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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 12 febbraio 2026

Cassazione n. 32108/2026

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in Romania il 28/11/1988avverso la sentenza del 12/02/2026 del Giudice per l’udienza preliminare delTRIBUNALE di BERGAMOudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];rilevato che il presente procedimento è stato trattato con il rito “de plano”;[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Con sentenza resa in data 12 febbraio 2026 ex art. 444 cod. proc. pen. ilGiudice per l’udienza preliminare del Tribunale di Bergamo, per quel che quiinteressa, applicava agli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] lapena concordata di anni due e mesi due di reclusione ed euro 2.400,00 di multaciascuno in relazione ai reati di tentata estorsione pluriaggravata in concorso edanneggiamento in concorso.2.

Avverso detta sentenza proponevano ricorso per cassazione, con distintil’annullamento.2.1.

La difesa di [OSCURATO:PERSONA] articolava un unico motivodi doglianza con il quale deduceva inosservanza dell’art. 129 cod. proc. pen. emancanza di motivazione, assumendo che sussistevano le condizioni perpronunciare sentenza di proscioglimento nei confronti dell’imputato, nonrisultando pienamente provata la responsabilità penale del medesimo, e che ilG.U.P. aveva omesso al riguardo qualsivoglia motivazione.2.2.

La difesa di [OSCURATO:PERSONA] articolava un unico motivo didoglianza con il quale deduceva violazione degli artt. 629, 612 e 43 cod. pen. e417, 521 e 522 cod. proc. pen. in relazione all’art. 448, comma 2-bis cod. proc.pen.Assumeva che era errata la qualificazione giuridica del fatto, deducendo cheil [OSCURATO:PERSONA] era rimasto estraneo a qualsivoglia azione violenta o minacciosa neiconfronti della vittima idonea ad integrare il delitto di estorsione e che non erastata dimostrata la consapevolezza in capo al ricorrente dell’inesistenza delcredito in relazione al quale questi aveva svolto un’attività stragiudiziale diintimazione ad adempiere.Deduceva, inoltre, che la sentenza impugnata non aveva argomentato inalcun modo in relazione alle ragioni per le quali il [OSCURATO:PERSONA] dovesse essereconsiderato un concorrente morale nel contestato reato di tentata estorsione.Assumeva che il disallineamento fra l’imputazione, che postulava laconsapevolezza in capo al ricorrente dell’inesistenza del credito, e lamotivazione, che taceva al riguardo, era macroscopico.3.

Il ricorso proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] èinammissibile per essere l’unico motivo generico.Ed invero, secondo il consolidato orientamento del Giudice di legittimità,condiviso da questo Collegio, nel giudizio definito ex art. 444 cod. proc. pen. èinammissibile per genericità l'impugnazione nella quale sia stata lamentata lamancata verifica o comunque l'omissione di motivazione in ordine allasussistenza di cause di non punibilità, ove la censura non sia accompagnatadalla indicazione specifica delle ragioni che avrebbero dovuto imporre al giudicel'assoluzione o il proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. (v., exmultis, Sez. 6, n. 250 del 30/12/2014, dep. 2015, Barzi, Rv. 261802 – 01;nella specie, relativa ad un patteggiamento per illecita detenzione di sostanzestupefacenti, il ricorrente aveva genericamente dedotto l'assenza ed illogicitàdella motivazione in ordine all'esclusione dell'immediato proscioglimento aisensi degli artt. 129 cod. proc. pen. e 75 d.P.R. n. 309 del 1990).Nel caso di specie la deduzione del ricorrente secondo la quale il giudice nonavrebbe valutato l’applicabilità dell’art. 129 cod. proc. pen. non risulta sorrettada alcuna argomentazione specifica; di qui la sua inammissibilità.4.

Il ricorso proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] è del pariinammissibile per essere l’unico motivo non consentito.Ed invero, a mente del disposto di cui all’art. 448, comma 2-bis, cod. proc.pen. avverso la sentenza emessa ex art. 444 cod. proc. pen. il pubblicoministero e l’imputato possono proporre ricorso per cassazione solo per motivisentenza, all’erronea qualificazione giuridica del fatto e all’illegalità della pena odella misura di sicurezza.Occorre precisare che, secondo il consolidato orientamento del Giudice dilegittimità, condiviso da questo Collegio, in tema di applicazione della pena surichiesta delle parti, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensidell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., l'erronea qualificazione giuridica delfatto contenuto in sentenza è limitata ai soli casi di errore manifesto,configurabile quando tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza esenza margini di opinabilità, palesemente eccentrica rispetto al contenuto delcapo di imputazione (v., ex multis, Sez. 2, n. 14377 del 31/03/2021, Paolino,Rv. 281116 – 01; in applicazione del principio la Corte ha annullato senza rinviola sentenza impugnata che aveva erroneamente qualificato come furtoaggravato un fatto che, sulla base del capo di imputazione e della motivazionedella sentenza, doveva qualificarsi invece quale tentativo di rapina impropriaaggravata).La verifica sul punto, dunque, deve essere compiuta esclusivamente sullabase del capo di imputazione, con conseguente inammissibilità della denuncia dierrori valutativi che non risultino evidenti dal testo del provvedimentoimpugnato.In ragione dei principi indicati, nel caso di specie l’esame del contenuto delcapo d’imputazione e della motivazione della sentenza impugnata non rivela lamanifesta erroneità della qualificazione giuridica del fatto descrittonell’imputazione considerato che la assunta estraneità del [OSCURATO:PERSONA] a condotteviolente o minacciose nei confronti della vittima e la dedotta assenza dielementi tali da far ritenere il ricorrente un concorrente morale nella tentataestorsione richiederebbero di necessità un accertamento istruttorio che risultalogicamente incompatibile con il concetto di errore manifesto.5.

Alla stregua di tali rilievi i ricorsi devono, dunque, essere dichiaratiinammissibili; i ricorrenti devono, pertanto, essere condannati, ai sensi dell’art.616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento.

In virtù dellestatuizioni della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186,e considerato che non vi è ragione di ritenere che i ricorsi siano stati presentatisenza “versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”,deve, altresì, disporsi che i ricorrenti versino, ciascuno, la somma, determinatain via equitativa, di tremila euro in favore della cassa delle ammende.

P.Q.MDichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delleammende.Così deciso il 11/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMichele [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
in Romania il 28/11/1988avverso la sentenza del 12/02/2026 del Giudice per l’udienza preliminare delTRIBUNALE di BERGAMOudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];rilevato che il presente procedimento è stato trattato con il rito “de plano”;[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Con sentenza resa in data 12 febbraio 2026 ex art. 444 cod. proc. pen. ilGiudice per l’udienza preliminare del Tribunale di Bergamo, per quel che quiinteressa, applicava agli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] lapena concordata di anni due e mesi due di reclusione ed euro 2.400,00 di multaciascuno in relazione ai reati di tentata estorsione pluriaggravata in concorso edanneggiamento in concorso.2. Avverso detta sentenza proponevano ricorso per cassazione, con distintil’annullamento.2.1. La difesa di [OSCURATO:PERSONA] articolava un unico motivodi doglianza con il quale deduceva inosservanza dell’art. 129 cod. proc. pen. emancanza di motivazione, assumendo che sussistevano le condizioni perpronunciare sentenza di proscioglimento nei confronti dell’imputato, nonrisultando pienamente provata la responsabilità penale del medesimo, e che ilG.U.P. aveva omesso al riguardo qualsivoglia motivazione.2.2. La difesa di [OSCURATO:PERSONA] articolava un unico motivo didoglianza con il quale deduceva violazione degli artt. 629, 612 e 43 cod. pen. e417, 521 e 522 cod. proc. pen. in relazione all’art. 448, comma 2-bis cod. proc.pen.Assumeva che era errata la qualificazione giuridica del fatto, deducendo cheil [OSCURATO:PERSONA] era rimasto estraneo a qualsivoglia azione violenta o minacciosa neiconfronti della vittima idonea ad integrare il delitto di estorsione e che non erastata dimostrata la consapevolezza in capo al ricorrente dell’inesistenza delcredito in relazione al quale questi aveva svolto un’attività stragiudiziale diintimazione ad adempiere.Deduceva, inoltre, che la sentenza impugnata non aveva argomentato inalcun modo in relazione alle ragioni per le quali il [OSCURATO:PERSONA] dovesse essereconsiderato un concorrente morale nel contestato reato di tentata estorsione.Assumeva che il disallineamento fra l’imputazione, che postulava laconsapevolezza in capo al ricorrente dell’inesistenza del credito, e lamotivazione, che taceva al riguardo, era macroscopico.3. Il ricorso proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] èinammissibile per essere l’unico motivo generico.Ed invero, secondo il consolidato orientamento del Giudice di legittimità,condiviso da questo Collegio, nel giudizio definito ex art. 444 cod. proc. pen. èinammissibile per genericità l'impugnazione nella quale sia stata lamentata lamancata verifica o comunque l'omissione di motivazione in ordine allasussistenza di cause di non punibilità, ove la censura non sia accompagnatadalla indicazione specifica delle ragioni che avrebbero dovuto imporre al giudicel'assoluzione o il proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. (v., exmultis, Sez. 6, n. 250 del 30/12/2014, dep. 2015, Barzi, Rv. 261802 – 01;nella specie, relativa ad un patteggiamento per illecita detenzione di sostanzestupefacenti, il ricorrente aveva genericamente dedotto l'assenza ed illogicitàdella motivazione in ordine all'esclusione dell'immediato proscioglimento aisensi degli artt. 129 cod. proc. pen. e 75 d.P.R. n. 309 del 1990).Nel caso di specie la deduzione del ricorrente secondo la quale il giudice nonavrebbe valutato l’applicabilità dell’art. 129 cod. proc. pen. non risulta sorrettada alcuna argomentazione specifica; di qui la sua inammissibilità.4. Il ricorso proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] è del pariinammissibile per essere l’unico motivo non consentito.Ed invero, a mente del disposto di cui all’art. 448, comma 2-bis, cod. proc.pen. avverso la sentenza emessa ex art. 444 cod. proc. pen. il pubblicoministero e l’imputato possono proporre ricorso per cassazione solo per motivisentenza, all’erronea qualificazione giuridica del fatto e all’illegalità della pena odella misura di sicurezza.Occorre precisare che, secondo il consolidato orientamento del Giudice dilegittimità, condiviso da questo Collegio, in tema di applicazione della pena surichiesta delle parti, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensidell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., l'erronea qualificazione giuridica delfatto contenuto in sentenza è limitata ai soli casi di errore manifesto,configurabile quando tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza esenza margini di opinabilità, palesemente eccentrica rispetto al contenuto delcapo di imputazione (v., ex multis, Sez. 2, n. 14377 del 31/03/2021, Paolino,Rv. 281116 – 01; in applicazione del principio la Corte ha annullato senza rinviola sentenza impugnata che aveva erroneamente qualificato come furtoaggravato un fatto che, sulla base del capo di imputazione e della motivazionedella sentenza, doveva qualificarsi invece quale tentativo di rapina impropriaaggravata).La verifica sul punto, dunque, deve essere compiuta esclusivamente sullabase del capo di imputazione, con conseguente inammissibilità della denuncia dierrori valutativi che non risultino evidenti dal testo del provvedimentoimpugnato.In ragione dei principi indicati, nel caso di specie l’esame del contenuto delcapo d’imputazione e della motivazione della sentenza impugnata non rivela lamanifesta erroneità della qualificazione giuridica del fatto descrittonell’imputazione considerato che la assunta estraneità del [OSCURATO:PERSONA] a condotteviolente o minacciose nei confronti della vittima e la dedotta assenza dielementi tali da far ritenere il ricorrente un concorrente morale nella tentataestorsione richiederebbero di necessità un accertamento istruttorio che risultalogicamente incompatibile con il concetto di errore manifesto.5. Alla stregua di tali rilievi i ricorsi devono, dunque, essere dichiaratiinammissibili; i ricorrenti devono, pertanto, essere condannati, ai sensi dell’art.616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento. In virtù dellestatuizioni della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186,e considerato che non vi è ragione di ritenere che i ricorsi siano stati presentatisenza “versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”,deve, altresì, disporsi che i ricorrenti versino, ciascuno, la somma, determinatain via equitativa, di tremila euro in favore della cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delleammende.Così deciso il 11/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMichele [OSCURATO:PERSONA]
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