CassazionedecretoSezione 1
Cassazione n. 04925/2025
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente: ORDINANZA sul ricorso 19520-2017proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difes o da gli Avvocat i [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] TEODOROper procura in calce al ricorso; -ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’Avvocato [OSCURATO:PERSONA] per procura in calce al controricorso; -controricorrente - nonché [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA].; -intimato - e [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. e [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., nella qualità di componenti del Comitato dei creditori del [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:SOCIETA].; -intimati - avverso il DECRETO n. 396 /20 17 del [OSCURATO:PERSONA] , depositatoil [OSCURATO:DATA_NASCITA];Ric. 2017n. 19520- Sez. 1 - CC del 2 5 settembre 202 4 udita la relazione della causa svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] nell ’ adunanza in camera di consiglio del 25/9/2024. [OSCURATO:PERSONA] 1.1. Il Tribunale di Chieti, con decreto del 7.7.2017, respinse il reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA] contro il provvedimento del giudice delegato al Fallimento della Casa di [OSCURATO:PERSONA] d’[OSCURATO:SOCIETA]. che aveva dichiarato inammissibile la sua domanda ultra-tardiva di ammissione dei crediti da lavoro maturati per essere stato illegittimamente licenziato , formalmente da [OSCURATO:SOCIETA]., società , anch’essa fallita, che in realtàaveva avuto “ una funzione di mera intermediazione ” , dato che “il vero, ed unico, centro di imputazione del rapport o di lavoro”era stata la [OSCURATO:SOCIETA], come accertato dalla Corte d’appello de L’Aquila con sentenza passata in giudicato il 24.7.2014. 1.2. Il giudice del merito rilevò che il fatto che Macchia fosse stato ammesso al lo stato passivo del Fallimento SEAC con provvedimento coperto da giudicato endofallimentare solo il 27.10. 2016 non giustificava il ritardo nella presentazione della domanda,depositata il 22.12.2016, essendo specifico onere del reclamante di insinuare il proprio credito tempestivamente, chiedendone l’ammissione con riserva in attesa dell’esito del giudizio pendente dinanzi al Giudice del Lavoro. 1.3. [OSCURATO:PERSONA], con ricorso notificatoil 7 / 8 /20 17 , ha chiesto, per quattromotivi, la cassazione del decreto. 1.4. [OSCURATO:PERSONA] è rimasto intimato,al pari di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., evocati in giudizio nella qualità di componenti del comitato dei creditori del [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:SOCIETA]..Ric. 2017n. 19520- Sez. 1 - CC del 2 5 settembre 202 4 1.5. Ha resistito, invece, con controricorso , la [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione, quale creditore ammesso al passivo del [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:SOCIETA].. [OSCURATO:PERSONA] 2.1. Con la memoria ex art. 380 bis.1 depositata il ricorrente ha dato atto che, nelle more del presente giudizio, è stata accolta l’opposizione allo stato passivo da lui proposta, unitamente al reclamo, contro il decreto del G.D. e che il suo credito è stato ammesso al passivo ed è stato integralmente soddisfatto, al pari di quello della controricorrente [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. 2.2. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile per sopravvenuto difetto di interesse del ricorrente al suo accoglimento. 2.3. La soddisfazione integrale di [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazioneinduce la Corte a disporre l’integrale compensazione tra le parti delle spese del giudizio di legittimità. 2.4. L’inammissibilità sopravvenuta del ricorso esclude la sussistenza dei presupposti per condannare il ricorrente al pagamento del cd. doppio contributo unificato previsto dall’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002 (cfr. Cass. n. 14782 del 2018). P.Q.M. La Corte dichiara il ricorso inammissibile e co mpensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio. Così deciso in Rom