CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 3 giugno 2026
Cassazione n. 17627/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
icorrente –contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente -avverso la sentenza della CORTE D'[OSCURATO:PERSONA] n. 84/2024depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA];udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 08/04/2026 dalCONSIGLIERE [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 8102/2024Numero sezionale 862/2026Numero di raccolta generale 17627/2026Data pubblicazione 03/06/20261. Con atto di citazione del 16.07.2007, [OSCURATO:PERSONA] in giudizio, davanti al Tribunale di Messina, AlessandroAntonuccio, titolare della ditta Resart, chiedendo la risoluzionecontratto di appalto concluso con il convenuto, nonché per ottenere larestituzione delle somme corrisposte dall’attore (€. 15.400,00),lamentando la mancata esecuzione dei lavori di appalto.A sostegno della sua pretesa, esponeva [OSCURATO:PERSONA] di avere affidatoall’impresa di Antonuccio i lavori per la ristrutturazione di un edificio disua proprietà sito in Messina, adibito a civile abitazione e di avereffettuato un bonifico bancario di €. 15.400,00; si doleva, quindi, delfatto che l'appaltatore aveva limitato il proprio intervento ad un lavorodi pulizia del giardino antistante l'immobile senza aver dato inizio ailavori commissionati, successivamente affidati ad altra impresa.Nel corso del giudizio di primo grado l’Antonuccio veniva dichiaratofallito dal Tribunale di Barcellona P.G., con sentenza del 05.10.2009.Il Tribunale di Messina, con sentenza del 14.03.2018, accoglievala domanda attorea, condannando il convenuto alla restituzione dellesomme ricevute dal committente.2. La pronuncia di primo grado veniva impugnata da AlessandroAntonuccio, rientrato in bonis il 22.12.2016 nel corso del giudizio diprimo grado, innanzi alla Corte di Appello di Messina la quale, consentenza n. 84/2024, dichiarava ritualmente costituito nel giudizio diprimo grado [OSCURATO:PERSONA], dichiarato invece contumace dalprimo giudice; confermava nel resto la sentenza impugnata.A sostegno della sua decisione, osservava la Corte di merito (perquanto ancora qui di interesse):- nella vicenda in esame parte appellante non ha posto aconoscenza delle altre parti l’intervenuta causa di interruzione delprocesso per sopravvenuta dichiarazione di fallimento, né ha allegatoNumero registro generale 8102/2024Numero sezionale 862/2026Numero di raccolta generale 17627/2026Data pubblicazione 03/06/2026quando la controparte avrebbe avuto la conoscenza legale, ovveroeffettiva, dell’intervenuto fallimento, nulla risultando dai verbali dicausa;- ne consegue che il termine per la riassunzione del processo avantial curatore fallimentare non è mai neanche decorso;- con l’avvenuta chiusura del fallimento per insufficienza di attivogià nel corso del giudizio di primo grado (22.12.2016), e la cessazionedell’incarico al curatore, è venuta meno la necessità di taleadempimento, essendo venuto meno l’interesse alla riassunzioneavanti al curatore per espressa e consapevole omissione dell’appellantedi portarne conoscenza legale alle parti del processo e agli stessi organidella procedura, e di tale scelta processuale non può dolersi;- ne consegue che è infondato il motivo di gravame con il qualel’appellante invoca la nullità di tutta l'attività processuale di primogrado successiva alla dichiarazione di fallimento, in quantoasseritamente svolta in violazione dell'art. 43 l. fall.;3. Avverso la suddetta pronuncia [OSCURATO:PERSONA] ricorso per Cassazione affidandolo a due motivi.[OSCURATO:PERSONA] con controricorso illustrato damemoria.La causa veniva chiamata all’adunanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA]. Ritenutala necessità di acquisire i fascicoli d’ufficio di primo grado (RG N.4988/200/) e del grado di appello (RG N. 306/2018), il Collegiodisponeva il rinvio a nuovo ruolo.La causa è stata, quindi, chiamata all’adunanza cameraledell’[OSCURATO:DATA_NASCITA].RAGIONI DELLA DECISIONEPreliminarmente, deve essere disattesa l’eccezione diinammissibilità ed improcedibilità del ricorso, in quanto proposto da[OSCURATO:PERSONA] registro generale 8102/2024Numero sezionale 862/2026Numero di raccolta generale 17627/2026Data pubblicazione 03/06/2026soggetto dichiaratosi non più esistente, sollevata nel controricorso eribadita in memoria da [OSCURATO:PERSONA].Come correttamente rilevato dalla Corte d’Appello, nell’ipotesi diimpresa individuale – come quella di cui al caso in esame - il centro diimputazione degli interessi è unico, e corrisponde alla persona fisicatitolare, [OSCURATO:PERSONA] (sul punto, per tutte: Cass. Sez. 1,Ordinanza n. 1466 del 18/01/2019 -Rv. 652407 - 01).Tanto chiarito, si possono ora esaminare i motivi di ricorso.1. Con il primo motivo si deduce nullità della sentenza/motivazioneapparente in violazione dell’art. 111, comma 6, Cost., dell’art. 112c.p.c, dell’art. 132 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. cod. proc. civ. in relazioneall’art. 360, comma 1, nn. 3 e 4 c.p.c. Il ricorrente si duoledell’inosservanza del principio della corrispondenza tra chiesto e ilpronunciato, non essendosi la Corte territoriale espressa sulla nullitàdegli atti di istruttoria compiuti in primo grado, nonostantel’intervenuta dichiarazione di fallimento e automatica interruzione delprocedimento. A giudizio del ricorrente, in sentenza sarebbe statoconfuso il problema (peraltro ormai risolto dalla Suprema Corte dilegittimità) della decorrenza del termine per la riassunzione del giudizioin ipotesi di fallimento, con l’automatismo dell’operatività dell’art. 43 l.fall., norma che attribuisce alla dichiarazione di fallimento effettointerruttivo istantaneo, non essendo richiesta per la sua operativitàalcuna dichiarazione dell’evento interruttivo del giudizio. Di contro, laCorte territoriale ha dato a detta norma una lettura ormai superataproprio con l’introduzione del comma 3 dell’art. 43 l. fall., rilevante nelcaso di specie, in tal modo facendo ricadere sulla parte colpita dalfallimento la responsabilità della mancata interruzione del giudizio.2. Con il secondo motivo si deduce la nullità della sentenza perviolazione e falsa applicazione degli artt. 298 e 304 c.p.c., nonchéNumero registro generale 8102/2024Numero sezionale 862/2026Numero di raccolta generale 17627/2026Data pubblicazione 03/06/2026dell’art. 43 l. fall. in relazione all'art. 360, comma 1, nn. 3 e 4 c.p.c.Evidenzia il ricorrente come, a seguito della dichiarazione di fallimentointervenuta nel giudizio di primo grado, e in assenza della dichiarazionegiudiziale dell’interruzione di natura meramente dichiarativa, ilprocesso sia proseguito irritualmente, con conseguente nullità di tuttigli atti successivi all’evento interruttivo, compresa la sentenza di primogrado.I due motivi possono essere scrutinati congiuntamente, in quantoentrambi censurano la sentenza impugnata nella parte in cui non harilevato la nullità del procedimento di primo grado (e della relativasentenza) per mancata interruzione, dovuta alla sopravvenutadichiarazione di fallimento dell’odierno ricorrente.Entrambi sono infondati per le ragioni che seguono.Occorre precisare che l’automaticità dell’interruzione del processonel caso di intervenuta dichiarazione di fallimento (v. art. 43, comma3, l. fall. vigente ratione temporis, così come riformulato dall’art. 41 d.lgs. n. 5/2006) comporta unicamente - ai fini della decorrenza deltermine per la riassunzione o prosecuzione - l’irrilevanza delprovvedimento giudiziale dichiarativo dell'intervenuta interruzione(avente natura meramente ricognitiva) pronunziato successivamente(Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 27788 del 22/09/2022, Rv. 665712 - 01).Rileva, invece, sempre ai fini della decorrenza del termine per lariassunzione o prosecuzione - per evitare gli effetti di estinzione ex art.305 c.p.c. – il momento in cui la dichiarazione giudizialedell'interruzione, qualora non già conosciuta in ragione della suapronuncia in udienza ai sensi dell'art. 176, comma 2, c.p.c., è portataa conoscenza - mediante comunicazione dell'ufficio giudiziario onotifica di uno degli interessati - del curatore o delle parti processuali,indipendentemente dal fatto che queste non siano colpite dall'eventoNumero registro generale 8102/2024Numero sezionale 862/2026Numero di raccolta generale 17627/2026Data pubblicazione 03/06/2026interruttivo (e di questo ignare) oppure si tratti di tutelare la partefallita o il curatore fallimentare (il quale ha esigenza di venire aconoscenza dei giudizi a cui partecipava il soggetto fallito, al fine diriassumerli o proseguirli).Quindi, anche nella nuova formulazione dell’art. 43 l. fall., iltermine per la riassunzione o prosecuzione del giudizio decorre nondalla data dell'evento interruttivo, ma da quella in cui ciascuna parteha avuto conoscenza legale dell'interruzione e, quindi, dalla suadichiarazione se pronunciata in udienza o, altrimenti, dalla suanotificazione da uno degli interessati o comunicazione dell’ufficiogiudiziario (Cass. Sez. U, n. 12154 del 07/05/2021, Rv. 661210 - 01;conf. ex multis: Sez. 1, n. 22714 del 06/08/2025, Rv. 675484 – 01;Sez. 3, n. 322 del 05/01/2024, Rv. 670323 – 01; Sez. 1, n. 15004 del29/05/2024, Rv. 671345 – 01; Sez. 1, n. 18285 del 04/07/2024, Rv.671667 - 01).Il principio sopra riportato, richiamato nella sentenza impugnata,è volto ad uniformare, per tutte le parti del processo, la decorrenza deltermine per la riassunzione, svincolandola da una concreta indagine inordine alla conoscenza che tali parti abbiano in altro modo avutodell’evento interruttivo, rapportandola alla declaratoria d’interruzionepronunciata dal giudice (ovvero alla sua successivanotificazione/comunicazione).Quindi, fino a detti momenti, nessun termine per la riassunzionepuò iniziare a decorrere, ed è pertanto esclusa la possibilità diestinzione del giudizio.Ciò, lungi dallo smentire l’automaticità dell’effetto interruttivo -posto che il giudice può addivenire alla dichiarazione di interruzione delprocedimento per il solo fatto di essere venuto a conoscenza dellasopravvenuta procedura fallimentare, a prescindere da unaNumero registro generale 8102/2024Numero sezionale 862/2026Numero di raccolta generale 17627/2026Data pubblicazione 03/06/2026canalizzazione di quella conoscenza per iniziativa del difensore delfallito, ex art. 300, comma 1, c.p.c. - riconduce la conoscenza dellacausa interruttiva ex art. 43 l. fall. proprio al processo incisodall'interruzione stessa, derivando dalla pronuncia dichiarativa delgiudice l'identica certezza del nesso tra l'evento e i suoi effetti,simmetricamente per curatore e parte che non ne sia colpita; tanto,beninteso, per il curatore, a patto che il provvedimento gli sia notificatoa cura di chi abbia interesse a far consumare il prima possibile iltermine, ovvero gli sia comunicato dallo stesso ufficio (Cass. n. 18285del 2024, cit.).Per quanto sopra precisato, dunque, la Corte territoriale non haconfuso la questione della decorrenza del termine per la riassunzionedel giudizio in ipotesi di fallimento, con l’automatismo di operativitàdell’art. 43 l. fall. predicato dall’allora appellante, limitandosi semmaia ribadire quanto già affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte, eprecisato in seguito da una giurisprudenza costante di legittimità, inmerito al rapporto tra automaticità degli effetti interruttivi rispetto alladichiarazione di fallimento e la certezza di detti effetti rispetto al dirittodi difesa di tutte le parti coinvolte nel giudizio travolto dall’apertura diun fallimento.Senonché, nel caso che ci occupa, in data 05.10.2009 – nel corsodel giudizio di primo grado - è stato aperto il fallimento della dittaconvenuta, destinataria degli atti del procedimento, senza che l’eventointerruttivo automatico ex art. 43, terzo comma, l. fall., fosse mai statodichiarato in giudizio, con la conseguenza che le notifiche effettuateall’impresa, presso lo studio del difensore domiciliatario –perfezionatesi senza che mai sia stata rilevata la sopravvenienza delfallimento, evento non opposto dal domiciliatario – sono nulle.Numero registro generale 8102/2024Numero sezionale 862/2026Numero di raccolta generale 17627/2026Data pubblicazione 03/06/2026La questione della mancata interruzione del procedimento erastata posta in appello da Antonuccio, ed era stata rigettata in quanto igiudici di seconde cure avevano escluso un interesse alla riassunzioneavanti al curatore «per espressa e consapevole omissionedell’appellante di portarne conoscenza legale alle parti del processo eagli stessi organi della procedura, e di tale scelta processuale non puòdolersi» (v. sentenza p. 7, 5° capoverso).Tale statuizione esclude, innanzitutto, la violazione dell’art. 112c.p.c. lamentata nel primo mezzo di gravame, essendosi la Corteterritoriale espressa sulla nullità degli atti di istruttoria compiuti inprimo grado, negandone la sussistenza (v. sentenza, pagg. 6-7), senzacontare che il vizio di omessa pronuncia non può riguardare un pretesoerrore processuale (Cass. n. 321/2016).Inoltre, ritiene il Collegio di condividere quanto sostenuto dallaCorte d’Appello. Invero, anche a voler ritenere che la prosecuzione delgiudizio, nonostante l’intervenuto fallimento, abbia determinato lanullità relativa degli atti successivi, a causa del fatto che quegli atti nonpotevano essere compiuti, dovendo invece il procedimento essereinterrotto, tuttavia, l'omessa declaratoria di interruzione del processocomporta la nullità relativa degli atti successivi che va fatta valere dallaparte interessata, da identificarsi nella curatela fallimentaredell’impresa individuale di [OSCURATO:PERSONA] (Cass. Sez. 3,Ordinanza n. 9649 del 13/04/2025, Rv. 674665 – 01). La prosecuzionedel corso del processo, nonostante l’intervenuta dichiarazione difallimento implica la nullità di tutti gli atti successivi e della sentenza,secondo la previsione regolata negli artt. 298 e 304 c.p.c. e inquadratanella categoria delle a nullità relative, soggetta alla disciplina dell'art.157 c.p.c., pertanto non rilevabile d'ufficio ed eccepibile solo dalla partenel cui interesse sono poste le norme in tema di interruzione, ossiaNumero registro generale 8102/2024Numero sezionale 862/2026Numero di raccolta generale 17627/2026Data pubblicazione 03/06/2026dalla parte colpita dall'evento interruttivo (Cass. n. 9549 del 2025, cit.;Sez. U., 12154/2021, cit.).Peraltro, dal fascicolo d’ufficio di primo grado acquisito agli atti daquesta Corte, la mancanza di interesse della parte processualedichiarata fallita emerge proprio con riferimento all’attività istruttoriadi cui, oggi, si deduce la nullità. Si osserva che, nel verbale dell’udienzadi primo grado del 29.04.2009 (tenutasi prima, cioè, della pronuncia difallimento) si legge che le parti concordemente chiedevanol’ammissione dei mezzi di prova, come articolati in atti di causa;sull’istanza, il Tribunale di Messina scioglieva positivamente la riservacon provvedimento datato 23.12.2010, quindi successivo alladichiarazione di fallimento (del 05.10.2009). Neanche in quellaoccasione l’odierno ricorrente aveva prospettato il pregiudizioderivante dall’ammissione dei mezzi di prova in costanza dellaprocedura fallimentare e stante l’automatica interruzione delprocedimento qui in esame.Anche ponendosi nella prospettiva della parte ritornata in bonis,quindi, trova comunque applicazione il principio costantementeenunciato da questa Corte, a mente del quale la deduzione dellaviolazione di norme processuali non tutela l’interesse all’astrattaregolarità dell’attività giudiziaria, ma soltanto l’eliminazione delconcreto pregiudizio arrecato al diritto di difesa o all’esito del processo;ne consegue che la censura è, di regola, inammissibile ove la parte nonalleghi e dimostri la specifica lesione subita, salvo i casi in cui laviolazione abbia determinato in modo immediatamente evidente lasoppressione di facoltà difensive essenziali (ex multis: in materia diopposizione agli atti esecutivi: Sez. 3, n. 903 del 09/01/2024, Rv.669741 - 01; Sez. U., n. 36596 del 25/11/2021; Sez. 1, ordinanza n.15037 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], Rv. 649558 – 01, in motivaz. punto 8; in temaNumero registro generale 8102/2024Numero sezionale 862/2026Numero di raccolta generale 17627/2026Data pubblicazione 03/06/2026di omesso mutamento del rito: Cass. n. 1448 del 27/01/2015, Rv.633965 - 01). Sì che, nel caso concreto, l’errore processuale permancata interruzione del giudizio di primo grado non dà luogo a nullitàdell’intero procedimento, non essendo stato indicato uno specificopregiudizio processuale.In definitiva, il Collegio rigetta il ricorso nel suo complesso.Le spese seguono la soccombenza come da dispositivo.Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio2013, stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell'art.13, comma 1-quater d.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza deipresupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, diun ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previstoper il ricorso, a norma dell’art. 13, comma 1-bis, del d.P.R. n. 115 del2002, se dovuto. P.Q.MLa Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso;condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del giudiziodi legittimità, in favore del controricorrente, che liquida in €. 2.200,00per compensi, oltre ad €. 200,00 per esborsi e agli accessori di leggenella misura del 15%, IVA e CPA.Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater d.P.R. n. 115 del 2002,sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte delricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello previsto per il ricorso, a norma dell’art. 13, comma 1-bis, deld.P.R. n. 115 del 2002, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della SecondaSezione Civile, l’8 aprile 2026.Il PresidenteGiuseppe Grasso