CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 21828/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di [OSCURATO:PERSONA] udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che concludeva per il rigetto del ricorso sentito il prof avv. [OSCURATO:PERSONA]Ascola che concludeva per l'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Il tribunale per il riesame delle misure cautelari personali di [OSCURATO:PERSONA] confermava l'ordinanza che aveva applicato al ricorrente la massima misura cautelare in relazione ai reati di promozione dell'associazione mafiosa storica facente capo alla famiglia Piromalli, nonché per alcuni reati fine e segnatamente per diverse intestazioni fittizie e per un'estorsione ai danni dei fratelli D'Agostino. 2. Avverso tale ordinanza proponeva ricorso per cassazione il difensore che articolava quattro motivi di ricorso Con i primi due motivi di ricorso deduceva: 2.1. violazione di legge (art. 416 bis cod. pen.) e vizio di motivazione: la valutazione in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza in ordine alla promozione dell'associazione mafiosa storica facente capo ai Piromalli sarebbe illegittima in quanto (a) il ricorrente non sarebbe stato coinvolto in nessun procedimento di rilievo relativo 'ndrangheta taurense ed era stato ristretto in carcere dal 2010 e il 2014; (b) sarebbe state illegittimamente interpretate le intercettazioni; segnatamente: quelle relative ai fratelli D'Agostino erano state valutate senza tenere conto del fatto che i rapporti tra il ricorrente e i presunti estorti erano improntati all'amicizia ed alla collaborazione, mentre quelle relative ai finanziamenti a favore dei sodali sarebbero solo indicative di donazioni amicali; sarebbe illegittima anche l'interpretazione delle altre intercettazioni poste a sostegno della sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza (in particolare quelle tra la Bertuccio e Pinto e quelle di cui ai progressivi nn. 3682 del 31 maggio 2019 e n. 3713 del 1 giugno 2019); sarebbe errata, infine, anche l'interpretazione che era stata assegnata all'intercettazione che faceva riferimento all'"occhio bionico" dei Piromalli (identificato nel distributore Q 8 di [OSCURATO:PERSONA]) e di quella tra Riefolo e Madaffari (dato che quando era stato arrestato [OSCURATO:PERSONA], il ricorrente aveva solo tre anni, sicché non avrebbe potuto essere "investito" di alcun incarico associativo); (c) anche le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia sarebbero prive di capacità dimostrativa; in particolare si deduceva che la collaborazione del Furfaro risalirebbe al 2015, laddove il ricorrente era stato scarcerato solo nel dicembre del 2014, il che impedirebbe al dichiarante di avere conoscenza della ipotetica attività illecita posta in essere successivamente alla sua scarcerazione; si contestavano anche le dichiarazioni di Zappia, Trunfio e Russo nonché quelle del Labate e del [OSCURATO:PERSONA], dato che sarebbero dichiarazioni de relato inidonee a sostenere l'accertamento di responsabilità e mancherebbe la i valutazione in ordine alla attendibilità e credibilità delle accuse. 2.2. Violazione dì legge (art. 629 cod. pen.) e vizio di motivazione: veniva contestata anche la valutazione in ordine ai gravi indizi di colpevolezza relativi alla estorsione in danno dei fratelli D'Agostino: si contestava radicalmente la valutazione effettuata dal tribunale ritenendo che il panificio dei fratelli D'Agostino non si trovasse nella zona di influenza dei Piromalli e che le intercettazioni erano state interpretate illegittimamente (contrariamente a quanto ritenuto il Piromalli avrebbe pagato i prodotti da forno come si evincerebbe dalla conversazione 2894 del 5 maggio 2019). 2.3. Si tratta di motivi inammissibili che si risolvono nella richiesta di una valutazione alternativa della capacità dimostrativa del compendio indiziario senza l'individuazione di vizi logici manifesti e decisivi del percorso argomentativo o di - altrettanto decisivi - travisamenti degli elementi di prova. In materia di estensione dei poteri della Cassazione in ordine alla valutazione della legittimità della motivazione si riafferma che la Corte di legittimità non può effettuare alcuna valutazione di "merito" in ordine alla capacità dimostrativa delle prove, o degli indizi raccolti, dato che il suo compito è limitato alla valutazione della tenuta logica del percorso argomentativo e della sua aderenza alle fonti di prova che, ove si ritenessero travisate devono essere allegate in ossequio al principio di autosufficienza (tra le altre: Sez. 6 n. 13809 del 17/03/2015,0., Rv. 262965). Deve essere altresì affermato che le intercettazioni non possono essere rivalutate in sede di legittimità se non nei limiti invero assai limitati del travisamento, che deve essere supportato da idonea allegazione: si riafferma cioè che in sede di legittimità è possibile prospettare un'interpretazione del significato di un'intercettazione "diversa" da quella proposta dal giudice di merito solo in presenza di travisamento della prova, ossia nel caso in cui il giudice di merito ne abbia indicato il contenuto in modo difforme da quello reale e la difformità risulti decisiva ed incontestabile (Sez. 3, n. 6722 del 21/11/2017 - dep. 12/02/2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 272558; Sez. 5, n. 7465 del 28/11/2013 - dep. 17/02/2014, Napoleoni e altri, Rv. 259516). La valutazione della credibilità dei contenuti delle conversazioni captate è infatti un apprezzamento di merito che investe il significato e, dunque la capacità dimostrativa della prova, sicché la sua critica è ammessa in sede di legittimità solo ove si rileva una illogicità manifesta e decisiva della motivazione o una decisiva discordanza tra la prova raccolta e quella valutata. Nel caso in esame il Tribunale effettuava una accurata ed esaustiva valutazione del compendio indiziario che - con motivazione ineccepibile - veniva ritenuto grave ed univocamente indicativo della colpevolezza del Piromalli in ordine all'attività di promozione della omonima associazione mafiosa. Alla base della valutazione c'era la valorizzazione della convergenza delle dichiarazioni dei numerosi collaboratori di giustizia che avevano chiarito come il Piromalli fosse un'esponente di vertice della cosca. Dichiarazioni confermate dal contenuto della conversazione tra Riefolo e Madaffari che, letta nella loro integralità consentivano di ritenere che [OSCURATO:PERSONA] aveva individuato il proprio successore insieme alla figlia Concetta nel pronipote Girolamo e che il fatto che egli fosse stato arrestato - tenuto conto che aveva scontato la propria pena agli arresti domiciliari - non era un circostanza ostativa alla frequentazione con il pronipote, odierno ricorrente (pagg. 31 e 32 della ordinanza impugnata). Venivano prese in considerazione anche tutte le altre doglianze difensive comprese quelle relative al controllo del territorio patito (e commentato) dai D'Agostino (pag. 32): si riteneva che le espressioni intercettate non erano affatto riferibili alle forze di polizia, come allegato dalla difesa, ma proprio agli autori dell'atto intimidatorio. Analoga attenzione veniva dedicata alle censure proposte nei confronti delle intercettazioni che davano conto dell'attività di sostegno dei sodali svolta dal ricorrente (pag. 34). In sintesi: il tribunale riteneva che le censure difensive (che in quella sede venivano doverosamente valutate "nel merito") non fossero idonee a scardinare la gravità del quadro indiziario, che risultava cospicuo, solido ed idoneo a fondare i gravi indizi di colpevolezza posti sostegno della misura applicata: il [OSCURATO:PERSONA] veniva identificato come il capo del "ramo orbo" operante in [OSCURATO:PERSONA] quale delegato alla gestione del settore estorsivo dei più alti vertici della cosca Piromalli. Si tratta di una motivazione che non si presta ad alcuna censura in questa sede. Del pari inammissibili sono le censure proposte nei confronti della valutazione dei gravi indizi di colpevolezza in ordine alla estorsione in danno dei fratelli D'Agostino: anche in questo caso si proponeva una inammissibile - e reiterativa - rilettura del compendio indiziario, senza individuare vizi logici manifesti decisivi del percorso motivazionale e senza la doverosa allegazione delle fonti di prova in ipotesi travisate. Invero tutti i rilievi difensivi (reiterati con il ricorso per Cassazione) venivano affrontati e disattesi dal Tribunale che - con motivazione ineccepibile - riteneva elevata la capacità dimostrativa del compendio indiziario e, segnatamente, delle conversazioni che davano conto dell'attività estorsiva (pagine 34 40 dell'ordinanza impugnata). Con il terzo motivo di ricorso si contestava la valutazione in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza in ordine alle intestazioni fittizie: 2.4. violazione di legge (art. 512 bis cod. pen.) e vizio di motivazione: mancherebbe ogni dimostrazione in ordine finalità elusiva. 2.4.1. La doglianza è inammissibile in quanto generica: a fronte di un dettagliato percorso argomentativo che identificava con precisione la finalità elusiva contestata in relazione ai capi di imputazione g), i) ed I) il ricorrente si limitava ad affermare - apoditticamente - la insufficienza degli elementi indiziari posti e carico del riconoscimento della colpevolezza. Si tratta di contro-affermazioni che non individuano vizi logici del percorso motivazionale. Invero, contrariamente a quanto dedotto, la motivazione risulta accurata ed esaustiva dato che ha preso in esame le allegazioni difensive ritenute, dopo accurato scrutinio, inidonee ad incidere sulla gravità del quadro indiziario (pagg. 41 e 42 dell'ordinanza impugnata).Con l'ultimo motivo di ricorso si contestava la valutazione in ordine alla sussistenza delle esigenze cautelari : 2.5. Violazione di legge (art. 273 e 375 cod. proc. pen.) e vizio di motivazione non sarebbe stata effettuata alcune analisi per valutare la sussistenza di elementi positivi idonei a contrastare la presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della misura in carcere. 2.5.1. Contrariamente a quanto dedotto il tribunale rilevava che l'inserimento del Piromalli nell'omonimo gruppo operante a [OSCURATO:PERSONA] con pieni poteri gestori e di indirizzo era attuale è riferito ad epoca recente. E che la gravità dei fatti attribuiti e la pericolosità desunta dalla intraneità del ricorrente ad un temibile sodalizio mafioso storico, nonché dalla emersione di relazioni di rilievo intrattenute con esponenti di diverse consorterie, escludeva la possibilità di ritenere insussistenti le esigenze cautelari (in questo caso sorrette dalla doppia presunzione indicata dall'articolo 275 comma 3 del codice di rito). Anche in questo caso la motivazione non si presta ad alcuna censura. 3. [OSCURATO:PERSONA]Ascola proponeva tempestivamente motivi aggiunti con i quali ribadiva gli argomenti proposti con il primo ricorso in punto di insufficienza del percorso argomentativo posto a fondamento della misura contestata. Mancherebbe sia la dimostrazione dello stabile inserimento del ricorrente nell'associazione contestata e del suo ruolo apicale. Che la gravità indiziaria relativa alle intestazioni fittizie. 3.1 Si tratta di motivi inammissibili in via "derivata", in quanto correlati ad un ricorso che non supera il vaglio di ammissibilità. Si ribadisce infatti che rinammissibilità del motivo originario si estende ai motivi nuovi dato che in materia di impugnazioni, l'indicazione di motivi generici nel ricorso, in violazione dell'art. 581 lett. c) cod. proc. pen., costituisce di per sé motivo di inammissibilità del proposto gravame, anche se successivamente, ad integrazione e specificazione di quelli già dedotti, vengano depositati nei termini di legge i motivi nuovi ex art. 585, comma quarto, cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 471414 del 30/10/2008, Arruzzoli, Rv. 242129). 4.Alla dichiarata inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in C 3000,00. Poiché dalla presente decisione non consegue la rimessione in libertà del ricorrente, deve disporsi - ai sensi dell'articolo 94, comma 1 ter delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, che copia della stessa sia trasmessa al direttore dell'istituto penitenziario in cui l'indagato si trova ristretto, perché provveda a quanto stabilito dal comma 1 bis del citato articolo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000.00 in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui alli art. 94 comma 1 ter di