CassazionedecretoSezione 1Decisione del 19 maggio 2022
Cassazione n. 21947/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (URUGUAY) il 22/01./1958 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 19/05/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore Generale, Sost. Proc. Gen. [OSCURATO:PERSONA], per l'inammissibilità dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] 1. La CORTE d'APPELLO di NAPOLI, Sezione Misure di Prevenzione, con decreto emesso in data 19/5/2022, ha rigettato l'appello proposto avverso il decreto con il quale il Tribunale di Napoli il 19/10/2021 ha disposto nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], proposto, e [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], terzi interessati, la confisca dei beni immobili così come indicati nel provvedimento. 2. La misura di prevenzione è stata disposta nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] ai sensi dell'art. 4, comma 1 lett. b) D.Lvo 159/2011 quale soggetto indiziato di avere partecipato a un'associazione dedita al narcetraffico ex art. 74 D.P.R. 309/1990. Il proposto è stato assolto all'esito di un primo processo ed è attualmente imputato in un altro processo per fatti analoghi.Nel decreto impugnato il giudizio di pericolosità fa riferimento alla richiesta di applicazione del pubblico ministero e all'ordinanza del giudice per le indagini preliminari che, sebbene abbia respinto la richiesta per carenza delle esigenze, ha confermato la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza. La confisca si riferisce a dei beni immobili intestati ai figli, di poco maggiorenni, acquistati con provvista proveniente dal padre e un mutuo, acceso sempre con la garanzia del padre, le rate del quale non sono state più pagate dall'arresto di quest'ultimo. La Corte territoriale ha respinto l'appello dando conto, con giudizio incidentale, della sussistenza della pericolosità per il periodo 2007-2008 e che i beni immobili, al di là della mera intestazione, sono nella disponibilità del proposto. 3. Avverso il decreto hanno proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA] e i due figli, Carmen e [OSCURATO:PERSONA] quali terzi interessati che, a mezzo del comune difensore e in un unico atto, hanno dedotto i seguenti motivi. 3.1 Violazione di legge con riferimento alla totale assenza di motivazione in ordine al valore di stima attribuito agli immobili, oggetto di specifica censura nell'atto di appello. 3.2. Violazione di legge in ordine al giudizio di pericolosità in quanto la motivazione, per quanto incidentale, sarebbe del tutto apparente. 3.3. Violazione di legge in relazione all'art. 26 DLvo 159/2011 quanto alla natura fittizia dell'intestazione dei beni ai figli del proposto. 4. In data 16 gennaio 2023 sono pervenute in cancelleria le conclusioni con le quali il Procuratore generale, Sost. Proc. Gen. [OSCURATO:PERSONA], chiede che i ricorsi siano dichiarati inammissibili. [OSCURATO:PERSONA] I ricorsi sono inammissibili. 1. Il ricorso per cassazione avverso provvedimenti applicativi di misure di prevenzione personali e patrimoniali, ai sensi degli artt. 10 e 27 D.Lvo 159 del 2011, è ammesso solo per violazione di legge. Il secondo comma dell'art. 27 cit., infatti, espressamente stabilisce che anche per le impugnazioni per i provvedimenti di confisca "si applicano le disposizioni previste dall'articolo 10" che, a sua volta al comma terzo prevede che "avverso il decreto della corte di appello, è ammesso ricorso per cassazione per violazione di legge, da parte del pubblico ministero e dell'interessato e del suo difensore...". In sede di legittimità non è dunque deducibile il vizio di motivazione a meno che questa non sia del tutto carente, o presenti difetti tali da renderla l'Ai meramente apparente e in realtà inesistente, ossia priva dei requisiti minimi di coerenza, di completezza e di logicità, ovvero quando questa sia assolutamente inidonea a rendere comprensibile il filo logico seguito dal giudice di merito, oppure, ancora, allorché le linee argomentative del provvedimento siano talmente scoordinate e carenti dei necessari passaggi logici da fare risultare oscure le ragioni che hanno giustificato la decisione della misura (Sez. U, n. 33451 del 29/05/2014, Repaci, Rv. 260246; Sez. 2, n. 20968 del 06/07/2020, Noviello, Rv. 279435; Sez. 6, Sentenza n. 21898 del 11/02/2014, Taccini, Rv. 260613; Sez. 6, n. 35044, del 8/03/2007, dep. 18/09/2007, Bruno, Rv. 237277). La limitazione del ricorso alla sola "violazione di legge" è stata tra l'altro riconosciuta dalla Corte Costituzionale non irragionevole (sent. n. 321 del 2004), data la peculiarità del procedimento di prevenzione sia sul piano processuale che su quello sostanziale. 2. Tanto premesso, le doglianze, pure formulate nei termini della violazione di legge ma che in realtà afferiscono alla logicità e alla completezza della motivazione, non sono consentite e il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 2.1. Nel primo motivo la difesa rileva che la Corte territoriale avrebbe del tutto omesso di motivare quanto all'effettivo controvalore versato per l'acquisto degli immobili e che ciò renderebbe la motivazione apparente sul punto. Analoga carenza, poi, vi sarebbe quanto alle censure contenute nell'atto di appello con riferimento alla "non operatività" della presunzione di cui all'art. 26, comma 2, lettera a) D.Lvo 159/2011. Le doglianze sono manifestamente infondate. La questione circa la valutazione del valore dell'immobile e del prezzo versato, infatti, è stata oggetto di valutazione da parte della Corte territoriale che ha fatto riferimento al prezzo indicato sul rogito notarile. La motivazione così resa, peraltro coerente con gli atti formati con l'intervento delle parti senza fare riferimento alla diversa e più alta valutazione effettuata dal perito, è adeguata e le astratte considerazioni contenute nel ricorso sul punto, tese a sollecitare una diversa e non meglio comprensibile conclusione, risultano del tutto inconferenti. Del pari inconferente risulta anche l'affermazione secondo la quale la corte territoriale non avrebbe risposto alla censura della difesa circa la impossibilità di ritenere che operasse la presunzione di cui all'art. 26, comma 2 D.Lvo 159/2011. A fronte della concreta situazione accertata, per l'acquisto degli immobili effettuato direttamente con provviste del padre e quanto alla diretta disponibilità dello stesso dei beni, non era necessario fare ricorso alla presunzione prevista dalla norma al fine di concludere per la natura fittizia dell'intestazione, tanto che i giudici di merito hanno operato la valutazione in concreto tenendo conto della impossidenza e della carenza di redditi dei figli e dell'intervento dei genitori per la sottoscrizione del contratto di mutuo. 2.2. Nel secondo motivo la difesa, ripercorsa la giurisprudenza nazionale e internazionale sul punto, rileva che la motivazione della Corte territoriale in merito alla pericolosità di [OSCURATO:PERSONA], fondata sulla semplice esistenza di un procedimento pendente, sarebbe nella sostanza inesistente. La doglianza è manifestamente infondata. Il giudice dell'impugnazione, infatti, con lo specifico riferimento agli elementi acquisiti nel corso delle indagini preliminari, positivamente valutati quanto alla gravità indiziaria dal giudice delle indagini preliminari e posti a fondamento del provvedimento con il quale è stato disposto il giudizio, ha dato sufficiente conto della delibazione incidentale effettuata in merito alla pericolosità sociale di [OSCURATO:PERSONA] così che la motivazione sul punto non può ritenersi inesistente. Inoltre, tale profilo della decisione non risulta contestato con l'atto di appello. 2.3. Nel terzo motivo la difesa evidenzia che la circostanza che il padre abbia versato le somme dell'acquisto degli immobili per aiutare i figli non renderebbe fittizia l'intestazione degli stessi beni. Considerata la data d'acquisto, d'altro canto, non opererebbe la presunzione di cui all'art. 26 D.Lvo 159/2011. La doglianza è manifestamente infondata. La Corte territoriale, ripercorrendo lo svolgimento dei fatti, così come peraltro riconosciuto negli stessi ricorsi, ha dato atto che l'acquisto degli immobili è avvenuto esclusivamente con la provvista versata da [OSCURATO:PERSONA] e che lo stesso ha avuto rispetto a tali beni una posizione analoga alla proprietà. Il giudice d'appello, infatti, conformandosi ai principi ermeneutici enucleati dalla giurisprudenza di legittimità, ha fatto riferimento agli elementi ritenuti significativi al fine di fondare la conclusione che [OSCURATO:PERSONA] -soggetto che aveva pagato il corrispettivo dei beni, era presente alla stipula delle compravendite e dei contratti di mutuo, dove era espressamente indicato come garante, che le rate del mutuo non sono state più pagate dopo il suo arresto e che aveva commissionato i lavori edilizi- era in effetti il soggetto che aveva la reale disponibilità dei beni immobili sottoposti a sequestro. A fronte di tali elementi, correttamente indicati come inecuivoci quanto alla riferibilità effettiva dei beni, d'altro canto, la difesa si è limitata a ribadire che l'intestazione ai figli dei beni immobili non sarebbe fittizia in quanto, considerato il tempo trascorso, non opererebbe la presunzione di cui all'art. 26, comma 2 D.Lvo 159/2011."227 Come già detto il riferimento all'operatività della presunzione è del tutto ininfluente. Come anche evidenziato sub 2.1., infatti, gli elementi di fatto indicati consentono di attribuire la reale proprietà dei beni a [OSCURATO:PERSONA] senza dover ricorrere alla presunzione prevista dalla norma e, quindi, senza che abbia alcun rilievo il tempo in cui gli acquisti sono stati effettuati. 3. L'inammissibilità dei ricorsi comporta la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n: 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti a