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CassazionedecretoSezione 7

Cassazione n. 13413/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 28/03/2022 del GIUD.

SORVEGLIANZA di NOVARAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti e il provvedimento impugnato; letto il ricorso; rilevato che con il decreto impugnato è stata dichiarata l'inammissibilità del reclamo con il quale [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto dichiararsi l'illegittimità dell'art. 11.6 della Circolare del DAP del 2 ottobre 2017 allo scopo di ottenere l'ordine al Comune di Siracusa per il trasferimento della residenza del detenuto dal Carcere di Tolmezzo; ritenuto che; all'evidenza, il ricorso prospetta censure inconferenti e inammissibili contenendo i riferimenti a sentenze della Corte costituzionale e delle Sezioni Unite della Corte di cassazione che nulla affermano di decisivo in ordine alla questione oggetto del procedimento; oggetto del reclamo è un provvedimento che nulla ha a che vedere con diritti soggettivi azionabili nel procedimento davanti al Magistrato di sorveglianza; considerato che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così decis

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 28/03/2022 del GIUD. SORVEGLIANZA di NOVARAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti e il provvedimento impugnato; letto il ricorso; rilevato che con il decreto impugnato è stata dichiarata l'inammissibilità del reclamo con il quale [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto dichiararsi l'illegittimità dell'art. 11.6 della Circolare del DAP del 2 ottobre 2017 allo scopo di ottenere l'ordine al Comune di Siracusa per il trasferimento della residenza del detenuto dal Carcere di Tolmezzo; ritenuto che; all'evidenza, il ricorso prospetta censure inconferenti e inammissibili contenendo i riferimenti a sentenze della Corte costituzionale e delle Sezioni Unite della Corte di cassazione che nulla affermano di decisivo in ordine alla questione oggetto del procedimento; oggetto del reclamo è un provvedimento che nulla ha a che vedere con diritti soggettivi azionabili nel procedimento davanti al Magistrato di sorveglianza; considerato che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così decis
Decreto Cassazione n. 13413/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris