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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 3 luglio 2025

Cassazione n. 41679/2025

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to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di L'Aquila visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Tribunale di L'Aquila rigettava l'istanza di riesame proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di L'Aquila in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], con la quale era stata applicata al predetto la misura cautelare della custodia in carcere in relazione ai reati di cui agli artt. 74 d.P.R. n. 309/1990 (capo 1 dell'imputazione provvisoria) e 73 d.P.R. n. 309/1990 (capo 2 dell'imputazione provvisoria).

2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore di fiducia, articolando sei motivi di seguito enunciati.

Con il primo motivo deduce violazione dell'art. 74 d.P.R. n. 309/1990, vizio di motivazione e travisamento della prova.

Argomenta che il Tribunale del riesame aveva fondato la partecipazione del ricorrente al sodalizio criminoso dando rilievo ai seguenti elementi: attribuzione al ricorrente di un telefono cellulare, rinvenuto in un capannone; partecipazione del predetto ad una chat Signal relativa alla gestione della coltivazione della sostanza stupefacente; presenza in auto con altri sodali in una conversazione dell'agosto 2024; la prova era stata travisata perché non era stato considerato che: il nickname del profilo Signal non presentava alcuna assonanza con il nome dell'indagato; l'indagato nei primi sei mesi dell'anno 2024 non si trovava in Italia ma in Spagna; il contesto del ritrovamento del cellulare era promiscuo e la presenza di dati personali pregressi (email della banca datate novembre/dicembre 2023 ) non provava in modo certo chi stesse usando il telefonino con messaggistica criptata in un dato momento; il presunto ruolo direttivo dell'indagato si sarebbe esplicato a mezzo di un'unica chat di gruppo.

Lamenta, quindi, che l'ordinanza impugnata aveva erroneamente applicato la norma incriminatrice di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309/1990, dovendo, al più, la condotta essere qualificata come mero concorso di persone nel reato di cui al capo 2) dell'imputazione.

Con il secondo motivo deduce violazione degli artt. 110 cod.pen. e 73 d.P.R. n. 309/1990 e vizio di motivazione.

Argomenta che il Tribunale aveva, erroneamente e con motivazione carente, qualificato la condotta contestata come concorso punibile nel reato di coltivazione, in quanto dalle chat emergeva un ruolo di "osservatore qualificato" che esprime opinioni e non certo quello di un soggetto che impartisce ordini o prende decisioni operative vincolanti.Con il terzo motivo deduce violazione di norma processuale ed omessa motivazione in relazione ad uno specifico motivo di gravame.

Argomenta che il Tribunale aveva omesso di motivare su uno specifico motivo di gravame, contenuto nella memoria difensiva; in particolare, la difesa del ricorrente aveva censurato l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari per vizio di logicità e mancata prova perché la valutazione della partecipazione al reato associativo del [OSCURATO:PERSONA] era stata desunta dagli stessi elementi utilizzati per contestare il reato di coltivazione di sostanza stupefacente.

Con il quarto motivo deduce violazione degli artt. 274 e 275 cod.proc.pen. e vizio di motivazione.

Lamenta che il Tribunale aveva ritenuto la sussistenza delle esigenze cautelari (pericolo di reiterazione e pericolo di fuga) con motivazione apparente, astratta e non individualizzata ed aveva omesso qualsiasi valutazione sulle misure non custodiali in violazione del principio di proporzionalità e della gradualità della misura cautelare.

Con il quinto motivo deduce vizio di motivazione per utilizzo di struttura argomentativa seriale.

Lamenta che il Tribunale del riesame aveva espresso una motivazione seriale rispetto ad altri provvedimenti emessi in pari data rispetto all'ordinanza impugnata, con evidente copia e incolla ed utilizzo di macro motivazione standardizzata in ordine al reato associativo, ai reati-fine ed alle esigenze cautelari, senza reale integrazione critica tra il quadro generale e la posizione specifica.

Con il sesto motivo deduce vizio di motivazione per utilizzo di argomentazioni stereotipate e cumulativa e mancata individualizzazione della valutazione cautelare ex art. 292, comma 2, lett c) cod.proc.proc.

Chiede, pertanto, l'annullamento della ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA]

1. I primi tre motivi di ricorso, che si trattano congiuntamente in quanto tutti afferenti alla sussistenza della gravità indiziaria, sono inammissibili.

Va ricordato che il ricorso per cassazione avverso i provvedimenti relativi all'applicazione di misure cautelari personali è ammissibile soltanto se denunci la violazione di specifiche norme di legge, ovvero la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento, secondo i canoni della logica ed i principi di diritto, ma non anche quando proponga censure che riguardano la ricostruzione dei fatti ovvero si risolvono in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (Sez.2, n.9212 del 02/02/2017, Rv.269438; Sez. 5, n. 46124 del 8/10/2008, Pagliaro, Rv. 241997; Sez.6, n. 11194 del 8/03/2012, Lupo, Rv. 252178).

Sono, pertanto, inammissibili le censure che, pur formalmente investendo la motivazione, si risolvano nella prospettazione di una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito, dovendosi in sede di legittimità accertare unicamente se gli elementi di fatto sono corrispondenti alla previsione della norma incriminatrice.

Va, poi, precisato che la giurisprudenza di questa Corte si è da tempo consolidata nell'affermare che in tema di misure cautelari personali, per gravi indizi di colpevolezza ai sensi dell'art. 273 cod.proc.pen., devono intendersi tutti quegli elementi a carico, di natura logica o rappresentativa che - contenendo in nuce tutti o soltanto alcuni degli elementi strutturali della corrispondente prova - non valgono, di per sè, a provare oltre ogni dubbio la responsabilità dell'indagato e tuttavia consentono, per la loro consistenza, di prevedere che, attraverso la futura acquisizione di ulteriori elementi, saranno idonei a dimostrare tale responsabilità, fondando nel frattempo una qualificata probabilità di colpevolezza (Sez.

U, n. 11 del 21/04/1995, Rv. 202002; Sez. 2, n. 28865 del 14/06/2013, Rv.256657; Sez.2, n.12851 del 07/12/2017,dep.20/03/2018, Rv.272687).

La funzione di legittimità, dunque, è limitata alla verifica della adeguatezza del ragionamento e della valutazione adottata nel provvedimento sottoposto al suo esame, che deve manifestare con chiarezza ed esaustività quale argomentazione critica lo abbia sorretto nel pervenire alla ricostruzione dei fatti, tenendo conto di tutti gli elementi, sia contro che a favore del soggetto sottoposto al suo esame (Sez.6, n 40609 del 01/10/2008, Rv.241214; Sez.6, n. 18190 del 04/04/2012, Rv.253006; Sez.6,n. 27928 del 14/06/2013, Rv.256262).

Nella specie, il Collegio cautelare riteneva sussistente la gravità indiziaria del contestato reato associativo, con adeguata motivazione, richiamando ed esaminando il compendio probatorio (risultanze delle attività di intercettazione telefoniche e degli audio-video ambientali, servizi di osservazione diretta e di sorveglianza video esterni, acquisizione di tabulati e tracciati GPS, analisi di telefoni sequestrati, sequestri di ingenti quantitativi di sostanza stupefacente) comprovante l'esistenza di una associazione criminosa, costituita da soggetti per lo più di nazionalità albanese (anche legati da vincoli di parentela), dedita ad una continuativa e sistematica attività di produzione e commercio di considerevoli quantitativi di plurime sostanze stupefacenti, anche con connessa attività di coltivazione di marijuana (sequestro del 29/02/2024 di 421,60 Kg di marijuana in un capannone sito in [OSCURATO:PERSONA]); l'attività illecita organizzata era dotata di strutture, luoghi e mezzi (basi logistiche, appartamenti, strumenti di comunicazione, plurimi veicoli, capannone per la coltivazione della sostanza stupefacente) per il perseguimento del fine comune.

Al sodalizio criminoso partecipavano numerosi sodali, con specifici ruoli all'interno del gruppo associativo, tra i quali anche l'attuale ricorrente [OSCURATO:PERSONA], quale gestore dell'attività di coltivazione, costituente una delle più importanti risorse dell'associazione criminosa; gli elementi indiziari comprovanti la consapevole partecipazione del [OSCURATO:PERSONA] al sodalizio criminoso erano costituiti dal rinvenimento e sequestro, presso il capannone ove veniva svolta l'illecita attività di coltivazione, di un telefono in uso al predetto, dalla partecipazione dello stesso ad una chat del febbraio 2024, condotta in lingua albanese, mediante l'applicazione Signal, con altri due soggetti, tra cui il coindagato [OSCURATO:PERSONA] e relativa alla gestione della coltivazione di marijuana (in tale chat si discuteva della coltivazione, raccolta e preparazione della sostanza, di alloggi per i coltivatori) e dal contenuto di intercettazioni e videoriprese dell'agosto 2024.

La gestione da parte del [OSCURATO:PERSONA] dell'attività di coltivazione della sostanza stupefacente, attività apprezzabile come effettivo e operativo contributo all'esistenza e al rafforzamento dell'associazione, comprovava la condotta di attiva partecipazione, consapevole e volontaria, in modo stabile e permanente, alla realizzazione del programma criminoso.

La motivazione espressa dal Tribunale è congrua e non manifestamente illogica e si sottrae, pertanto, al sindacato di legittimità.

Va ricordato che per la configurabilità della condotta di partecipazione ad un'associazione finalizzata al traffico illecito di stupefacenti non è richiesto un atto di investitura formale, ma è necessario che il contributo dell'agente risulti funzionale per l'esistenza stessa dell'associazione in un dato momento storico (Sez.3,n.22124 del 29/04/2015, Rv. 263662 - 01; Sez.4,n.51716 del 16/10/2013, Rv. 257905 - 01); è, quindi, indispensabile la volontaria e consapevole realizzazione di concrete attività funzionali, apprezzabili come effettivo e operativo contributo all'esistenza e al rafforzamento dell'associazione (Sez.6, n.34563 del 17/07/2019, Rv. 276692-01).

Non coglie, quindi, nel segno la deduzione difensiva, secondo cui la condotta del [OSCURATO:PERSONA] configurerebbe un concorso di persone di persone nel reato continuato di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti.

Va ricordato che l'elemento aggiuntivo e distintivo del delitto di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990, rispetto alla fattispecie del concorso di persone nel reato continuato di detenzione e spaccio di stupefacenti, va individuato nel carattere dell'accordo criminoso, avente ad oggetto la commissione di una serie non preventivamente determinata di delitti e nella permanenza del vincolo associativo nonchè nell'esistenza di una organizzazione che consenta la realizzazione concreta del programma criminoso (Sez.6 n. 17467 del 21/11/2018, dep.23/04/2019, Rv.275550 - 01), elementi, nella specie, tutti ricorrenti.

A fronte di un percorso argomentativo congruo, non manifestamente illogico ed in linea con i principi di diritto succitati, il ricorrente propone censure in fatto, orientate a sollecitare un riesame delle risultanze istruttorie, precluso in sede di legittimità.

Infine, inammissibile per genericità è la doglianza mossa con il terzo motivo di ricorso, in quanto meramente assertiva e priva di confronto critico con le argomentazioni del Tribunale, il quale ha dato atto della presentazione della memoria difensiva del ricorrente ed illustrato adeguatamente, attraverso il complessivo percorso argomentativo summenzionato, le ragioni poste a fondamento della ritenuta sussistenza della gravità indiziaria in ordine al contestato reato associativo.

2. Il quarto motivo di ricorso è manifestamente infondato.

Secondo la pacifica giurisprudenza di questa Suprema Corte, la disciplina di cui all'art. 275 comma 3 cod.proc.pen. stabilisce, rispetto ai soggetti raggiunti da gravi indizi di colpevolezza per uno dei delitti ivi considerati- tra i quali è ricompreso il contestato delitto di cui all'art. 74 d.P.R. 309/90 -, una duplice presunzione relativa, quanto alla sussistenza delle esigenze cautelari (an della cautela) e alla scelta della misura (quomodo della cautela).

In presenza di tali reati, come rammentato dal Giudice delle Leggi (cfr. sentenza 231 del 2011), il Giudice deve considerare sussistenti le esigenze cautelari ( e l'adeguatezza della carcerazione cautelare) ove non consti la prova della loro mancanza, secondo uno schema di prova di tipo negativo e secondo un modello che, sul piano pratico, si traduce in una marcata attenuazione dell'obbligo di motivazione dei provvedimenti applicativi della custodia cautelare in carcere che si traduce nell'onere di dar semplicemente atto dell'inesistenza di elementi idonei a vincere la presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari; solo nel caso in cui l'indagato abbia allegato elementi di segno contrario, l'obbligo motivazionale diviene più pregnante in quanto il Giudice sarà tenuto a giustificare la ritenuta inidoneità degli stessi a superare la presunzione.

Costituisce, infatti, consolidato principio di diritto che qualora sia stata applicata la misura della custodia in carcere per uno dei delitti indicati nell'art. 275, comma terzo, cod. proc. pen. e il giudice di merito non ritenga di poter superare la presunzione relativa, su di lui incombe solo l'obbligo di dare atto dell'inesistenza di elementi idonei a vincere tale presunzione, mentre l'obbligo di motivazione è imposto e diventa più oneroso nell'ipotesi in cui l'indagato o la sua difesa abbiano evidenziato elementi idonei a dimostrare l'insussistenza di esigenze cautelari e/o abbiano allegato, o anche solo dedotto l'esistenza ex actis di elementi specifici, in relazione al caso concreto, dai quali risulti che le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con altre misure (Sez.

U, n. 16 del 05/10/1994, Demitry, Rv. 199387, Sez. 3, n. 1488 del 10/12/2013, dep.15/01/2014, Rv. 258017; Sez.3, n.48706 del 25/11/2015, Ry.266029; Sez.3, n.33037 del 15/07/2015, Rv.264190; Sez.6, n.53028 del 06/11/2017, Ry.271576).

Nella specie, il Tribunale ha ritenuto sussistente il pericolo attuale e concreto di reiterazione criminosa ed adeguata la misura applicata, ritenendo, in sostanza, non superate le presunzioni relative di cui all'art. 275, comma 3, cod.proc.pen., in assenza di elementi contrari, ed evidenziando anche specifici elementi confermativi (quali il carattere professionale della condotta partecipativa, l'entità dell'impegno profuso nell'attività illecita e l'assenza di un'occupazione lecita), così assolvendo adeguatamente all'obloliAo motivazionale. 414,- La circostanza dello ìzilltIDID del capannone, ove avveniva l'illecita coltivazione, quale elemento che inciderebbe in senso negativo sul pericolo di reiterazione criminosa, è allegazione difensiva meramente assertiva, che non trova riscontro nell'ordinanza impugnata e si pone, peraltro, in contrasto con il contenuto della memoria difensiva depositata all'udienza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA], nella quale si deduceva solo che il capannone era in sequestro e non se ne menzionava lo smantellamento.

Risulta, infine, del tutto generica e priva di confronto con le complessive argomentazioni del Tribunale, la doglianza relativa alla ritenuta sussistenza del pericolo di fuga.

3. Il quinto motivo ed il sesto motivo di ricorso sono inammissibili per genericità.

Trattasi di doglianze che lamentano, in maniera assertiva e priva di concretezza, vizi di motivazione non afferenti al percorso argomentativo del provvedimento impugnato ma derivante da provvedimenti diversi emessi nei confronti di soggetti diversi.

4. Consegue, pertanto, la declaratoria di inammissibilità del ricorso.

5. Essendo il ricorso inammissibile e, in base al disposto dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di L'Aquila visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Tribunale di L'Aquila rigettava l'istanza di riesame proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di L'Aquila in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], con la quale era stata applicata al predetto la misura cautelare della custodia in carcere in relazione ai reati di cui agli artt. 74 d.P.R. n. 309/1990 (capo 1 dell'imputazione provvisoria) e 73 d.P.R. n. 309/1990 (capo 2 dell'imputazione provvisoria). 2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore di fiducia, articolando sei motivi di seguito enunciati. Con il primo motivo deduce violazione dell'art. 74 d.P.R. n. 309/1990, vizio di motivazione e travisamento della prova. Argomenta che il Tribunale del riesame aveva fondato la partecipazione del ricorrente al sodalizio criminoso dando rilievo ai seguenti elementi: attribuzione al ricorrente di un telefono cellulare, rinvenuto in un capannone; partecipazione del predetto ad una chat Signal relativa alla gestione della coltivazione della sostanza stupefacente; presenza in auto con altri sodali in una conversazione dell'agosto 2024; la prova era stata travisata perché non era stato considerato che: il nickname del profilo Signal non presentava alcuna assonanza con il nome dell'indagato; l'indagato nei primi sei mesi dell'anno 2024 non si trovava in Italia ma in Spagna; il contesto del ritrovamento del cellulare era promiscuo e la presenza di dati personali pregressi (email della banca datate novembre/dicembre 2023 ) non provava in modo certo chi stesse usando il telefonino con messaggistica criptata in un dato momento; il presunto ruolo direttivo dell'indagato si sarebbe esplicato a mezzo di un'unica chat di gruppo. Lamenta, quindi, che l'ordinanza impugnata aveva erroneamente applicato la norma incriminatrice di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309/1990, dovendo, al più, la condotta essere qualificata come mero concorso di persone nel reato di cui al capo 2) dell'imputazione. Con il secondo motivo deduce violazione degli artt. 110 cod.pen. e 73 d.P.R. n. 309/1990 e vizio di motivazione. Argomenta che il Tribunale aveva, erroneamente e con motivazione carente, qualificato la condotta contestata come concorso punibile nel reato di coltivazione, in quanto dalle chat emergeva un ruolo di "osservatore qualificato" che esprime opinioni e non certo quello di un soggetto che impartisce ordini o prende decisioni operative vincolanti.Con il terzo motivo deduce violazione di norma processuale ed omessa motivazione in relazione ad uno specifico motivo di gravame. Argomenta che il Tribunale aveva omesso di motivare su uno specifico motivo di gravame, contenuto nella memoria difensiva; in particolare, la difesa del ricorrente aveva censurato l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari per vizio di logicità e mancata prova perché la valutazione della partecipazione al reato associativo del [OSCURATO:PERSONA] era stata desunta dagli stessi elementi utilizzati per contestare il reato di coltivazione di sostanza stupefacente. Con il quarto motivo deduce violazione degli artt. 274 e 275 cod.proc.pen. e vizio di motivazione. Lamenta che il Tribunale aveva ritenuto la sussistenza delle esigenze cautelari (pericolo di reiterazione e pericolo di fuga) con motivazione apparente, astratta e non individualizzata ed aveva omesso qualsiasi valutazione sulle misure non custodiali in violazione del principio di proporzionalità e della gradualità della misura cautelare. Con il quinto motivo deduce vizio di motivazione per utilizzo di struttura argomentativa seriale. Lamenta che il Tribunale del riesame aveva espresso una motivazione seriale rispetto ad altri provvedimenti emessi in pari data rispetto all'ordinanza impugnata, con evidente copia e incolla ed utilizzo di macro motivazione standardizzata in ordine al reato associativo, ai reati-fine ed alle esigenze cautelari, senza reale integrazione critica tra il quadro generale e la posizione specifica. Con il sesto motivo deduce vizio di motivazione per utilizzo di argomentazioni stereotipate e cumulativa e mancata individualizzazione della valutazione cautelare ex art. 292, comma 2, lett c) cod.proc.proc. Chiede, pertanto, l'annullamento della ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. I primi tre motivi di ricorso, che si trattano congiuntamente in quanto tutti afferenti alla sussistenza della gravità indiziaria, sono inammissibili. Va ricordato che il ricorso per cassazione avverso i provvedimenti relativi all'applicazione di misure cautelari personali è ammissibile soltanto se denunci la violazione di specifiche norme di legge, ovvero la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento, secondo i canoni della logica ed i principi di diritto, ma non anche quando proponga censure che riguardano la ricostruzione dei fatti ovvero si risolvono in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (Sez.2, n.9212 del 02/02/2017, Rv.269438; Sez. 5, n. 46124 del 8/10/2008, Pagliaro, Rv. 241997; Sez.6, n. 11194 del 8/03/2012, Lupo, Rv. 252178). Sono, pertanto, inammissibili le censure che, pur formalmente investendo la motivazione, si risolvano nella prospettazione di una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito, dovendosi in sede di legittimità accertare unicamente se gli elementi di fatto sono corrispondenti alla previsione della norma incriminatrice. Va, poi, precisato che la giurisprudenza di questa Corte si è da tempo consolidata nell'affermare che in tema di misure cautelari personali, per gravi indizi di colpevolezza ai sensi dell'art. 273 cod.proc.pen., devono intendersi tutti quegli elementi a carico, di natura logica o rappresentativa che - contenendo in nuce tutti o soltanto alcuni degli elementi strutturali della corrispondente prova - non valgono, di per sè, a provare oltre ogni dubbio la responsabilità dell'indagato e tuttavia consentono, per la loro consistenza, di prevedere che, attraverso la futura acquisizione di ulteriori elementi, saranno idonei a dimostrare tale responsabilità, fondando nel frattempo una qualificata probabilità di colpevolezza (Sez. U, n. 11 del 21/04/1995, Rv. 202002; Sez. 2, n. 28865 del 14/06/2013, Rv.256657; Sez.2, n.12851 del 07/12/2017,dep.20/03/2018, Rv.272687). La funzione di legittimità, dunque, è limitata alla verifica della adeguatezza del ragionamento e della valutazione adottata nel provvedimento sottoposto al suo esame, che deve manifestare con chiarezza ed esaustività quale argomentazione critica lo abbia sorretto nel pervenire alla ricostruzione dei fatti, tenendo conto di tutti gli elementi, sia contro che a favore del soggetto sottoposto al suo esame (Sez.6, n 40609 del 01/10/2008, Rv.241214; Sez.6, n. 18190 del 04/04/2012, Rv.253006; Sez.6,n. 27928 del 14/06/2013, Rv.256262). Nella specie, il Collegio cautelare riteneva sussistente la gravità indiziaria del contestato reato associativo, con adeguata motivazione, richiamando ed esaminando il compendio probatorio (risultanze delle attività di intercettazione telefoniche e degli audio-video ambientali, servizi di osservazione diretta e di sorveglianza video esterni, acquisizione di tabulati e tracciati GPS, analisi di telefoni sequestrati, sequestri di ingenti quantitativi di sostanza stupefacente) comprovante l'esistenza di una associazione criminosa, costituita da soggetti per lo più di nazionalità albanese (anche legati da vincoli di parentela), dedita ad una continuativa e sistematica attività di produzione e commercio di considerevoli quantitativi di plurime sostanze stupefacenti, anche con connessa attività di coltivazione di marijuana (sequestro del 29/02/2024 di 421,60 Kg di marijuana in un capannone sito in [OSCURATO:PERSONA]); l'attività illecita organizzata era dotata di strutture, luoghi e mezzi (basi logistiche, appartamenti, strumenti di comunicazione, plurimi veicoli, capannone per la coltivazione della sostanza stupefacente) per il perseguimento del fine comune. Al sodalizio criminoso partecipavano numerosi sodali, con specifici ruoli all'interno del gruppo associativo, tra i quali anche l'attuale ricorrente [OSCURATO:PERSONA], quale gestore dell'attività di coltivazione, costituente una delle più importanti risorse dell'associazione criminosa; gli elementi indiziari comprovanti la consapevole partecipazione del [OSCURATO:PERSONA] al sodalizio criminoso erano costituiti dal rinvenimento e sequestro, presso il capannone ove veniva svolta l'illecita attività di coltivazione, di un telefono in uso al predetto, dalla partecipazione dello stesso ad una chat del febbraio 2024, condotta in lingua albanese, mediante l'applicazione Signal, con altri due soggetti, tra cui il coindagato [OSCURATO:PERSONA] e relativa alla gestione della coltivazione di marijuana (in tale chat si discuteva della coltivazione, raccolta e preparazione della sostanza, di alloggi per i coltivatori) e dal contenuto di intercettazioni e videoriprese dell'agosto 2024. La gestione da parte del [OSCURATO:PERSONA] dell'attività di coltivazione della sostanza stupefacente, attività apprezzabile come effettivo e operativo contributo all'esistenza e al rafforzamento dell'associazione, comprovava la condotta di attiva partecipazione, consapevole e volontaria, in modo stabile e permanente, alla realizzazione del programma criminoso. La motivazione espressa dal Tribunale è congrua e non manifestamente illogica e si sottrae, pertanto, al sindacato di legittimità. Va ricordato che per la configurabilità della condotta di partecipazione ad un'associazione finalizzata al traffico illecito di stupefacenti non è richiesto un atto di investitura formale, ma è necessario che il contributo dell'agente risulti funzionale per l'esistenza stessa dell'associazione in un dato momento storico (Sez.3,n.22124 del 29/04/2015, Rv. 263662 - 01; Sez.4,n.51716 del 16/10/2013, Rv. 257905 - 01); è, quindi, indispensabile la volontaria e consapevole realizzazione di concrete attività funzionali, apprezzabili come effettivo e operativo contributo all'esistenza e al rafforzamento dell'associazione (Sez.6, n.34563 del 17/07/2019, Rv. 276692-01). Non coglie, quindi, nel segno la deduzione difensiva, secondo cui la condotta del [OSCURATO:PERSONA] configurerebbe un concorso di persone di persone nel reato continuato di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. Va ricordato che l'elemento aggiuntivo e distintivo del delitto di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990, rispetto alla fattispecie del concorso di persone nel reato continuato di detenzione e spaccio di stupefacenti, va individuato nel carattere dell'accordo criminoso, avente ad oggetto la commissione di una serie non preventivamente determinata di delitti e nella permanenza del vincolo associativo nonchè nell'esistenza di una organizzazione che consenta la realizzazione concreta del programma criminoso (Sez.6 n. 17467 del 21/11/2018, dep.23/04/2019, Rv.275550 - 01), elementi, nella specie, tutti ricorrenti. A fronte di un percorso argomentativo congruo, non manifestamente illogico ed in linea con i principi di diritto succitati, il ricorrente propone censure in fatto, orientate a sollecitare un riesame delle risultanze istruttorie, precluso in sede di legittimità. Infine, inammissibile per genericità è la doglianza mossa con il terzo motivo di ricorso, in quanto meramente assertiva e priva di confronto critico con le argomentazioni del Tribunale, il quale ha dato atto della presentazione della memoria difensiva del ricorrente ed illustrato adeguatamente, attraverso il complessivo percorso argomentativo summenzionato, le ragioni poste a fondamento della ritenuta sussistenza della gravità indiziaria in ordine al contestato reato associativo. 2. Il quarto motivo di ricorso è manifestamente infondato. Secondo la pacifica giurisprudenza di questa Suprema Corte, la disciplina di cui all'art. 275 comma 3 cod.proc.pen. stabilisce, rispetto ai soggetti raggiunti da gravi indizi di colpevolezza per uno dei delitti ivi considerati- tra i quali è ricompreso il contestato delitto di cui all'art. 74 d.P.R. 309/90 -, una duplice presunzione relativa, quanto alla sussistenza delle esigenze cautelari (an della cautela) e alla scelta della misura (quomodo della cautela). In presenza di tali reati, come rammentato dal Giudice delle Leggi (cfr. sentenza 231 del 2011), il Giudice deve considerare sussistenti le esigenze cautelari ( e l'adeguatezza della carcerazione cautelare) ove non consti la prova della loro mancanza, secondo uno schema di prova di tipo negativo e secondo un modello che, sul piano pratico, si traduce in una marcata attenuazione dell'obbligo di motivazione dei provvedimenti applicativi della custodia cautelare in carcere che si traduce nell'onere di dar semplicemente atto dell'inesistenza di elementi idonei a vincere la presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari; solo nel caso in cui l'indagato abbia allegato elementi di segno contrario, l'obbligo motivazionale diviene più pregnante in quanto il Giudice sarà tenuto a giustificare la ritenuta inidoneità degli stessi a superare la presunzione. Costituisce, infatti, consolidato principio di diritto che qualora sia stata applicata la misura della custodia in carcere per uno dei delitti indicati nell'art. 275, comma terzo, cod. proc. pen. e il giudice di merito non ritenga di poter superare la presunzione relativa, su di lui incombe solo l'obbligo di dare atto dell'inesistenza di elementi idonei a vincere tale presunzione, mentre l'obbligo di motivazione è imposto e diventa più oneroso nell'ipotesi in cui l'indagato o la sua difesa abbiano evidenziato elementi idonei a dimostrare l'insussistenza di esigenze cautelari e/o abbiano allegato, o anche solo dedotto l'esistenza ex actis di elementi specifici, in relazione al caso concreto, dai quali risulti che le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con altre misure (Sez. U, n. 16 del 05/10/1994, Demitry, Rv. 199387, Sez. 3, n. 1488 del 10/12/2013, dep.15/01/2014, Rv. 258017; Sez.3, n.48706 del 25/11/2015, Ry.266029; Sez.3, n.33037 del 15/07/2015, Rv.264190; Sez.6, n.53028 del 06/11/2017, Ry.271576). Nella specie, il Tribunale ha ritenuto sussistente il pericolo attuale e concreto di reiterazione criminosa ed adeguata la misura applicata, ritenendo, in sostanza, non superate le presunzioni relative di cui all'art. 275, comma 3, cod.proc.pen., in assenza di elementi contrari, ed evidenziando anche specifici elementi confermativi (quali il carattere professionale della condotta partecipativa, l'entità dell'impegno profuso nell'attività illecita e l'assenza di un'occupazione lecita), così assolvendo adeguatamente all'obloliAo motivazionale. 414,- La circostanza dello ìzilltIDID del capannone, ove avveniva l'illecita coltivazione, quale elemento che inciderebbe in senso negativo sul pericolo di reiterazione criminosa, è allegazione difensiva meramente assertiva, che non trova riscontro nell'ordinanza impugnata e si pone, peraltro, in contrasto con il contenuto della memoria difensiva depositata all'udienza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA], nella quale si deduceva solo che il capannone era in sequestro e non se ne menzionava lo smantellamento. Risulta, infine, del tutto generica e priva di confronto con le complessive argomentazioni del Tribunale, la doglianza relativa alla ritenuta sussistenza del pericolo di fuga. 3. Il quinto motivo ed il sesto motivo di ricorso sono inammissibili per genericità. Trattasi di doglianze che lamentano, in maniera assertiva e priva di concretezza, vizi di motivazione non afferenti al percorso argomentativo del provvedimento impugnato ma derivante da provvedimenti diversi emessi nei confronti di soggetti diversi. 4. Consegue, pertanto, la declaratoria di inammissibilità del ricorso. 5. Essendo il ricorso inammissibile e, in base al disposto dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
Sentenza Cassazione n. 41679/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris