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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 26 marzo 2024

Cassazione n. 22566/2025

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to la seguente SENTENZA sul ricorso 19129-2024 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 186/2024 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE, depositata il 26/03/2024 R.G.N. 383/2023; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/04/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] previdenziali R.G.N.19129/2024 Cron.

Rep.

Ud.09/04/2025 udito il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso; udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza depositata il 26.3.2024, la Corte d’appello di Firenze ha confermato la pronuncia di primo grado che aveva rigettato la domanda di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. volta alla declaratoria dell’insussistenza della pretesa contributiva vantata dall’INPS relativamente all’eccedenza rispetto ai massimali annui di contribuzione in riferimento alla retribuzione corrisposta a due lavoratori che avevano optato per il regime contributivo.

La Corte, in particolare, ha ritenuto che, sebbene l’art. 2, comma 18, e l’art. 1, comma 23, non prescrivano espressamente che l’efficacia rispetto all’INPS dell’opzione per il regime contributivo sia subordinata ad un’espressa comunicazione del lavoratore all’ente previdenziale, la necessità di tale comunicazione emergesse in modo inequivocabile da molteplici punti di vista, ed in primisper la sua attitudine a conformare in modo irrevocabile il rapporto previdenziale; sotto altro profilo, ha rilevato che,nella specie, plurimi indici di fatto autorizzerebbero perfino a dubitare della stessa esistenza delle dichiarazioni di opzione effettuate dai lavoratori alla datrice di lavoro.

Avverso la pronuncia [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ha proposto ricorso per cassazione, deducendo un motivo di censura, successivamente illustrato con memoria.

L’INPS ha resistito con controricorso.

Il Pubblico ministero ha depositato memoria con cui ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Con l’unico motivo di censura, la società ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 2, comma 18, e dell’art. 1, comma 23, l. n. 335/1995, per avere la Corte di merito ritenuto che, pur in assenza di un espresso obbligo di comunicazione all’INPS dell’opzione del lavoratore per il regime contributivo, la possibilità per il datore di lavoro di versare la contribuzione nei limiti del massimale fosse subordinata alla comunicazione dell’opzione all’istituto previdenziale: ad avviso di parte ricorrente, sarebbe infatti all’uopo sufficiente che l’opzione venga comunicata al solo datore di lavoro, ben potendo inferirsene l’esistenza dalla compilazione del c.d. flussi UNIEMENS da questi inoltrati all’INPS.

La censura è infondata.

È noto che l’art. 1, l. n. 335 del 1995, nell’introdurre dal 1°.1.1996 il nuovo sistema di calcolo contributivo della pensione, ha preso in esame, ai commi 12 e 13, la posizione dei lavoratori che avevano già una anzianità contributiva alla data del 31 dicembre 1995: più in particolare, il comma 12 ha inteso disciplinare la posizione dei lavoratori iscritti nell’assicurazione generale obbligatoria e nelle forme sostitutive ed esclusive della stessa che al 31.12.1995 avevano un’anzianità contributiva inferiore a 18 anni, prevedendo che il loro trattamento pensionistico venga calcolato in due quote pro - rata , corrispondenti, rispettivamente, alle anzianità contributive maturate al 31.12.1995, che restano assoggettate al regime pensionistico retributivo, e alle anzianità maturate successivamente, disciplinate invece secondo il regime pensionistico contributivo; il successivo comma 13, invece, nel considerare la posizione dei lavoratori che, alla data del 31.12.1995, avevano già maturato una anzianità contributiva di almeno 18 anni, ha invece disposto che la pensione resti in tal caso liquidata interamente con il sistema retributivo.

In riferimento a tali categorie di lavoratori, il comma 23 del medesimo art. 1 ha previsto, al secondo periodo, la facoltà di optare per la liquidazione della intera pensione con il sistema contributivo “a condizione che abbiano maturato un’anzianità contributivapari o superiore a quindici anni di cui almeno cinque nel sistema medesimo”.

Detto che l’art. 2, comma 1, d.l. n. 355/2001 (conv. con l. n. 417/2001), ha interpretato autenticamente la norma ult. cit. nel senso che l’opzione ivi prevista è concessa ai lavoratori di cui al comma 12 che abbiano maturato un’anzianità contributiva pari o superiore a quindici anni, di cui almeno cinque nel sistema contributivo, resta da dire che le ricadute sul piano contributivo dell’esercizio del diritto di opzione sono disciplinatedall’art. 2, comma 18, l. n. 335/1995, che per quanto qui rileva stabilisce che “per coloro che esercitano l’opzione per il sistema contributivo, ai sensi del comma 23 dell’art. 1, è stabilito un massimale annuo della base contributiva e pensionabile […], con effetto sui periodi contributivi […] successivi alla data di esercizio dell’opzione”.

Ciò posto, deve escludersi che, come preteso da parte ricorrente, la validità ed efficacia dell’opzione per il regime contributivo e la connessa possibilità di fruire del massimale previsto dall’art. 2, comma 18, l. n. 335/1995, possa ricondursi ad una manifestazione di volontà che il lavoratore abbia rivolto al datore di lavoro e questi abbia successivamente partecipato all’INPS mediante l’invio dei flussi UNIEMENS.

È vero che le norme richiamate, nel disciplinare l’istituto, fanno riferimento unicamente ad un’opzione da parte del lavoratore, senza ulteriori indicazioni circa le modalità attraverso le quali la stessa debba essere formulata.

Tuttavia, forma e modi dell’opzione debbono ritenersi connaturati alla natura e agli effetti che le sono propri.

Si tratta, infatti, di un negozio unilaterale, necessariamente recettizio, che è finalizzato a determinare il sistema di calcolo del futuro trattamento pensionistico, più precisamente a manifestare la preferenza affinché esso venga calcolato con le regole proprie del sistema contributivo; e trattandosi di atto che costituisce esercizio di un diritto potestativo del lavoratore, al quale la legge ricollega effetti sul rapporto previdenziale tra lavoratore assicurato ed ente assicurativo e, in via consequenziale,su quello contributivo, tra datore di lavoro ed ente assicuratore, in considerazione della previsione del massimale, la natura della scelta, i suoi riflessi di natura pubblicistica e le connesse esigenze di certezza impongono di ritenere che la manifestazione di volontà sia espressa in forma scritta dal lavoratore e indirizzata all’ente previdenziale, nella cui sfera giuridica, secondo le regole di cui all’art. 1334 c.c., è anzitutto destinata a produrre i suoi effetti.

Restando pertanto escluso che tale forma sia surrogabile dalla comunicazione mensile datoriale dei c.d. flussi UNIEMENS e non venendo in rilievo nella fattispecie in esame la questione dell’eventuale sussistenza di un potere rappresentativo che sia stato conferito dal lavoratore al datore di lavoro, il ricorso va conclusivamente rigettato con l’enunciazione del seguente principio di diritto: “La volontà di optare per la liquidazione del trattamento pensionistico esclusivamente con le regole del sistema contributivo, ex art. 1, comma 23, l. n. 335/1995, va manifestata con dichiarazione scritta, indirizzata dal lavoratore assicurato all’ente previdenziale, restando all’uopo inidonea la comunicazione mensile UNIEMENS trasmessa dal datore di lavoro”.

La novità della questione trattata giustifica la compensazione delle spese del giudizio di legittimità, mentre, tenuto conto del rigetto del ricorso, va dichiarata la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso.

P.Q.M La Corte rigetta il ricorso.

Compensa le spese.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il r

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente SENTENZA sul ricorso 19129-2024 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 186/2024 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE, depositata il 26/03/2024 R.G.N. 383/2023; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/04/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] previdenziali R.G.N.19129/2024 Cron. Rep. Ud.09/04/2025 udito il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso; udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza depositata il 26.3.2024, la Corte d’appello di Firenze ha confermato la pronuncia di primo grado che aveva rigettato la domanda di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. volta alla declaratoria dell’insussistenza della pretesa contributiva vantata dall’INPS relativamente all’eccedenza rispetto ai massimali annui di contribuzione in riferimento alla retribuzione corrisposta a due lavoratori che avevano optato per il regime contributivo. La Corte, in particolare, ha ritenuto che, sebbene l’art. 2, comma 18, e l’art. 1, comma 23, non prescrivano espressamente che l’efficacia rispetto all’INPS dell’opzione per il regime contributivo sia subordinata ad un’espressa comunicazione del lavoratore all’ente previdenziale, la necessità di tale comunicazione emergesse in modo inequivocabile da molteplici punti di vista, ed in primisper la sua attitudine a conformare in modo irrevocabile il rapporto previdenziale; sotto altro profilo, ha rilevato che,nella specie, plurimi indici di fatto autorizzerebbero perfino a dubitare della stessa esistenza delle dichiarazioni di opzione effettuate dai lavoratori alla datrice di lavoro. Avverso la pronuncia [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ha proposto ricorso per cassazione, deducendo un motivo di censura, successivamente illustrato con memoria. L’INPS ha resistito con controricorso. Il Pubblico ministero ha depositato memoria con cui ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Con l’unico motivo di censura, la società ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 2, comma 18, e dell’art. 1, comma 23, l. n. 335/1995, per avere la Corte di merito ritenuto che, pur in assenza di un espresso obbligo di comunicazione all’INPS dell’opzione del lavoratore per il regime contributivo, la possibilità per il datore di lavoro di versare la contribuzione nei limiti del massimale fosse subordinata alla comunicazione dell’opzione all’istituto previdenziale: ad avviso di parte ricorrente, sarebbe infatti all’uopo sufficiente che l’opzione venga comunicata al solo datore di lavoro, ben potendo inferirsene l’esistenza dalla compilazione del c.d. flussi UNIEMENS da questi inoltrati all’INPS. La censura è infondata. È noto che l’art. 1, l. n. 335 del 1995, nell’introdurre dal 1°.1.1996 il nuovo sistema di calcolo contributivo della pensione, ha preso in esame, ai commi 12 e 13, la posizione dei lavoratori che avevano già una anzianità contributiva alla data del 31 dicembre 1995: più in particolare, il comma 12 ha inteso disciplinare la posizione dei lavoratori iscritti nell’assicurazione generale obbligatoria e nelle forme sostitutive ed esclusive della stessa che al 31.12.1995 avevano un’anzianità contributiva inferiore a 18 anni, prevedendo che il loro trattamento pensionistico venga calcolato in due quote pro - rata , corrispondenti, rispettivamente, alle anzianità contributive maturate al 31.12.1995, che restano assoggettate al regime pensionistico retributivo, e alle anzianità maturate successivamente, disciplinate invece secondo il regime pensionistico contributivo; il successivo comma 13, invece, nel considerare la posizione dei lavoratori che, alla data del 31.12.1995, avevano già maturato una anzianità contributiva di almeno 18 anni, ha invece disposto che la pensione resti in tal caso liquidata interamente con il sistema retributivo. In riferimento a tali categorie di lavoratori, il comma 23 del medesimo art. 1 ha previsto, al secondo periodo, la facoltà di optare per la liquidazione della intera pensione con il sistema contributivo “a condizione che abbiano maturato un’anzianità contributivapari o superiore a quindici anni di cui almeno cinque nel sistema medesimo”. Detto che l’art. 2, comma 1, d.l. n. 355/2001 (conv. con l. n. 417/2001), ha interpretato autenticamente la norma ult. cit. nel senso che l’opzione ivi prevista è concessa ai lavoratori di cui al comma 12 che abbiano maturato un’anzianità contributiva pari o superiore a quindici anni, di cui almeno cinque nel sistema contributivo, resta da dire che le ricadute sul piano contributivo dell’esercizio del diritto di opzione sono disciplinatedall’art. 2, comma 18, l. n. 335/1995, che per quanto qui rileva stabilisce che “per coloro che esercitano l’opzione per il sistema contributivo, ai sensi del comma 23 dell’art. 1, è stabilito un massimale annuo della base contributiva e pensionabile […], con effetto sui periodi contributivi […] successivi alla data di esercizio dell’opzione”. Ciò posto, deve escludersi che, come preteso da parte ricorrente, la validità ed efficacia dell’opzione per il regime contributivo e la connessa possibilità di fruire del massimale previsto dall’art. 2, comma 18, l. n. 335/1995, possa ricondursi ad una manifestazione di volontà che il lavoratore abbia rivolto al datore di lavoro e questi abbia successivamente partecipato all’INPS mediante l’invio dei flussi UNIEMENS. È vero che le norme richiamate, nel disciplinare l’istituto, fanno riferimento unicamente ad un’opzione da parte del lavoratore, senza ulteriori indicazioni circa le modalità attraverso le quali la stessa debba essere formulata. Tuttavia, forma e modi dell’opzione debbono ritenersi connaturati alla natura e agli effetti che le sono propri. Si tratta, infatti, di un negozio unilaterale, necessariamente recettizio, che è finalizzato a determinare il sistema di calcolo del futuro trattamento pensionistico, più precisamente a manifestare la preferenza affinché esso venga calcolato con le regole proprie del sistema contributivo; e trattandosi di atto che costituisce esercizio di un diritto potestativo del lavoratore, al quale la legge ricollega effetti sul rapporto previdenziale tra lavoratore assicurato ed ente assicurativo e, in via consequenziale,su quello contributivo, tra datore di lavoro ed ente assicuratore, in considerazione della previsione del massimale, la natura della scelta, i suoi riflessi di natura pubblicistica e le connesse esigenze di certezza impongono di ritenere che la manifestazione di volontà sia espressa in forma scritta dal lavoratore e indirizzata all’ente previdenziale, nella cui sfera giuridica, secondo le regole di cui all’art. 1334 c.c., è anzitutto destinata a produrre i suoi effetti. Restando pertanto escluso che tale forma sia surrogabile dalla comunicazione mensile datoriale dei c.d. flussi UNIEMENS e non venendo in rilievo nella fattispecie in esame la questione dell’eventuale sussistenza di un potere rappresentativo che sia stato conferito dal lavoratore al datore di lavoro, il ricorso va conclusivamente rigettato con l’enunciazione del seguente principio di diritto: “La volontà di optare per la liquidazione del trattamento pensionistico esclusivamente con le regole del sistema contributivo, ex art. 1, comma 23, l. n. 335/1995, va manifestata con dichiarazione scritta, indirizzata dal lavoratore assicurato all’ente previdenziale, restando all’uopo inidonea la comunicazione mensile UNIEMENS trasmessa dal datore di lavoro”. La novità della questione trattata giustifica la compensazione delle spese del giudizio di legittimità, mentre, tenuto conto del rigetto del ricorso, va dichiarata la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso. P.Q.M La Corte rigetta il ricorso. Compensa le spese. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il r
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