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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 12549/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/02/2022 della Corte di appello di Palermo visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria redatta ai sensi dell'art. 23 d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, dal Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni del difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA] L. Sinatra, che insiste per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Palermo confermava la decisione emessa dal Tribunale di Palermo e appellata dall'imputato, la quale aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena ritenuta di giustizia per il delitto di cui all'art. 5 d.lgs. n. 74 del 2000 relativamente all'anno di imposta 2011.

2. Avverso l'indicata sentenza, l'imputato, per' mezzo del difensore di fiducia, propone ricorso per cassazione affidato a un motivo, con cui denuncia la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. in relazione all'art. 601, comma 5, cod. proc. pen.

Preliminarmente il difensore espone di aver proposto tempestivo appello avverso la sentenza di primo grado, ma di non aver mai ricevuto l'avviso di fissazione dell'udienza davanti alla Corte di appello; consultando il ruolo generale della Corte di appello di Palermo, il difensore aveva appreso che la Corte medesima avrebbe celebrato l'udienza camerale il 18 maggio 2021, sicché egli, ai sensi dell'art. 23 d.l. n. 149 del 2020, aveva inviato conclusioni scritte, eccependo la violazione dell'art. 601, comma 5, cod. proc. pen. in quanto l'avviso di fissazione dell'udienza era stato inviato a un difensore omonimo.

La Corte di appello, pertanto, disponeva la rinnovazione della comunicazione sia all'imputato sia al difensore, rinviando il procedimento all'udienza del 12 luglio 2021; la cancelleria, in data 22 maggio 2021, notificava al difensore il verbale dell'udienza camerale del 18 maggio 2021 e le conclusioni del Procuratore generale.

Il difensore inviava conclusioni scritte per l'udienza del 12 luglio 2021, eccependo nuovamente la violazione dell'art. 601, comma 5, cod. proc. pen. per omessa notifica del decreto di fissazione dell'udienza.

Ciò posto, il difensore deduce la nullità della sentenza per inosservanza dell'art. 601, comma 5, cod. proc. pen., chiedendo la restituzione nel termine.

3. Il ricorso è inammissibile.

4. Si osserva, in primo luogo, che il ricorso è tardivo.

Poiché la sentenza è stata pronunciata il 10 febbraio 2021, con l'indicazione giokakter., di Wzgirda giorni per il deposito, avvenuto il 2 maggio 2021, il ricorso avrebbe dovuto essere presentato entro il 25 giugno 2021, mentre esso è stato depositato il 23 settembre 2021, come risulta dalla certificazione di cancelleria apposta in calce alla sentenza impugnata. 2 t,

5. Venendo alla richiesta di restituzione nel termine per proporre ricorso, si osserva che essa è manifestamente infondata.

Dall'esame degli atti emerge che all'udienza tenutasi in data 18 maggio 2021 la Corte d'appello di Palermo, preso atto che l'avviso al difensore delle conclusioni del P.G. era stato inviato a un indirizzo di PEC diverso da quello del difensore medesimo, dispose la rinnovazione della comunicazione sia all'imputato che al difensore, rinviando il procedimento all'udienza del 12 luglio 2021.

Invero, per stessa ammissione del difensore, egli fu avvisato dell'udienza del 12 luglio 2021, tanto che presentò conclusioni scritte; ne discende che la Corte ha evidentemente posto rimedio alla erronea comunicazione, con la conseguenza che nessun pregiudizio per la difesa dell'imputato si è verificato, posto, appunto, che il difensore era a conoscenza della data dell'udienza, ha ricevuto le conclusioni del P.G. e, a sua volta, ha rassegnato le proprie conclusioni.

Si osserva, infine, che il difensore non ha minimete dedotto alcuna situazione integrante il caso fortuito o la forza maggiore, sicché, anche sotto tale aspetto, il motivo è inammissibile.

6. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in f

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/02/2022 della Corte di appello di Palermo visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria redatta ai sensi dell'art. 23 d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, dal Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni del difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA] L. Sinatra, che insiste per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Palermo confermava la decisione emessa dal Tribunale di Palermo e appellata dall'imputato, la quale aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena ritenuta di giustizia per il delitto di cui all'art. 5 d.lgs. n. 74 del 2000 relativamente all'anno di imposta 2011. 2. Avverso l'indicata sentenza, l'imputato, per' mezzo del difensore di fiducia, propone ricorso per cassazione affidato a un motivo, con cui denuncia la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. in relazione all'art. 601, comma 5, cod. proc. pen. Preliminarmente il difensore espone di aver proposto tempestivo appello avverso la sentenza di primo grado, ma di non aver mai ricevuto l'avviso di fissazione dell'udienza davanti alla Corte di appello; consultando il ruolo generale della Corte di appello di Palermo, il difensore aveva appreso che la Corte medesima avrebbe celebrato l'udienza camerale il 18 maggio 2021, sicché egli, ai sensi dell'art. 23 d.l. n. 149 del 2020, aveva inviato conclusioni scritte, eccependo la violazione dell'art. 601, comma 5, cod. proc. pen. in quanto l'avviso di fissazione dell'udienza era stato inviato a un difensore omonimo. La Corte di appello, pertanto, disponeva la rinnovazione della comunicazione sia all'imputato sia al difensore, rinviando il procedimento all'udienza del 12 luglio 2021; la cancelleria, in data 22 maggio 2021, notificava al difensore il verbale dell'udienza camerale del 18 maggio 2021 e le conclusioni del Procuratore generale. Il difensore inviava conclusioni scritte per l'udienza del 12 luglio 2021, eccependo nuovamente la violazione dell'art. 601, comma 5, cod. proc. pen. per omessa notifica del decreto di fissazione dell'udienza. Ciò posto, il difensore deduce la nullità della sentenza per inosservanza dell'art. 601, comma 5, cod. proc. pen., chiedendo la restituzione nel termine. 3. Il ricorso è inammissibile. 4. Si osserva, in primo luogo, che il ricorso è tardivo. Poiché la sentenza è stata pronunciata il 10 febbraio 2021, con l'indicazione giokakter., di Wzgirda giorni per il deposito, avvenuto il 2 maggio 2021, il ricorso avrebbe dovuto essere presentato entro il 25 giugno 2021, mentre esso è stato depositato il 23 settembre 2021, come risulta dalla certificazione di cancelleria apposta in calce alla sentenza impugnata. 2 t, 5. Venendo alla richiesta di restituzione nel termine per proporre ricorso, si osserva che essa è manifestamente infondata. Dall'esame degli atti emerge che all'udienza tenutasi in data 18 maggio 2021 la Corte d'appello di Palermo, preso atto che l'avviso al difensore delle conclusioni del P.G. era stato inviato a un indirizzo di PEC diverso da quello del difensore medesimo, dispose la rinnovazione della comunicazione sia all'imputato che al difensore, rinviando il procedimento all'udienza del 12 luglio 2021. Invero, per stessa ammissione del difensore, egli fu avvisato dell'udienza del 12 luglio 2021, tanto che presentò conclusioni scritte; ne discende che la Corte ha evidentemente posto rimedio alla erronea comunicazione, con la conseguenza che nessun pregiudizio per la difesa dell'imputato si è verificato, posto, appunto, che il difensore era a conoscenza della data dell'udienza, ha ricevuto le conclusioni del P.G. e, a sua volta, ha rassegnato le proprie conclusioni. Si osserva, infine, che il difensore non ha minimete dedotto alcuna situazione integrante il caso fortuito o la forza maggiore, sicché, anche sotto tale aspetto, il motivo è inammissibile. 6. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in f
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