Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 giugno 2026

Cassazione n. 29840/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

o 2026, il Tribunale di ReggioEmilia, in funzione di giudice dell’esecuzione, rigettava l’istanza presentata daXXXXXXXXXXXXX volta ad ottenere il riconoscimento della continuazione tra ireati di: incendio (commesso il 7.2.2020), violenza a pubblico ufficiale(commesso l’[OSCURATO:DATA_NASCITA]), falsa dichiarazione della propria identità a pubblicoufficiale (commesso il 15.2.2021), rapina con arma (commesso il 9.2.2023).Osservava che non erano ravvisabili indici di unità di disegno criminoso e ilricorrente non aveva neanche indicato quale fosse stata l’ideazione unitaria e,infine, che lo stato di tossicodipendenza, in mancanza di altri indicatori di identitàdel disegno criminoso, non era sufficiente ad applicare l’istituto invocato; quantoagli episodi commessi il 7 e 8 febbraio 2021, osservava che sulla base di quantoevincibile dalle sentenze si trattava di episodi che avevano avuto genesi e causalidel tutto autonome;rilevato che avverso l’ordinanza propone ricorso per cassazione la difesa delricorrente censurando la decisione per avere omesso di valorizzare la contiguitàtemporale dei primi due episodi (7 e 8 febbraio 2021) nonché l’incidenza dellostato di tossicodipendenza sulle motivazioni a delinquere nonché la contiguitàspaziale degli episodi avvenuti nella medesima regione e due in carcere;ritenuto che l’unico motivo dedotto sia manifestamente infondato.Considerato, infatti, che il provvedimento impugnato, in puntualeapplicazione dei principi in materia di continuazione come declinati dallagiurisprudenza di legittimità, ha ineccepibilmente osservato che osta alriconoscimento della continuazione, con rilievo decisivo, l’assenza di circostanzeda cui desumere che il condannato, sin dalla consumazione del primo reato,avesse programmato, nonostante il periodo intermedio trascorso, sia pure nellelinee generali richieste dall’art. 81, secondo comma, cod. pen., anche quellisuccessivi, tenuto anche conto della natura non omogenea degli stessi.

In talecontesto, i reati commessi sembrano plausibilmente riconducibili ad autonomerisoluzioni criminose ed espressione di una pervicace volontà criminale nonmeritevole dell’applicazione di istituti di favore;rilevato, altresì, che le censure del ricorrente, oltre ad essere generichesollecitano una lettura alternativa del compendio probatorio tratto dalle sentenzein esecuzione da sovrapporre a quella, non manifestamente illogica, del giudicedi merito;considerato, poi, che rispetto alla valutazione dell’elemento dellatossicodipendenza, il giudice dell’esecuzione, con motivazione congrua e noncontraddittoria, ha evidenziato l’assenza di elementi dai quali desumere che ireati siano stati determinati da tale condizione e dalla necessità di procurarsidenaro per l’acquisto dello stupefacente proprio in considerazione delle violazionicommesse (violenza a pubblico ufficiale, incendio, false generalità, rapina), diindole tra loro eterogenea;ritenuto, pertanto, che debba essere dichiarata l’inammissibilità del ricorso,con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processualie, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione dellacausa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favoredella Cassa delle ammende.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delleammende.Così è deciso, 11/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteSILVIA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o 2026, il Tribunale di ReggioEmilia, in funzione di giudice dell’esecuzione, rigettava l’istanza presentata daXXXXXXXXXXXXX volta ad ottenere il riconoscimento della continuazione tra ireati di: incendio (commesso il 7.2.2020), violenza a pubblico ufficiale(commesso l’[OSCURATO:DATA_NASCITA]), falsa dichiarazione della propria identità a pubblicoufficiale (commesso il 15.2.2021), rapina con arma (commesso il 9.2.2023).Osservava che non erano ravvisabili indici di unità di disegno criminoso e ilricorrente non aveva neanche indicato quale fosse stata l’ideazione unitaria e,infine, che lo stato di tossicodipendenza, in mancanza di altri indicatori di identitàdel disegno criminoso, non era sufficiente ad applicare l’istituto invocato; quantoagli episodi commessi il 7 e 8 febbraio 2021, osservava che sulla base di quantoevincibile dalle sentenze si trattava di episodi che avevano avuto genesi e causalidel tutto autonome;rilevato che avverso l’ordinanza propone ricorso per cassazione la difesa delricorrente censurando la decisione per avere omesso di valorizzare la contiguitàtemporale dei primi due episodi (7 e 8 febbraio 2021) nonché l’incidenza dellostato di tossicodipendenza sulle motivazioni a delinquere nonché la contiguitàspaziale degli episodi avvenuti nella medesima regione e due in carcere;ritenuto che l’unico motivo dedotto sia manifestamente infondato.Considerato, infatti, che il provvedimento impugnato, in puntualeapplicazione dei principi in materia di continuazione come declinati dallagiurisprudenza di legittimità, ha ineccepibilmente osservato che osta alriconoscimento della continuazione, con rilievo decisivo, l’assenza di circostanzeda cui desumere che il condannato, sin dalla consumazione del primo reato,avesse programmato, nonostante il periodo intermedio trascorso, sia pure nellelinee generali richieste dall’art. 81, secondo comma, cod. pen., anche quellisuccessivi, tenuto anche conto della natura non omogenea degli stessi. In talecontesto, i reati commessi sembrano plausibilmente riconducibili ad autonomerisoluzioni criminose ed espressione di una pervicace volontà criminale nonmeritevole dell’applicazione di istituti di favore;rilevato, altresì, che le censure del ricorrente, oltre ad essere generichesollecitano una lettura alternativa del compendio probatorio tratto dalle sentenzein esecuzione da sovrapporre a quella, non manifestamente illogica, del giudicedi merito;considerato, poi, che rispetto alla valutazione dell’elemento dellatossicodipendenza, il giudice dell’esecuzione, con motivazione congrua e noncontraddittoria, ha evidenziato l’assenza di elementi dai quali desumere che ireati siano stati determinati da tale condizione e dalla necessità di procurarsidenaro per l’acquisto dello stupefacente proprio in considerazione delle violazionicommesse (violenza a pubblico ufficiale, incendio, false generalità, rapina), diindole tra loro eterogenea;ritenuto, pertanto, che debba essere dichiarata l’inammissibilità del ricorso,con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processualie, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione dellacausa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favoredella Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delleammende.Così è deciso, 11/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteSILVIA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.
Sentenza Cassazione n. 29840/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris