Università, o comunque dalla medesima conoscibile. 4. Avverso detta sentenza AGENZIA DELLE ENTRATE - [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione sulla base di un unico motivo. Resistono [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] (già [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA]’ CONSORTILE a r.l,) con controricorso e ricorso incidentale condizionato affidato a sei motivi, assistiti da memoria. 5. Il ricorso, originariamente avviato per la trattazione presso la Sesta sezione, è stato trasmesso a questa Sezione. DIRITTO 1. Con l’unico motivo di ricorso AGENZIA DELLE ENTRATE deduce, in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell'art. 53, commi 7 e 9, del d. lgs. n. 165 del 2001, in combinato disposto con gli artt. 97 e 98 Cost. Preso atto della declaratoria di incostituzionalità dell’art. 53, comma 15, con sentenza della Corte costituzionale n. 98/2015 ed insistendo quindi unicamente in relazione alla fattispecie di cui al comma 9 della medesima previsione, il ricorso denuncia la erroneità della decisione della Corte salentina, nella parte in cui ha ritenuto che l'autorizzazione postuma “ora per allora” escludesse l'illiceità della condotta del professore universitario incaricato e dell’intimata. Argomenta il ricorso che tale ragionamento appare inficiato da un’inadeguata lettura del dato testuale dell’art. 53, comma 9, d. lgs. 165/2001, il quale richiede espressamente una “previa” autorizzazione, da ciò dovendosi desumere -anche alla luce delle finalità della previsione, ed in particolare dell’esigenza di tutela del vincolo di esclusività della prestazione lavorativa del dipendente pubblico- l’inidoneità dell’autorizzazione postuma “ora per allora” ad escludere l’illecito. Osserva l’assenza di contestazioni e sanzioni per gli anni precedenti non varrebbe a rendere legittimo lo svolgimento dell’incarico per gli anni successivi, né per gli anni 2008 e 2009 può considerarsi tacitamente rilasciata un’autorizzazione che la norma richiede abbia carattere esplicito e formale. 2. Il ricorso incidentalecondizionato si articola in sei motivi. 2.1. Con il primo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, comma 1 n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell’art. 14, ultimo comma, l. 689 del 1981. Argomenta il ricorso che già in data 24 ottobre 2012 gli organi competenti avevano a disposizione tutti gli elementi necessari per addivenire alla contestazione della presunta infrazione amministrativa. Sulla scorta di tale ricostruzione, il ricorso lamenta la tardività della notifica del verbale di contestazione, avvenuta in data 22 marzo 2013, e dunque oltre il termine di 90 giorni stabilito dall’art. 14, ultimo comma, l. 689 del 1981. 2.2. Con il secondo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 53, commi 7 e 9, d. lgs. n.165 del 2001. Il ricorso argomenta in ordine all’inapplicabilità del regime autorizzatorio previsto dall’art.53 d. lgs. n.165 del 2001 al caso di specie, atteso che gli incarichi contestati sono stati attribuiti al prof. Buonerba su espressa e specifica designazione della sua Amministrazione di provenienza. Osserva che proprio l’art. 53, comma 7, d. lgs. n.165 del 2001 prevede che non sia necessaria alcuna autorizzazione qualora sia l’amministrazione di appartenenza del pubblico dipendente ad avere conferito l’incarico extra-ufficio retribuito. 2.3. Con il terzo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell’art. 53 d. lgs. n.165 del 2001 e dell’art.6, comma 10, l n. 240 del 2010. Argomenta in particolare che le attività svolte dal prof. Buonerba ineriscono alla carica di Consigliere di Amministrazione, conferita come attività di collaborazione scientifica, in quanto tale sottratta alla necessaria preventiva autorizzazione, ai sensi dell’art.6, comma 10, l n. 240 del 2010. 2.4. Con il quarto motivo si deduce, in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 3, secondo comma, l. 689 del 1981. Il ricorso, in particolare, si duole della mancata applicazione dell’esimente dell’errore sul fatto, non determinato da colpa. 2.5. Con il quinto motivo si deduce, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell’art. 3, secondo comma, l. 689 del 1981. Il ricorso lamenta in particolare la mancata applicazione dell’esimente dell’errore di diritto, non determinato da colpa. 2.6. Con il sesto motivo si deduce, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., la violazione dell’art.53 d. lgs. n.165 del 2001, dolendosi il ricorso del mancato riconoscimento dell’irragionevolezza della norma, nella parte in cui prevede una sanzione pari al doppiodei compensi versati. 3. Il ricorsoprincipale è inammissibile. 4.Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, q ualora la decisione impugnata si fondi su di una pluralità di ragioni, tra loro distinte ed autonome, ciascuna delle quali logicamente e giuridicamente sufficiente a sorreggerla, è inammissibile il ricorso che non formuli specifiche doglianze avverso una di tali "rationes decidendi", neppure sotto il profilo del vizio di motivazione (Cass. S.U. n. 16602/2005; Cass. n.3386/2011; Cass. Sez. U, Sentenza n. 7931/2013; Cass. n.4672/2013; Cass. Sez. L, Sentenza n. 4293/2016; Cass. Sez. 6 - 3, Cass. n. 27325/2017; Ordinanza n. 16314 del 18/06/2019 ; Cass.3880/2020). 5. La pronuncia d’appello, in relazione all’insussistenza della violazione prevista dall’art. 53, comma 9, del d. Lgs. n. 165/2001si basa su due ratio nes decidendi, fra loro alternative:la prima ravvisa l’esistenza dell’autorizzazione a svolgere l’incarico, vuoi perché nulla vieterebbe il rilascio di un’autorizzazione “ora per allora”, vuoi perché era valida fino al 13.4.2008 l’autorizzazione resa con la formula “ora per allora”con la delibera del 5.12.2006 a fronte del tenore letterale della medesima ed in assenza di contestazioni da parte dell’Agenzia delle Entrate fino a tutto il 2007, vuoi per l’esistenza d’una clausola di tacita proroga per il 2008-2009 e per l’assenza di nuovi ed ulteriori incarichi; la seconda, alternativa, ratio decidendi risiede nella considerazione che, ove pure si fosse negata l’esistenza d’una valida autorizzazione, nondimeno il prof. Buonerba non avrebbe avuto coscienza e volontà di porre in essere una qualsivoglia condotta illecita attiva od omissiva, anche grazie a ll’esimente dell’incolpevole errore di fatto o didiritto. 6. Quest’ultima ratio decidendi , distinta e autonoma rispetto alla precedente, è logicamente e giuridicamente sufficiente a sorregge re la decisione, ma non risulta censurata; ilricorso si limita infatti a denunciare la violazione e falsa applicazione dell’art.53, commi 7 e 9 del d. lgs. n.165 del 2001, in combinato disposto con gli artt. 97 e 98 Cost.anche in relazione alle attività svolte dal prof. Buonerba negli anni 2008 e 2009. 7. L’omessa impugnativa della ratio decidendi relativa alla mancanza di coscienza e la volontà di porre in essere una qualsivoglia condotta illecita o alla sussistenza dell’esimente dell’incolpevole errore di fatto o di diritto rende , dunque, il ricorso inammissibile per carenza di interesse , non potendo l’impugnazione conseguire alcun risultato utile (in una fattispecie analoga, si vedano Cass. n.36199/21 e Cass. n. 36289/2021). 8. Il ricorso principale va dunque dichiarato inammissibile. 9. Il ricorso incidentale condizionato è assorbito. 10. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo. P. Q. M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso, assorbito il ricorso incidentale condizionato, e con danna parte ricorrente a rifondere le spese del giudizio di legittimità, liquidate in € 200
Sentenza Cassazione n. 12873/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris