CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 15549/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/05/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Palermo ha confermato la sentenza del Tribunale di Palermo del 7 dicembre 2018 che aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di violazione di domicilio aggravato dalla violenza sulle cose e, applicate le circostanze attenuanti generiche prevalenti sull'aggravante e sulla recidiva specifica ed infraquinquennale, l'aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia; - che il ricorso dell'imputato, volto a censurare la mancata applicazione della scriminante dello stato di necessità, è inammissibile in quanto riproduttivo di un profilo di censura già dedotto con l'appello e disatteso dalla Corte territoriale con argomenti con i quali l'odierno ricorrente mostra di non volersi confrontare; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il