CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 10 marzo 2026
Cassazione n. 31549/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
rso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di Napoliudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] LOYche ha chiesto dichiarsi inammissibili i ricorsi.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con ordinanza del 10 marzo 2026, il Tribunale di Napoli, in funzione digiudice del riesame cautelare, ha confermato l'ordinanza con cui il Giudice per leindagini preliminari aveva applicato la misura cautelare della custodia in carcerenei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ritenuti gravemente indiziati,rispettivamente [OSCURATO:PERSONA] del reato di associazione di stampo mafioso di cui al capo1), quale partecipe del clan [OSCURATO:PERSONA], nonché dei reati di estorsione contestati aicapi 4) e 8) ai danni di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e della ditta EDIL D'Alessandro,[OSCURATO:PERSONA] del solo reato associativo, sempre riferito al clan [OSCURATO:PERSONA].1.1. Secondo le conformi valutazioni dei giudici del merito cautelare, lerisultanze investigative, costituite principalmente da conversazioni telefoniche edambientali effettuate presso il covo della consorteria camorristica, rappresentanouna piattaforma gravemente indiziaria con riferimento non solo allaconsumazione degli ipotizzati reati scopo ma anche al reato associativo, dandomodo di comprendere l’assetto, organizzativo ed operativo, assunto, a partiredall’agosto del 2022 e fino all’attualità, dai clan che, secondo quanto accertato innumerose sentenze di condanna irrevocabili, da anni controllano il territorio deicomuni di Sant’[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]: i clan [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] eVerde.Dalle conversazioni, in particolare, è emerso: - l’esistenza di una cassacomune, dove confluivano i proventi dlele attività illecite dei tre clan; - ladisponibilità di armi; - il compimento di molteplici condotte estorsive ai danni dicommercianti ed imprenditori; - l’approntamento di mezzi ed attività idonee adeludere le investigazioni; l'utilizzo sistematico di apparati telefonici dedicatiall’attività illecita.1.2. Quanto agli elementi di prova relativi al contributo fornito allecompagine associativa dai singoli indagati, l’ordinanza ha osservato quantosegue.1.2.1. [OSCURATO:PERSONA] è stato raggiunto dalle dichiarazioni accusatorie deicollaboratori di giustizia [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], i quali lo hanno, intermini convergenti, indicato come soggetto attivo nel settore delle estorsioni.[OSCURATO:PERSONA] lo ha indicato come uno degli uomini più fidati del capo clan StefanoRanucci col quale tuttavia era entrato in contrasto dopo l'omicidio di AntonioBortoneLe dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] hanno trovato conferma nelle conversazioniintercettate.Nella conversazione con numero progressivo 659 è lo stesso [OSCURATO:PERSONA], dopoaverlo criticato, accusandolo di non avere provveduto con mezzi adeguati alsostentamento dei detenuti nel periodo della reggenza del clan, a confermareche [OSCURATO:PERSONA] era ancora affiliato al sodalizio e che in ragione di ciò gli aveva affidato ilcompito di organizzare un incontro con esponenti della criminalità organizzata diArzano.In altra conversazione, [OSCURATO:PERSONA], parlando con uno dei maggiori acquirenti didroga del clan, lo aveva avvisato che in caso di necessità poteva rivolgersi nonsolo a lui ma anche ad altri affiliati di rilievo, tra cui [OSCURATO:PERSONA].Alfe è indagato in concorso con [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] inordine alla tentata di estorsione ai danni della ditta EDIL D'AlessandroIl suo coinvolgimento emerge dalle conversazioni intercettate all’internodell’abitazione di [OSCURATO:PERSONA], precisamente nella stanza dove gli esponenti del clansi riunivano per pianificare le varie attività estorsive.In più conversazioni, gli interlocutori capatati hanno fatto riferimentoall’attività svolta da [OSCURATO:PERSONA] per sottoporre ad estorsione un’impresa, che, all’inizioegli pensava essere di proprietà dell ’ imprenditore “Stefano”, salvosuccessivamente scoprire che era riconducibile ad un suo parente, con il quale siera personalmente rapportato.1.2.2. A carico di [OSCURATO:PERSONA] è stata valorizzata, in primo luogo, laconversazione n. 391 del 9 marzo 2023.Il suo contenuto disvela che il capo clan [OSCURATO:PERSONA], venuto aconoscenza dei nominativi dei soggetti che il giorno precedente avevano ucciso,[OSCURATO:PERSONA], per vendicarne la morte aveva ordinato agli affiliati presenti, tracui [OSCURATO:PERSONA], di munirsi di armi da guerra con relative munizioni. Piùprecisamente, rivolgendosi a [OSCURATO:PERSONA] gli aveva chiesto l’approvvigionamento dimunizioni per kalashnikov e di un caricatore. [OSCURATO:PERSONA] aveva aderito alla richiestaed aveva chiesto a [OSCURATO:PERSONA] informazioni su dove fosse conservato il resto dellearmi ed in particolare due mitragliette.La “messa a disposizione” di [OSCURATO:PERSONA] nei confronti del clan è stata desuntaanche da una precedente conversazione nella quale l’indagato si eraesplicitamente dichiarato disponibile ad eseguire l'ordine di [OSCURATO:PERSONA] di incendiareuna cabina dove era installata una telecamera.Non è accoglibile la richiesta della difesa di riqualificare la condotta nel reatomeno grave di favoreggiamento personale poiché [OSCURATO:PERSONA] non ha posto inessere condotte destinate ad aiutare, in maniera sporadica e occasionale unsodale resosi autore di reati o a eludere le operazioni investigative ma,rendendosi disponibile e procurare armi e a danneggiare siti, ha partecipatodirettamente all'attività delittuosa del clan.2. Ricorrono per cassazione [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per il tramite deirispettivi difensori di fiducia.2.1. [OSCURATO:PERSONA], con atto a firma dell’ avv. [OSCURATO:PERSONA], ha articolatodue motivi.2.1.1. Con il primo denuncia violazione di legge in relazione agli artt. 273 e192 cod. proc. pen. nonché all’art. 416-bis cod. pen. nonché vizio di motivazionecon riferimento all'incolpazione provvisoria di partecipazione ad associazione distampo mafiosoAd avviso del ricorrente, le risultanze investigative valorizzate dai Giudici delmerito cautelare non costituiscono gravi indizi di colpevolezza.In contrasto coi principi ripetutamente affermati dalle disdette di legittimità,secondo cui le dichiarazioni accusatorie nei confronti di terzi contenute nelleconversazioni intercettate devono essere valutate in modo rigoroso, a carico diAntimo [OSCURATO:PERSONA] sono state valorizzate accuse provenienti da terzi prive di riscontrioggettivi.In ogni caso, come osservato dall'ordinanza genetica, [OSCURATO:PERSONA] puòessere considerato affiliato solo per un periodo di tempo limitato, coincidente conl'estate dell'anno 2022.Non si registra, infatti, la sua presenza nel covo del clan in epocasuccessiva, quando è stata attivata la micropsia. Lo stesso [OSCURATO:PERSONA] in unaconversazione in fa riferimento al tradimento subito da parte di [OSCURATO:PERSONA] 2023 dopo l'agguato ai danni di [OSCURATO:PERSONA] BortoneQuanto alle dichiarazioni di collaboratori di giustizia, la difesa del ricorrenteevidenzia che le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] sono prive di valenza dimostrativa perchérisalgono al giugno 2016, laddove la contestazione elevata a [OSCURATO:PERSONA] partedall'agosto 2022, e che le dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA] differiscono da quelleindicate nell’ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] nel verbale di interrogatorio,riportato per estratto nel ricorso, si è limitato ad effettuare il riconoscimentofotografico di [OSCURATO:PERSONA], indicandolo come attuale reggente del Ranucciinsieme con Costantino, senza fare alcun riferimento al contrasto insorto con ilcapo clan dopo l'omicidio [OSCURATO:PERSONA] ed al ruolo che [OSCURATO:PERSONA] avrebbe avuto nel settoredelle estorsioni.L’ordinanza impugnata non ha tenuto conto, anche solo al fine di confutarle,delle argomentazioni difensive, limitandosi a riportarsi al contenuto del primoprovvedimento, con conseguente vizio della motivazione.2.1.2. Con il secondo motivo deduce violazione di legge in relazione agli artt.292, comma 2 lett. c) e c-bis) e 309, comma 9, cod. proc. pen. nonché vizio dimotivazione.Il Tribunale del riesame, in linea con il G.i.p., ha ritenuto sussistenti a caricodi [OSCURATO:PERSONA] gravi indizi di colpevolezza in ordine al reato di tentata estorsioneai danni della ditta EDIL D'Alessandro, aggravata dall'agevolazione del clan solosulla base delle conversazioni registrate nel salotto clandestino, pur prive diriscontri ed in assenza di una valutazione autonoma sulla posizione soggettivadell’indagato.La sua condotta concorsuale sarebbe consistita nell’individuazione dellaimpresa da sottoporre ad estorsione, di proprietà di un suo parente, ma non èindicato un comportamento o un dialogo concreto da cui si evinca il suopersonale coinvolgimento nella gestione dell’attività illecita nell’interesse delclan.Dalla lettura della conversazione intercettata si evince che l’ unico interventodi [OSCURATO:PERSONA] della vicenda è consistito nel tentativo di evitare che il proprioparente fosse avvicinato da un esponente del clan, il coimputato [OSCURATO:PERSONA], ilquale, in una delle conversazioni, lascia chiaramente intendere che la richiestaestorsiva non è mai stata inoltrata alla persona offesa, probabilmente propriograzie al comportamento oppositivo di [OSCURATO:PERSONA].2.2. [OSCURATO:PERSONA], con atto a firma dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], hasviluppato un unico motivo con cui denuncia contraddittorietà ed illogicità dellamotivazione.Lamenta che il provvedimento impugnato non ha applicato correttamente iprincipi ermeneutici enunciati dalla giurisprudenza di legittimità in relazione allafigura giuridica del partecipe dell'associazione di tipo mafioso, che impongono diindividuare un ruolo specifico dell'associato, nel caso di specie nemmeno indicatonel capo di imputazione.Nessuna delle condotte individuate come sintomatiche dell'esistenzadell'associazione è riferibile a [OSCURATO:PERSONA] che non ha partecipato alla cassa comunee non ha utilizzato ne ha avuto interesse all'utilizzo degli apparati telefonicidedicati.L'unico elemento a suo carico è costituito un'intercettazione, la n. da 391 del9 marzo 2023, il cui contenuto, tuttavia, non consente di apprezzare la naturadel suo contributo in termini di rapporto di stabile o compenetrazione con iltessuto organizzativo del gruppo secondo le coordinate fornite dallagiurisprudenza legittimità.L’ordinanza è contraddittoria ed illogica nella parte in cui pur dando atto delrigetto della richiesta di applicazione della misura cautelare in ordine al reato didanneggiamento di cui al capo 26) utilizza gli stessi elementi ritenuti insufficientidal G.i.p. per desumere la totale messa a disposizione del clan da parte diBarretta non solo per procurare armi ma anche per danneggiare i siti di interessedel gruppo camorristico.La condotta, come descritta dal Tribunale, appare sussumibile nel reato difavoreggiamento, per la sua occasionalità e sporadicità.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] non supera il vaglio di ammissibilità.1.1. Il primo motivo, nella parte in cui non sollecita apprezzamenti riservatial Giudice del merito cautelare, denuncia, comunque, criticità dell’apparatogiustificativo in realtà non ravvisabili.Il Tribunale, lungi dall’attribuire rilevanza dimostrativa, autonoma e decisiva,alle dichiarazioni del collaboratore [OSCURATO:PERSONA], necessariamente riferite ad un periododiverso da quello contestato perché rese nel lontano 2016, le ha citate solo comechiave interpretativa utile per meglio comprendere il compendio intercettivo edichiarativo relativo all’epoca di interesse: “dall’agosto 2022 con condottaperdurante“.Più precisamente, ha desunto, con un percorso motivazionale inappuntabilesul piano logico, la perduranza dell’affiliazione di [OSCURATO:PERSONA] al clan [OSCURATO:PERSONA], di cui inpassato aveva parlato dettagliatamente il collaboratore [OSCURATO:PERSONA] con riferimento aglianni precedenti al 2016, dalla convergenza tra le chiare indicazioni proventi dalleconversazioni intercettate, di per sé dimostrative dell’assunto accusatorio, con lachiamata in correità operata dal collaboratore [OSCURATO:PERSONA].L’ordinanza impugnata ha evidenziato, al riguardo la piena convergenza trale indicazioni fornite sul conto di [OSCURATO:PERSONA] dal capoclan in persona - il quale neidialoghi captati, oltre a riconoscere che l’odierno ricorrente aveva operato comereggente, lo aveva inserito tra gli affilati ancora operativi, tanto da avergliaffidato il delicato compito di organizzare un incontro con esponenti di altri clancamorristi e da averlo indicato ad uno dei maggiori acquirenti dello stupefacentecommercializzato dal sodalizio come una delle persone cui poteva rivolgersi perrisolvere eventuali problemi – e la chiamata in reità del collaboratore [OSCURATO:PERSONA], ilquale sentito il 17 giugno 2022, aveva indicato [OSCURATO:PERSONA] come uno dei principalicollaboratori del medesimo capoclan fino all’omicidio [OSCURATO:PERSONA], molto attivo nelsettore delle estorsioni, ovvero nella consumazione dei reati scopo per i quali èstato raggiunto da gravi indizi di colpevolezza nel presente procedimento, unodie quali, quello di cui al capo 4) nemmeno contestato.Trattasi di argomentazioni in linea sia con il consolidato principiogiurisprudenziale in forza del quale le dichiarazioni compiute da persone checonversino tra loro - se captate nel corso di attività di intercettazioneregolarmente autorizzata ed a loro insaputa - sono liberamente valutate dalgiudice secondo gli ordinari criteri di apprezzamento della prova, anche quandopresentino valenza accusatoria nei confronti di terzi che avrebbero concorso inreati commessi dagli stessi dichiaranti, non trovando in questo caso applicazionela regola di cui al terzo comma dell'art. 192, commi 3 e 4, cod. proc. pen. (exmultis Sez. 5, n 48286 del 12/07/2016, Cigliola, Rv 268414 – 01) sia con criteriprevisti da quest’ultima disposizione per la valutazione delle dichiarazioni deicollaboratori di giustizia anche nella parte in cui impongono l’acquisizione diriscontri esterni alla narrazione, che possono essere costituiti da qualsiasielemento o dato probatorio, sia rappresentativo che logico, a condizione che siaindipendentee che abbia valenza individualizzante, dovendo cioè riguardare nonsoltanto il fatto-reato, ma anche la riferibilità dello stesso all'imputato, mentrenon è richiesto che i riscontri abbiano lo spessore di una prova "autosufficiente"perché, in caso contrario, la chiamata non avrebbe alcun rilievo, in quanto laprova si fonderebbe su tali elementi esterni e non sulla chiamata di correità (explurimis Sez. U, n. 20804 del 29/11/2012, dep.. 2013, Aquilina).Non vi è dubbio che nella nozione di riscontro così delimitata rientrano anchei dialoghi intercettati se valutati, come nel caso in esame, attendibili.Non risulta adeguatamente documentato il denunciato travisamento delledichrazioni di [OSCURATO:PERSONA], di cui, invero, non è nemmeno chiarita il carattere decisivoper mettere in crisi la prospettazione accusatoria prevalentemente fondata sulleconversazioni intercettateIl ricorrente si è limitato riportare un brevissimo stralcio dell’interrogatorio.1.2. Il secondo motivo, relativo al reato di tentata estorsione ai danni delladitta EDIL D'Alessandro di cui al capo 8), è interamente versato in fatto,risolvendosi nella lettura alternativa delle conversazioni intercettate, il cuisignificato non è sindacabile in questa sede, non essendo stato denunciato unaforma di travisamento per avere l’ordinanza impugnata indicato il contenuto inmodo difforme da quello reale (d ultimo Sez. 1. n. 15038 del 19/02/2026,Morabito, Rv. 289823 – 01), e nella prospettazione di questioni giuridichestrettamente correlate alla diversa ricostruzione fattuale prospettata sulla base ditale diversa lettura.Contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa del ricorrente, i gravi indizidi colpevolezza sono stati desunti alcune conversazioni intercettate (sintetizzatea pag. 20) il cui contenuto, per l’attendibilità degli interlocutori e la chiarezza delsuo significato, è stato plausibilmente ritenuto "auto evidente", come tale, di persé ed in assenza di riscontri, dimostrativo del personale contributo allaconsumazione del contestato reato in forma concorsuale.Il Tribunale ha ritenuto accertato, sulla scorta dei citati dialoghi, che [OSCURATO:PERSONA] siera interessato ad individuare l'impresa cui chiedere la tangente e, una voltascoperto che era di proprietà di un suo parente, si era personalmente occupatodella vicenda, riuscendo a "sistemarla".2. Parimenti inammissibile, per genericità e manifesta infondatezza dellecensure, è il ricorso di [OSCURATO:PERSONA].Contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, l’ordinanza impugnata,nel qualificare la condotta posta in essere da [OSCURATO:PERSONA], come accertata sullascorta delle evidenze investigative, ai sensi dell’art. 416-bis cod. pen. econseguentemente per escludere la sua sussunzione in alte fattispecieincriminatrici meno gravi, come il favoreggiamento personale, non si è discostatadall’ormai consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui “la condottadi partecipazione ad associazione di tipo mafioso si caratterizza per lo stabileinserimento dell'agente nella struttura organizzativa dell'associazione, idoneo,per le specifiche caratteristiche del caso concreto, ad attestare la sua 'messa adisposizione' in favore del sodalizio per il perseguimento dei comuni finicriminosi” (da ultimo Sez. U, n. 36958 del 27/05/2021, Modaffari, Rv. 281889 –02).Al riguardo, il Tribunale ha pertinentemente evidenziato che [OSCURATO:PERSONA] in duediverse conversazioni aveva esplicitamente esternato, senza mostrare alcunaremora o tentennamento, la sua disponibilità a compiere le attività illeciteordinategli dal capoclan, con evidenza fondamentali per il raggiungimento delprogramma criminoso del sodalizio ed il consolidamento della sua forza diintimidazione: non solo l’approvvigionamento di armi da consegnare agli affiliatiimpegnati ad organizzare atti ritorsivi per vendicare la morte di [OSCURATO:PERSONA] il ferimento di D’Isidoro, ma anche il danneggiamento di una cabina elettricae di un’automobile per evitare l’installazione di videocamere e microspie da partedelle Forze dell’ordine in grado di compromettere l’operatività del sodalizio.Nel rispondere ad uno specifico rilievo difensivo, riproposto dal ricorrenteanche in questa sede, l’ordinanza impugnata ha ineccepibilmente osservato chenon ha alcuna conseguenza sulla provvista indiziaria relativa al reato dipartecipazione ad associazione camorristica il rigetto della richiesta diapplicazione della misura cautelare nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al concorsonel reato di danneggiamento della cabina telefonica installata su un palo, perchéciò che conta ai fini della configurabilità della condotta partecipativa non èl’effettiva consumazione del reato scopo programmato, bensì la dichiarataadesione di [OSCURATO:PERSONA] all’ordine impartitogli perché sintomatica non da sola mainsieme con l’analoga disponibilità manifestata, sempre a [OSCURATO:PERSONA], adeseguire l’ordine di procurare le armi da utilizzare prontamente per i fini comuni,della sistematica messa a disposizione in favore del clan, di per sé aventeefficacia rafforzativa del vincolo sociale.3. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue la condanna del ricorrenteal pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favoredella Cassa delle ammende, nella misura che si stima equo determinare in euro3.000,00.Non comportando – la presente decisione – la rimessione in libertà delricorrente, segue altresì la disposizione di trasmissione, a cura della cancelleria,di copia del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario, ai sensi dell'art.94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. P.Q.MDichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp.Così è deciso, 02/07/2026Il Consigliere estensore Il Presidente