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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 27 gennaio 2022

Cassazione n. 16365/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di MARSALAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Marsala in composizione monocratica, in funzione di giudice dell'esecuzione, pronunciandosi su richiesta del Procuratore della Repubblica territoriale, revocava la sospensione condizionale della pena concessa ad [OSCURATO:PERSONA] BRIGNONE con sentenza resa in data 10 dicembre 2014 dal G.I.P. del Tribunale di Trapani, divenuta irrevocabile il 7 aprile 2015, con la quale l'imputato era stato condannato a due anni di reclusione e 20.000,00 euro di multa per il reato di cui all'art. 73, comma primo, d.P.R. n. 309/90, commesso il 13 agosto 2014.

La revoca andava disposta di diritto, ai sensi dell'art. 168, comma primo, n. 1), cod. pen., in quanto il BRIGNONE, in data 23 luglio 2017, dunque entro il limite quinquennale stabilito a far tempo dal passaggio in giudicato della citata pronuncia, aveva commesso i delitti di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni aggravate per i quali era stato condannato alla pena detentiva di sei mesi e ventotto giorni di reclusione con sentenza emessa dal Tribunale di Marsala in data 18 ottobre 2017, irrevocabile il 9 novembre 2017.

2. Nel ricorso proposto dall'interessato, per il tramite del difensore, si deducono, con un unico motivo, violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 168 e 164 cod. pen., sia per assenza di motivazione circa la verifica della mancata conoscenza del precedente presupposto come ostativo da parte del giudice della cognizione, sia perché il giudice ben poteva concedere, ai sensi dell'art. 164, comma quarto, cod. pen., la sospensione condizionale per la seconda volta.

3. Tanto premesso, il ricorso va dichiarato inammissibile, perché manifestamente infondato in diritto.

3.1. Ed invero, come costantemente affermato da questa Corte, ai fini della revoca della sospensione condizionale della pena, il termine (quinquennale o biennale) previsto dall'art. 163, comma primo, cod. pen., anche nel caso previsto dall'art. 168, comma primo, stesso codice, va computato a partire dalla data in cui è divenuta irrevocabile la sentenza con la quale è stato concesso il beneficio (Sez. 4, n. 23192 del 10/5/2016, Seraglia, Rv. 267095).

A tale principio si è correttamente attenuto il giudice dell'esecuzione, posto che i fatti di reato determinanti la revoca del beneficio in precedenza concesso al BRIGNONE risultano commessi in data 23 luglio 2017, e, dunque, ben entro il termine quinquennale di legge, da far decorrere a partire dal 7 aprile 2015, data del passaggio in giudicato della sentenza con la quale era stata concessa all'imputato la sospensione condizionale della pena.

Del tutto inappropriato deve ritenersi il riferimento, operato dalla difesa ricorrente, ai principi enunciati da Sez.

U, n. 37345 del 23/4/2015, P.M. in proc.

Longo, Rv. 264381, secondo i quali il giudice dell'esecuzione può revocare il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso in violazione dell'art. 164, comma quarto, cod. pen. in presenza di cause ostative, a meno che tali cause non fossero documentalmente note al giudice della cognizione, atteso che tali principi non si attagliano al caso di specie, che riguarda la revoca di diritto del beneficio di cui all'art. 168, comma primo, cod. pen. 3.2.

Né, tanto meno, può considerarsi proponibile il rilievo per cui il giudice della cognizione - si presume quello che giudicò proprio i reati determinanti la revoca in questione - avrebbe potuto concedere all'imputato la sospensione condizionale della pena per la seconda volta, dal momento che la pena inflittagli con la prima condanna, condizionalmente sospesa, già aveva raggiunto il limite massimo dei due anni fissato dal legislatore per la fruizione del beneficio.

4. Segue alla declaratoria d'inammissibilità la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non potendosi escludere profili di colpa che giustifichino la condanna al pagamento di tale ulteriore sanzione (Corte cost. n. 186 del 2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 27 gennaio 2022 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di MARSALAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Marsala in composizione monocratica, in funzione di giudice dell'esecuzione, pronunciandosi su richiesta del Procuratore della Repubblica territoriale, revocava la sospensione condizionale della pena concessa ad [OSCURATO:PERSONA] BRIGNONE con sentenza resa in data 10 dicembre 2014 dal G.I.P. del Tribunale di Trapani, divenuta irrevocabile il 7 aprile 2015, con la quale l'imputato era stato condannato a due anni di reclusione e 20.000,00 euro di multa per il reato di cui all'art. 73, comma primo, d.P.R. n. 309/90, commesso il 13 agosto 2014. La revoca andava disposta di diritto, ai sensi dell'art. 168, comma primo, n. 1), cod. pen., in quanto il BRIGNONE, in data 23 luglio 2017, dunque entro il limite quinquennale stabilito a far tempo dal passaggio in giudicato della citata pronuncia, aveva commesso i delitti di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni aggravate per i quali era stato condannato alla pena detentiva di sei mesi e ventotto giorni di reclusione con sentenza emessa dal Tribunale di Marsala in data 18 ottobre 2017, irrevocabile il 9 novembre 2017. 2. Nel ricorso proposto dall'interessato, per il tramite del difensore, si deducono, con un unico motivo, violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 168 e 164 cod. pen., sia per assenza di motivazione circa la verifica della mancata conoscenza del precedente presupposto come ostativo da parte del giudice della cognizione, sia perché il giudice ben poteva concedere, ai sensi dell'art. 164, comma quarto, cod. pen., la sospensione condizionale per la seconda volta. 3. Tanto premesso, il ricorso va dichiarato inammissibile, perché manifestamente infondato in diritto. 3.1. Ed invero, come costantemente affermato da questa Corte, ai fini della revoca della sospensione condizionale della pena, il termine (quinquennale o biennale) previsto dall'art. 163, comma primo, cod. pen., anche nel caso previsto dall'art. 168, comma primo, stesso codice, va computato a partire dalla data in cui è divenuta irrevocabile la sentenza con la quale è stato concesso il beneficio (Sez. 4, n. 23192 del 10/5/2016, Seraglia, Rv. 267095). A tale principio si è correttamente attenuto il giudice dell'esecuzione, posto che i fatti di reato determinanti la revoca del beneficio in precedenza concesso al BRIGNONE risultano commessi in data 23 luglio 2017, e, dunque, ben entro il termine quinquennale di legge, da far decorrere a partire dal 7 aprile 2015, data del passaggio in giudicato della sentenza con la quale era stata concessa all'imputato la sospensione condizionale della pena. Del tutto inappropriato deve ritenersi il riferimento, operato dalla difesa ricorrente, ai principi enunciati da Sez. U, n. 37345 del 23/4/2015, P.M. in proc. Longo, Rv. 264381, secondo i quali il giudice dell'esecuzione può revocare il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso in violazione dell'art. 164, comma quarto, cod. pen. in presenza di cause ostative, a meno che tali cause non fossero documentalmente note al giudice della cognizione, atteso che tali principi non si attagliano al caso di specie, che riguarda la revoca di diritto del beneficio di cui all'art. 168, comma primo, cod. pen. 3.2. Né, tanto meno, può considerarsi proponibile il rilievo per cui il giudice della cognizione - si presume quello che giudicò proprio i reati determinanti la revoca in questione - avrebbe potuto concedere all'imputato la sospensione condizionale della pena per la seconda volta, dal momento che la pena inflittagli con la prima condanna, condizionalmente sospesa, già aveva raggiunto il limite massimo dei due anni fissato dal legislatore per la fruizione del beneficio. 4. Segue alla declaratoria d'inammissibilità la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non potendosi escludere profili di colpa che giustifichino la condanna al pagamento di tale ulteriore sanzione (Corte cost. n. 186 del 2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 27 gennaio 2022 [OSCURATO:PERSONA]
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