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CassazionedecretoSezione 5

Cassazione n. 11576/2022

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seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 16/07/2021 del TRIBUNALE di PALERMOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sente le conclusioni del PG udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] E proposto ricorso per Cassazione avverso il decreto emesso dal Tribunale di Palermo, sezione misure di prevenzione, in data 20 maggio 2021 che ha rigettato l'incidente di esecuzione promosso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di erede di [OSCURATO:PERSONA], deceduto il 3 Marzo 2012, e di [OSCURATO:PERSONA], coniuge della predetta.

Con il ricorso, nell'interesse di entrambi, si deduce violazione di legge in relazione all'articolo 24 della Costituzione e all'art. 18, comma 2, del Decreto Legislativo n.159/2011, adducendo che il decreto impugnato deve essere annullato nella parte in cui ha rigettato quanto richiesto finalizzato alla revoca della confisca del fabbricato sito in Carini, trattandosi di statuizione posta in essere in violazione della relativa disciplina legislativa.

In particolare, detto decreto deve essere annullato nella parte in cui, dopo avere premesso che «si lamenta un nuovo vizio procedurale ovvero la mancata notificazione del decreto conclusivo del giudizio di appello alla Conigliaro in qualità di erede a seguito del decesso del padre intervenuto nelle more della decisione, dopo la discussione delle parti», ha così argomentato: << la doglianza relativa all'omessa citazione in giudizio della Conigliaro nella qualità di erede del proposto deceduto nel corso del procedimento è fondata su un presupposto di fatto erroneo; gli istanti allegano il decesso del proposto ma la discussione era avvenuta il 20 giugno 2011, la camera di consiglio il 16 maggio 2012 e, comunque, la decisione era stata impugnata per Cassazione dall'erede [OSCURATO:PERSONA] il 21 giugno 2012», e ha altresì osservato:« dal momento che il proposto è deceduto dopo la discussione, sebbene prima del deposito del decreto, egli si è potuto difendere personalmente senza che vi sia stato alcun tipo di pregiudizio della difesa sotto questo profilo.

In ogni caso risulta pure che la moglie del proposto, nella qualità di erede, ha esercitato il suo diritto di impugnazione in Cassazione» Alla luce di tali motivi espressi dal Tribunale di Palermo, í ricorrenti osservano che il principale vizio del decreto impugnato consiste nell'avere illegittimamente ritenuto che l'odierna ricorrente non avesse diritto alla notifica del decreto di appello in qualità di erede a seguito del decesso del padre che è intervenuto nelle more della decisione finale, notifica che ha impedito la conoscenza legale della decisione di appello da parte della figlia, erede, del de cuius, precludendole di fatto la possibilità di proporre ricorso per Cassazione avverso tale decreto nel già, di per sé, ristretto lasso temporale di 10 giorni decorrente, per l'appunto, dalla notifica del decreto da impugnare.

Indi si insta per l'annullamento del decreto impugnato e, di conseguenza, per la revoca della confisca disposta dal Tribunale di Palermo con decreto del 24 settembre 2010 confermata dal decreto della Corte di appello del 18 maggio 2012 affinché la ricorrente possa, nella • qualità di erede del proposto, essere posta nelle condizioni di esercitare il diritto di difesa, ivi compreso il diritto a proporre ricorso per Cassazione [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato.

Il provvedimento impugnato deve essere annullato, come richiesto, difettando in esso ogni valutazione in ordine a quanto in fatto e, soprattutto, in diritto si era rappresentato e lamentato.

Essendo del tutto carente il provvedimento impugnato, presentando esso una motivazione in realtà apparente, non può che essere rimessa ogni valutazione al Tribunale di Palermo affinchè proceda ad un compiuto esame delle doglienze espresse nell'ambito dell'incidente di esecuzione promosso dai ricorrenti.

Ed invero, è facile rilevare dalla lettura del provvedimento impugnato come in effetti il tribunale - di là dell'indicazione delle altre questioni che sarebbero state già trattate in altri procedimenti e che non attengono al tema principale introdotto dai ricorrenti - si sia, in buona sostanza, limitato a rilevare la circostanza secondo cui il decesso del proposto è intervenuto dopo la discussione in sede di appello, e ciò senza peraltro nemmeno entrare minimamente nel merito anche dell'altro aspetto segnalato inerente alla mancata notificazione del decreto di appello all'erede e quindi alla mancata conoscenza dello stesso da parte dell'erede istante; circostanza, questa, che nella prospettazione difensiva imponeva, quanto meno, la rirnessione in termini per impugnare il decreto di conferma della confisca.

Il tribunale al riguardo si limita a rilevare che il decreto era stato già impugnato dalla moglie del proposto, laddove qui ad agire - secondo quanto la medesima ricorrente prospetta - sarebbe la figlia del proposto.

Questa Corte, però, ha già avuto modo di affermare che in tema di procedimento di prevenzione, è ammissibile il ricorso per cassazione proposto dal difensore degli eredi di persona nei cui confronti potrebbe essere disposta la confisca, anche se non munito di procura speciale, e ciò sia nell'ipotesi in cui la richiesta di applicazione della misura patrimoniale sia stata formulata direttamente nei confronti dell'erede, sia nell'ipotesi in cui il procedimento sia proseguito nei confronti dell'erede del proposto, deceduto nel corso del procedimento.

In tal caso, infatti, il soggetto interessato, ai sensi dell'art. 4, comma undicesimo, legge n. 1423 del 1956 (attualmente art. 10, comma terzo, D.Lgs. n. 159 del 2011), è solo l'erede, al quale, in virtù del rinvio alla disciplina codicistica previsto dagli art. 4, u.c. legge n. 1423 del 1956 e 10, comma quarto, D.Lgs. n. 159 del 2011), deve applicarsi la previsione di cui all'art. 571, comma terzo, cod. proc. pen. (Sez. 5, Sentenza n. 136 del 14/10/2015 Cc. (dep. 07/01/2016 ) Rv. 265676 - 01); sicchè in caso di decesso del proposto durante la pendenza del procedimento questo prosegue nei confronti dell'erede al quale sono trasferite tutte le facoltà spettanti al de cuius compresa quella di impugnare il provvedimento di confisca o la sua conferma.

La pronuncia testè citata, nell'affermare la non necessità della procura speciale ai fini della proposizione del ricorso per cassazione, ha precisato che la posizione dell'erede nel procedimento di prevenzione non può essere equiparata tout court a quella di «soggetti portatori di un interesse civilistico» (Sez. 5, n. 12220 del 12/12/2013 - dep. 13/03/2014, Siccone e altro, Rv. 259861) essendo allo stesso riconosciuti, come ha rilevato la giurisprudenza costituzionale, «i mezzi probatori e i rimedi impugnatori previsti per il de cuius» (Corte cost., sentenza n. 21 del 2012), e ha aggiunto che, in altri termini, nel procedimento in questione parti sono i «successori a titolo universale o particolare» del «soggetto nei confronti del quale [la confisca] potrebbe essere disposta» e non quest'ultimo (Corte cost., sentenza n. 21 del 2012), sicché il soggetto «interessato» di cui al penultimo comma dell'art. 4

I. n. 1423 del 1956 (oggi, art. 10, comma 3, d.

Igs. n. 159 del 2011) è - solo - l'erede, al quale dunque, in forza del rinvio alla disciplina codicistica previsto dalle disposizioni appena richiamate (art. 4 u.c.

I. n. 1423 del 1956; art. 10, comma 4, d.

Igs. n. 159 del 2011), deve applicarsi la previsione dettata dall'art. 571, comma 3, cod. proc. pen..

Ciò considerato, è allora indubitabile che il comma 2 dell'articolo 18 citato, anche alla luce dell'interpretazione già fornita dalla giurisprudenza di legittimità, garantisca all'erede sia la sua partecipazione al giudizio in corso all'indomani del decesso del de cuius, sia, a maggior ragione, la notifica del provvedimento conclusivo affinché sia posto nelle condizioni di esercitare il suo autonomo diritto di impugnare.

S'impone pertanto l'annullamento del provvedimento impugnato con rinvio al Tribunale di Palermo che procederà a riesaminare la richiesta avanzata dai ricorrenti alla luce dei principi qui riaffermati, previa verifica della ricorrenza nel caso di specie di tutti i presupposti legittimanti la richiesta avanzata con l'incidente di esecuzione promosso.

P.Q.M.

Annulla il provvedimento impugnato con rinvio per nuovo esame al Trib

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 16/07/2021 del TRIBUNALE di PALERMOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sente le conclusioni del PG udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] E proposto ricorso per Cassazione avverso il decreto emesso dal Tribunale di Palermo, sezione misure di prevenzione, in data 20 maggio 2021 che ha rigettato l'incidente di esecuzione promosso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di erede di [OSCURATO:PERSONA], deceduto il 3 Marzo 2012, e di [OSCURATO:PERSONA], coniuge della predetta. Con il ricorso, nell'interesse di entrambi, si deduce violazione di legge in relazione all'articolo 24 della Costituzione e all'art. 18, comma 2, del Decreto Legislativo n.159/2011, adducendo che il decreto impugnato deve essere annullato nella parte in cui ha rigettato quanto richiesto finalizzato alla revoca della confisca del fabbricato sito in Carini, trattandosi di statuizione posta in essere in violazione della relativa disciplina legislativa. In particolare, detto decreto deve essere annullato nella parte in cui, dopo avere premesso che «si lamenta un nuovo vizio procedurale ovvero la mancata notificazione del decreto conclusivo del giudizio di appello alla Conigliaro in qualità di erede a seguito del decesso del padre intervenuto nelle more della decisione, dopo la discussione delle parti», ha così argomentato: << la doglianza relativa all'omessa citazione in giudizio della Conigliaro nella qualità di erede del proposto deceduto nel corso del procedimento è fondata su un presupposto di fatto erroneo; gli istanti allegano il decesso del proposto ma la discussione era avvenuta il 20 giugno 2011, la camera di consiglio il 16 maggio 2012 e, comunque, la decisione era stata impugnata per Cassazione dall'erede [OSCURATO:PERSONA] il 21 giugno 2012», e ha altresì osservato:« dal momento che il proposto è deceduto dopo la discussione, sebbene prima del deposito del decreto, egli si è potuto difendere personalmente senza che vi sia stato alcun tipo di pregiudizio della difesa sotto questo profilo. In ogni caso risulta pure che la moglie del proposto, nella qualità di erede, ha esercitato il suo diritto di impugnazione in Cassazione» Alla luce di tali motivi espressi dal Tribunale di Palermo, í ricorrenti osservano che il principale vizio del decreto impugnato consiste nell'avere illegittimamente ritenuto che l'odierna ricorrente non avesse diritto alla notifica del decreto di appello in qualità di erede a seguito del decesso del padre che è intervenuto nelle more della decisione finale, notifica che ha impedito la conoscenza legale della decisione di appello da parte della figlia, erede, del de cuius, precludendole di fatto la possibilità di proporre ricorso per Cassazione avverso tale decreto nel già, di per sé, ristretto lasso temporale di 10 giorni decorrente, per l'appunto, dalla notifica del decreto da impugnare. Indi si insta per l'annullamento del decreto impugnato e, di conseguenza, per la revoca della confisca disposta dal Tribunale di Palermo con decreto del 24 settembre 2010 confermata dal decreto della Corte di appello del 18 maggio 2012 affinché la ricorrente possa, nella • qualità di erede del proposto, essere posta nelle condizioni di esercitare il diritto di difesa, ivi compreso il diritto a proporre ricorso per Cassazione [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato. Il provvedimento impugnato deve essere annullato, come richiesto, difettando in esso ogni valutazione in ordine a quanto in fatto e, soprattutto, in diritto si era rappresentato e lamentato. Essendo del tutto carente il provvedimento impugnato, presentando esso una motivazione in realtà apparente, non può che essere rimessa ogni valutazione al Tribunale di Palermo affinchè proceda ad un compiuto esame delle doglienze espresse nell'ambito dell'incidente di esecuzione promosso dai ricorrenti. Ed invero, è facile rilevare dalla lettura del provvedimento impugnato come in effetti il tribunale - di là dell'indicazione delle altre questioni che sarebbero state già trattate in altri procedimenti e che non attengono al tema principale introdotto dai ricorrenti - si sia, in buona sostanza, limitato a rilevare la circostanza secondo cui il decesso del proposto è intervenuto dopo la discussione in sede di appello, e ciò senza peraltro nemmeno entrare minimamente nel merito anche dell'altro aspetto segnalato inerente alla mancata notificazione del decreto di appello all'erede e quindi alla mancata conoscenza dello stesso da parte dell'erede istante; circostanza, questa, che nella prospettazione difensiva imponeva, quanto meno, la rirnessione in termini per impugnare il decreto di conferma della confisca. Il tribunale al riguardo si limita a rilevare che il decreto era stato già impugnato dalla moglie del proposto, laddove qui ad agire - secondo quanto la medesima ricorrente prospetta - sarebbe la figlia del proposto. Questa Corte, però, ha già avuto modo di affermare che in tema di procedimento di prevenzione, è ammissibile il ricorso per cassazione proposto dal difensore degli eredi di persona nei cui confronti potrebbe essere disposta la confisca, anche se non munito di procura speciale, e ciò sia nell'ipotesi in cui la richiesta di applicazione della misura patrimoniale sia stata formulata direttamente nei confronti dell'erede, sia nell'ipotesi in cui il procedimento sia proseguito nei confronti dell'erede del proposto, deceduto nel corso del procedimento. In tal caso, infatti, il soggetto interessato, ai sensi dell'art. 4, comma undicesimo, legge n. 1423 del 1956 (attualmente art. 10, comma terzo, D.Lgs. n. 159 del 2011), è solo l'erede, al quale, in virtù del rinvio alla disciplina codicistica previsto dagli art. 4, u.c. legge n. 1423 del 1956 e 10, comma quarto, D.Lgs. n. 159 del 2011), deve applicarsi la previsione di cui all'art. 571, comma terzo, cod. proc. pen. (Sez. 5, Sentenza n. 136 del 14/10/2015 Cc. (dep. 07/01/2016 ) Rv. 265676 - 01); sicchè in caso di decesso del proposto durante la pendenza del procedimento questo prosegue nei confronti dell'erede al quale sono trasferite tutte le facoltà spettanti al de cuius compresa quella di impugnare il provvedimento di confisca o la sua conferma. La pronuncia testè citata, nell'affermare la non necessità della procura speciale ai fini della proposizione del ricorso per cassazione, ha precisato che la posizione dell'erede nel procedimento di prevenzione non può essere equiparata tout court a quella di «soggetti portatori di un interesse civilistico» (Sez. 5, n. 12220 del 12/12/2013 - dep. 13/03/2014, Siccone e altro, Rv. 259861) essendo allo stesso riconosciuti, come ha rilevato la giurisprudenza costituzionale, «i mezzi probatori e i rimedi impugnatori previsti per il de cuius» (Corte cost., sentenza n. 21 del 2012), e ha aggiunto che, in altri termini, nel procedimento in questione parti sono i «successori a titolo universale o particolare» del «soggetto nei confronti del quale [la confisca] potrebbe essere disposta» e non quest'ultimo (Corte cost., sentenza n. 21 del 2012), sicché il soggetto «interessato» di cui al penultimo comma dell'art. 4 I. n. 1423 del 1956 (oggi, art. 10, comma 3, d. Igs. n. 159 del 2011) è - solo - l'erede, al quale dunque, in forza del rinvio alla disciplina codicistica previsto dalle disposizioni appena richiamate (art. 4 u.c. I. n. 1423 del 1956; art. 10, comma 4, d. Igs. n. 159 del 2011), deve applicarsi la previsione dettata dall'art. 571, comma 3, cod. proc. pen.. Ciò considerato, è allora indubitabile che il comma 2 dell'articolo 18 citato, anche alla luce dell'interpretazione già fornita dalla giurisprudenza di legittimità, garantisca all'erede sia la sua partecipazione al giudizio in corso all'indomani del decesso del de cuius, sia, a maggior ragione, la notifica del provvedimento conclusivo affinché sia posto nelle condizioni di esercitare il suo autonomo diritto di impugnare. S'impone pertanto l'annullamento del provvedimento impugnato con rinvio al Tribunale di Palermo che procederà a riesaminare la richiesta avanzata dai ricorrenti alla luce dei principi qui riaffermati, previa verifica della ricorrenza nel caso di specie di tutti i presupposti legittimanti la richiesta avanzata con l'incidente di esecuzione promosso. P.Q.M. Annulla il provvedimento impugnato con rinvio per nuovo esame al Trib
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