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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 27779/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/11/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; • [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti.

Esaminati il ricorso e la sentenza impugnata.

Rilevato che l'unico motivo di ricorso è manifestamente infondato per la sua assoluta genericità e non confrontandosi lo stesso con il ragionamento svolto dalla Corte di appello di Napoli per respingere il gravame proposto da [OSCURATO:PERSONA]; Considerato, infatti, che la Corte territoriale ha osservato - con motivazione adeguata e non manifestamente illogica - che la prova della sopravvenuta incapacità reddituale dell'obbligato per il versamento della cauzione, come esimente, richiede un onere di allegazione da parte dell'interessato che non era stata nemmeno dedotta nel corso del giudizio di primo grado; Ritenuto, al riguardo, che l'impossibilità economica di far fronte all'obbligo della cauzione, imposta in sede di applicazione della misura di prevenzione personale, è deducibile anche nel giudizio penale, ai fini della responsabilità per il reato costituito dall'inosservanza di tale obbligo, ed incombe al giudice il dovere di accertare la reale condizione economica dell'imputato nel momento in cui si è verificata l'inottemperanza, gravando su quest'ultimo soltanto un onere di allegazione dei fatti che hanno impedito il pagamento (Sez. 5, Sentenza n. 38310 del 05/07/2016, Rv. 267857 - 01); Rilevato che il ricorrente, invece, sostiene che la motivazione della sentenza impugnata sarebbe illogica per avere sostenuto che fosse onere della difesa dimostrare lo stato di indigenza dell'imputato, senza confrontarsi con il coerente ragionamento svolto dal giudice a quo; Ritenuto, pertanto, che deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, in [OSCURATO:PERSONA] m

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/11/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; • [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti. Esaminati il ricorso e la sentenza impugnata. Rilevato che l'unico motivo di ricorso è manifestamente infondato per la sua assoluta genericità e non confrontandosi lo stesso con il ragionamento svolto dalla Corte di appello di Napoli per respingere il gravame proposto da [OSCURATO:PERSONA]; Considerato, infatti, che la Corte territoriale ha osservato - con motivazione adeguata e non manifestamente illogica - che la prova della sopravvenuta incapacità reddituale dell'obbligato per il versamento della cauzione, come esimente, richiede un onere di allegazione da parte dell'interessato che non era stata nemmeno dedotta nel corso del giudizio di primo grado; Ritenuto, al riguardo, che l'impossibilità economica di far fronte all'obbligo della cauzione, imposta in sede di applicazione della misura di prevenzione personale, è deducibile anche nel giudizio penale, ai fini della responsabilità per il reato costituito dall'inosservanza di tale obbligo, ed incombe al giudice il dovere di accertare la reale condizione economica dell'imputato nel momento in cui si è verificata l'inottemperanza, gravando su quest'ultimo soltanto un onere di allegazione dei fatti che hanno impedito il pagamento (Sez. 5, Sentenza n. 38310 del 05/07/2016, Rv. 267857 - 01); Rilevato che il ricorrente, invece, sostiene che la motivazione della sentenza impugnata sarebbe illogica per avere sostenuto che fosse onere della difesa dimostrare lo stato di indigenza dell'imputato, senza confrontarsi con il coerente ragionamento svolto dal giudice a quo; Ritenuto, pertanto, che deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in [OSCURATO:PERSONA] m