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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 27949/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/09/2022 della CORTE APPELLO di CATANZAROvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], che, a fronte della ritenuta ammissibilità del ricorso, ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per difetto di querela; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d'Appello di Catanzaro confermava la decisone di condanna di primo grado nei confronti della ricorrente.

Quest'ultima è stata chiamata a rispondere del reato di furto di energia elettrica realizzato alimentando l'impianto della sua abitazione, sita in Cutro, in via [OSCURATO:SOCIETA], mediante un allaccio abusivo con un bypass al contatore ENEL, con le aggravanti di aver commesso il fatto su cose esposte alla pubblica fede e mediante violenza consistente nella manomissione dell'impianto elettrico e realizzazione di un allaccio diretto alla rete ENEL.

2. Avverso la richiamata sentenza della Corte d'Appello di Catanzaro l'imputata ha proposto ricorso per cassazione, mediante il difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo, con l'unico motivo di impugnazione, violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod.proc.pen. per inosservanza o erronea applicazione della legge penale in relazione agli artt. 624 e 625 n. 7 cod.pen.

La ricorrente lamenta, sotto un primo profilo, che la Corte territoriale avrebbe erroneamente ritenuto integrata l'aggravante dell'esposizione del bene alla pubblica fede poiché il bypass utilizzato per captare l'energia elettrica si trovava all'interno dei muri della propria abitazione ed era collegato al contatore della stessa.

Per altro verso, la ZOFFREO evidenzia che la sentenza impugnata ha ritenuto, senza che vi fosse stata alcuna contestazione nel capo di imputazione, essendo le due aggravanti alternative, integrata anche l'aggravante ex art. 625 n. 7 cod.pen. per la sottrazione di cosa destinata a pubblico servizio. [OSCURATO:PERSONA]

1. Occorre premettere che il primo motivo di ricorso non è manifestamente infondato, atteso che, rispetto all'aggravante dell'esposizione alla pubblica fede, proprio in relazione al furto di energia elettrica, nella giurisprudenza di legittimità, in una recente fattispecie analoga, è stato chiarito che non integra la circostanza aggravante dell'esposizione della cosa alla pubblica fede la condotta dell'agente che abbia manomesso il circuito di misurazione di energia elettrica posto a servizio della sua abitazione ed ubicato all'interno dell'androne del palazzo, poiché la manomissione non è stata facilitata dalla particolare posizione del contatore, quanto, piuttosto, dalla diretta disponibilità dello strumento da parte dell'agente (Sez. 5 n. 32804 del 13/05/2022, Rv. 283592 - 01).

Invero, la ratio dell'aggravamento della pena, previsto dall'art. 625, n. 7, terza ipotesi, cod. pen., è correlata alla condizione di esposizione di essa alla pubblica fede, ossia alla particolare posizione in cui versano le cose non sottoposte a custodia diretta, le quali trovano la loro tutela nel sentimento collettivo di rispetto della proprietà altrui, nel senso di rispetto per l'altrui bene da parte di ciascun consociato e, per ciò stesso, sono esposte ad un maggiore pericolo; in altri termini, la pubblica fede si sostanzia nel senso di onestà verso la proprietà altrui a cui si affida colui che deve lasciare una cosa incustodita anche solo temporaneamente, per necessità, consuetudine o destinazione, e ciò a prescindere dalla natura pubblica o privata del luogo nel quale essa si trovi (tanto che tale condizione può sussistere anche se la cosa si trovi in luogo privato cui, per mancanza di recinzioni o sorveglianza, si possa liberamente accedere: Sez. 4, n. 17121 del 04/02/2020, Rv. 279243 - 02; Sez. 5, n. 9022 del 08/02/2006, Rv. 233978-01).

In sostanza, l'esposizione di una res alla pubblica fede implica una situazione di fatto in forza della quale la cosa non si trova sotto la diretta custodia dell'avente diritto, di talché la sua tutela si trova ad essere affidata al senso di onestà e rispetto per le cose altrui di un numero non determinato o determinabile di persone. 2.Alla luce di quanto premesso, la pronuncia impugnata deve essere annullata senza rinvio.

A riguardo occorre premettere che il reato per cui si procede è oggi perseguibile a querela di parte, stante la modifica introdotta dall'art. 2, comma 1, lett. i), del d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150 all'art. 624, ultimo comma, cod. pen., secondo cui: «Il delitto è punibile a querela della persona offesa.

Si procede, tuttavia, d'ufficio se la persona offesa è incapace, per età o per infermità, ovvero se ricorre taluna delle circostanze di cui all'articolo 625, numeri 7, salvo che il fatto sia commesso su cose esposte alla pubblica fede, e 7-bis)».

L'incidenza di tale riforma nel caso in esame è indubbia, poiché a seguito di essa la sussistenza dell'aggravante dell'esposizione alla pubblica fede non rende più il delitto di furto procedibile d'ufficio. [OSCURATO:PERSONA] ritiene peraltro che la novità normativa riguardante il predetto mutamento del regime di procedibilità trovi applicazione anche in ordine a fatti, come quelli sub iudice, commessi prima del 30 dicembre 2022, data di entrata in vigore del d.lgs 150 cit.

A questa conclusione si può pervenire, anche in assenza di una specifica disciplina transitoria, mutuando il principio sancito dalla giurisprudenza di legittimità formatasi in occasione di altri interventi legislativi che hanno modificato, in una direzione o nell'altra, il regime di procedibilità dei reati.

Si è, infatti, condivisibilmente ritenuto che, data la natura mista, sostanziale e processuale, della querela e la concreta incidenza della stessa sulla punibilità dell'autore del fatto, il rapporto tra leggi che modificano il regime di procedibilità di un reato deve essere governato dalla norma di cui all'art. 2, comma 4, cod. pen.

In particolare, detto principio è stato sancito da Sez. 2, n. 40399 del 24/09/2008, Rv. 241862 (a proposito del reato di cui all'art. 642 cod. pen.) secondo cui l'esistenza della condizione di procedibilità, in precedenza non richiesta, andava verificata dal Giudice anche in ordine ai reati commessi anteriormente all'intervenuta modifica.

Di tenore analogo, ancorché in direzione inversa, è la giurisprudenza secondo cui, qualora il regime di 3 a procedibilità divenga più severo, la modifica normativa non può riguardare i reati commessi anteriormente alla data di entrata in vigore della novella (Sez. 5, n. 44390 del 08/06/2015, Rv. 265999 sulla "nuova" irrevocabilità della querela in materia di stalking; Sez. 3, n. 2733 del 08/07/1997, Rv. 209188 circa l'irretroattività della procedibilità di ufficio per i reati di violenza sessuale prevista dall'art. 609-septies cod.pen.).

Tale orientamento è stato richiamato da Sez.

U, n. 40150 del 21/06/2018, Salatino, Rv. 273552-01, §

5. Applicando i riferiti principi nella fattispecie per cui è processo ne deriva che la richiamata novella del d.lgs. 150 del 2022, laddove ha reso il reato di furto aggravato dall'esposizione alla pubblica fede procedibile a querela, quale disposizione di favore, trova applicazione anche con riferimento a reati commessi prima della sua entrata in vigore, come quello ascritto alla ricorrente.

Ciò posto, stante l'assenza agli atti del fascicolo d'ufficio della querela (per la presentazione della quale è ormai spirato anche il termine contemplato dall'art. 85 del d.lgs. n. 150 del 2022), è stata effettuata un'interlocuzione con gli Uffici della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Crotone, ai quali non risulta depositata alcuna querela per il fatto per cui è processo.

3. La sentenza impugnata deve pertanto essere annullata senza rinvio perché l'azione penale non può essere proseguita per difetto della condizione di procedibilità.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché l'azione penale non può essere proseguita per difetto della condizione di procedi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/09/2022 della CORTE APPELLO di CATANZAROvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], che, a fronte della ritenuta ammissibilità del ricorso, ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per difetto di querela; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d'Appello di Catanzaro confermava la decisone di condanna di primo grado nei confronti della ricorrente. Quest'ultima è stata chiamata a rispondere del reato di furto di energia elettrica realizzato alimentando l'impianto della sua abitazione, sita in Cutro, in via [OSCURATO:SOCIETA], mediante un allaccio abusivo con un bypass al contatore ENEL, con le aggravanti di aver commesso il fatto su cose esposte alla pubblica fede e mediante violenza consistente nella manomissione dell'impianto elettrico e realizzazione di un allaccio diretto alla rete ENEL. 2. Avverso la richiamata sentenza della Corte d'Appello di Catanzaro l'imputata ha proposto ricorso per cassazione, mediante il difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo, con l'unico motivo di impugnazione, violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod.proc.pen. per inosservanza o erronea applicazione della legge penale in relazione agli artt. 624 e 625 n. 7 cod.pen. La ricorrente lamenta, sotto un primo profilo, che la Corte territoriale avrebbe erroneamente ritenuto integrata l'aggravante dell'esposizione del bene alla pubblica fede poiché il bypass utilizzato per captare l'energia elettrica si trovava all'interno dei muri della propria abitazione ed era collegato al contatore della stessa. Per altro verso, la ZOFFREO evidenzia che la sentenza impugnata ha ritenuto, senza che vi fosse stata alcuna contestazione nel capo di imputazione, essendo le due aggravanti alternative, integrata anche l'aggravante ex art. 625 n. 7 cod.pen. per la sottrazione di cosa destinata a pubblico servizio. [OSCURATO:PERSONA] 1. Occorre premettere che il primo motivo di ricorso non è manifestamente infondato, atteso che, rispetto all'aggravante dell'esposizione alla pubblica fede, proprio in relazione al furto di energia elettrica, nella giurisprudenza di legittimità, in una recente fattispecie analoga, è stato chiarito che non integra la circostanza aggravante dell'esposizione della cosa alla pubblica fede la condotta dell'agente che abbia manomesso il circuito di misurazione di energia elettrica posto a servizio della sua abitazione ed ubicato all'interno dell'androne del palazzo, poiché la manomissione non è stata facilitata dalla particolare posizione del contatore, quanto, piuttosto, dalla diretta disponibilità dello strumento da parte dell'agente (Sez. 5 n. 32804 del 13/05/2022, Rv. 283592 - 01). Invero, la ratio dell'aggravamento della pena, previsto dall'art. 625, n. 7, terza ipotesi, cod. pen., è correlata alla condizione di esposizione di essa alla pubblica fede, ossia alla particolare posizione in cui versano le cose non sottoposte a custodia diretta, le quali trovano la loro tutela nel sentimento collettivo di rispetto della proprietà altrui, nel senso di rispetto per l'altrui bene da parte di ciascun consociato e, per ciò stesso, sono esposte ad un maggiore pericolo; in altri termini, la pubblica fede si sostanzia nel senso di onestà verso la proprietà altrui a cui si affida colui che deve lasciare una cosa incustodita anche solo temporaneamente, per necessità, consuetudine o destinazione, e ciò a prescindere dalla natura pubblica o privata del luogo nel quale essa si trovi (tanto che tale condizione può sussistere anche se la cosa si trovi in luogo privato cui, per mancanza di recinzioni o sorveglianza, si possa liberamente accedere: Sez. 4, n. 17121 del 04/02/2020, Rv. 279243 - 02; Sez. 5, n. 9022 del 08/02/2006, Rv. 233978-01). In sostanza, l'esposizione di una res alla pubblica fede implica una situazione di fatto in forza della quale la cosa non si trova sotto la diretta custodia dell'avente diritto, di talché la sua tutela si trova ad essere affidata al senso di onestà e rispetto per le cose altrui di un numero non determinato o determinabile di persone. 2.Alla luce di quanto premesso, la pronuncia impugnata deve essere annullata senza rinvio. A riguardo occorre premettere che il reato per cui si procede è oggi perseguibile a querela di parte, stante la modifica introdotta dall'art. 2, comma 1, lett. i), del d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150 all'art. 624, ultimo comma, cod. pen., secondo cui: «Il delitto è punibile a querela della persona offesa. Si procede, tuttavia, d'ufficio se la persona offesa è incapace, per età o per infermità, ovvero se ricorre taluna delle circostanze di cui all'articolo 625, numeri 7, salvo che il fatto sia commesso su cose esposte alla pubblica fede, e 7-bis)». L'incidenza di tale riforma nel caso in esame è indubbia, poiché a seguito di essa la sussistenza dell'aggravante dell'esposizione alla pubblica fede non rende più il delitto di furto procedibile d'ufficio. [OSCURATO:PERSONA] ritiene peraltro che la novità normativa riguardante il predetto mutamento del regime di procedibilità trovi applicazione anche in ordine a fatti, come quelli sub iudice, commessi prima del 30 dicembre 2022, data di entrata in vigore del d.lgs 150 cit. A questa conclusione si può pervenire, anche in assenza di una specifica disciplina transitoria, mutuando il principio sancito dalla giurisprudenza di legittimità formatasi in occasione di altri interventi legislativi che hanno modificato, in una direzione o nell'altra, il regime di procedibilità dei reati. Si è, infatti, condivisibilmente ritenuto che, data la natura mista, sostanziale e processuale, della querela e la concreta incidenza della stessa sulla punibilità dell'autore del fatto, il rapporto tra leggi che modificano il regime di procedibilità di un reato deve essere governato dalla norma di cui all'art. 2, comma 4, cod. pen. In particolare, detto principio è stato sancito da Sez. 2, n. 40399 del 24/09/2008, Rv. 241862 (a proposito del reato di cui all'art. 642 cod. pen.) secondo cui l'esistenza della condizione di procedibilità, in precedenza non richiesta, andava verificata dal Giudice anche in ordine ai reati commessi anteriormente all'intervenuta modifica. Di tenore analogo, ancorché in direzione inversa, è la giurisprudenza secondo cui, qualora il regime di 3 a procedibilità divenga più severo, la modifica normativa non può riguardare i reati commessi anteriormente alla data di entrata in vigore della novella (Sez. 5, n. 44390 del 08/06/2015, Rv. 265999 sulla "nuova" irrevocabilità della querela in materia di stalking; Sez. 3, n. 2733 del 08/07/1997, Rv. 209188 circa l'irretroattività della procedibilità di ufficio per i reati di violenza sessuale prevista dall'art. 609-septies cod.pen.). Tale orientamento è stato richiamato da Sez. U, n. 40150 del 21/06/2018, Salatino, Rv. 273552-01, § 5. Applicando i riferiti principi nella fattispecie per cui è processo ne deriva che la richiamata novella del d.lgs. 150 del 2022, laddove ha reso il reato di furto aggravato dall'esposizione alla pubblica fede procedibile a querela, quale disposizione di favore, trova applicazione anche con riferimento a reati commessi prima della sua entrata in vigore, come quello ascritto alla ricorrente. Ciò posto, stante l'assenza agli atti del fascicolo d'ufficio della querela (per la presentazione della quale è ormai spirato anche il termine contemplato dall'art. 85 del d.lgs. n. 150 del 2022), è stata effettuata un'interlocuzione con gli Uffici della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Crotone, ai quali non risulta depositata alcuna querela per il fatto per cui è processo. 3. La sentenza impugnata deve pertanto essere annullata senza rinvio perché l'azione penale non può essere proseguita per difetto della condizione di procedibilità. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché l'azione penale non può essere proseguita per difetto della condizione di procedi
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