CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 26495/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/07/2025 del TRIBUNALE di PISA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];N. 43573/25 [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti e la sentenza impugnata (proscioglimento ex art. 131-bis cod. pen. per il reato di cui all'art. 367 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che le censure della ricorrente che denunciano vizio di motivazione e violazione di legge in relazione al'intervenuto proscioglimento ex art. 131-bis cod. pen. per immediatezza della ritrattazione della falsa denuncia di furto presentata, attesa la spontaneità della ritrattazione avvenuta entro un ristretto lasso temporale (un giorno) e la mancata iniziale prospettazione di indizi concreti per avviare un indagine sono manifestamente infondate dal momento che, secondo costante indirizzo giurisprudenziale, il delitto di simulazione di reato può essere scriminato dalla ritrattazione solo se questa si verifica nel medesimo contesto (inteso in termini di continuità e di durata) della denuncia, in quanto solo la resipiscenza realizzata in un continuum rispetto al comportamento anteriore, in modo da escludere anche la possibilità di investigazioni ed accertamenti preliminari, fa venir meno il carattere lesivo della condotta simulatoria, dando luogo ad un reato impossibile per inidoneità dell'azione ex art. 49 cod. pen. (Sez. 6, n. 45067 del 24/09/2014, Lopez, Rv. 260712 - 01). Sotto diverso profilo va ricordato che ai fini della configurabilità del delitto di simulazione di reato, è sufficiente che la falsa denuncia determini l'astratta possibilità di un'attività degli organi inquirenti diretta all'accertamento del fatto denunciato, attesa la natura di reato di pericolo della fattispecie di cui all'art. 367 cod. pen., con la conseguenza che il reato non sussiste quando la inverosimiglianza del fatto denunciato appaia prima facie ed escluda, pertanto, anche la mera possibilità dell'inizio di un procedimento penale (Sez. 6, n. 17461 del 06/03/2019, Piras, Rv. 275549 - 01), ciò che, come correttamente rilevato dalla Corte territoriale, non si è verificato nel caso di specie. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inamm P.Q.M-r, i o — (1) O G) -n r 41èm, (1) z ....: 2