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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 38055/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] TRIBUNALE DI MILANOnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA' di MILANO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] udito il difensore [OSCURATO:PERSONA]

1. La Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano ha proposto ricorso per cassazione, articolato in un motivo, avverso l'ordinanza del Tribunale di Milano, in funzione di giudice del riesame, che aveva sostituito la misura della custodia cautelare in carcere applicata ad [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui agli artt. 56, 110, 624, 625 comma 1, nn. 4 e 5, 61 n. 5 cod. pen. con quella dell'obbligo di presentazione alla [OSCURATO:PERSONA].

Con detto motivo invoca la violazione di legge in relazione all'art. 282 cod.proc. pen., deducendo che la statuizione con cui si ordinava alla Hadzovic di "..presentarsi all'autorità di Pg territorialmente competente (Milano, zona Bisceglie) in orari da concordare con la predetta PG" contrasta con la previsione dell'art. 282 cod. proc.pen., secondo il quale l'ufficio di polizia giudiziaria al quale deve presentarsi l'indagato deve essere "determinato" e il giudice deve fissare" i giorni e le ore di presentazione, tenendo conto dell'attività lavorativa e del luogo di abitazione dell'imputato, valutazione quest'ultima che non può certo essere rimessa all'accordo tra indagato e organi di polizia giudiziaria.

2. Il Procuratore generale presso la Corte di cassazione ha concluso chiedendo l'annullamento dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso va convertito in appello ex art. 310 cod. proc. pen..

Ed invero, l'art. 311 cod.proc.pen., comma 1, legittima il pubblico ministero, al pari dell'imputato e del suo difensore, a ricorrere per cassazione contro le ordinanze emesse a norma degli artt. 309 e 310 cod. proc. pen., ossia contro le ordinanze emesse all'esito del procedimento di riesame de liberiate (art. 309) e quelle emesse all'esito della decisione sull'appello cautelare (art. 310).

L'art. 311 cod.proc.pen., comma 2, legittima esclusivamente l'imputato ed il suo difensore, non anche il pubblico ministero, ad impugnare, per violazione di legge, direttamente per cassazione le ordinanze che dispongono una misura coercitiva.

Ne consegue che non è ammesso il ricorso in cassazione per saltum da parte dell'imputato e del suo difensore per le ordinanze che dispongono misure interdittive e da parte del pubblico ministero con riferimento a qualsiasi ordinanza cautelare, essendo esclusivamente l'appello cautelare il mezzo di impugnazione ammesso in tali casi dalla legge.

Ne consegue che in virtù del principio di tassatività dei mezzi di impugnazione (art. 568 cod. proc. pen.), il pubblico ministero non è legittimato a proporre il 2 Jut ricorso immediato per cassazione avverso le ordinanze che respingono la domanda cautelare o dispongono una misura cautelare meno afflittiva di quella richiesta dal pubblico ministero o che contengano, come nel caso in esame, statuizioni che si assumono difformi da quanto previsto dalla legge.

Tuttavia, in tali casi, ove sia direttamente proposto, come nella specie, ricorso per cassazione, il ricorso non è inammissibile ma deve essere convertito in appello ai sensi dell'art. 568 cod.proc.pen., comma 5, che detta la regola generale, secondo cui l'impugnazione è ammissibile indipendentemente dalla qualificazione ad essa attribuita dalla parte.

P.Q.M.

Qualificata l'impugnazione come appello ex art. 310 cod. proc. pen., dispone la trasmissione degli atti al Tr

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] TRIBUNALE DI MILANOnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di MILANO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] 1. La Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano ha proposto ricorso per cassazione, articolato in un motivo, avverso l'ordinanza del Tribunale di Milano, in funzione di giudice del riesame, che aveva sostituito la misura della custodia cautelare in carcere applicata ad [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui agli artt. 56, 110, 624, 625 comma 1, nn. 4 e 5, 61 n. 5 cod. pen. con quella dell'obbligo di presentazione alla [OSCURATO:PERSONA]. Con detto motivo invoca la violazione di legge in relazione all'art. 282 cod.proc. pen., deducendo che la statuizione con cui si ordinava alla Hadzovic di "..presentarsi all'autorità di Pg territorialmente competente (Milano, zona Bisceglie) in orari da concordare con la predetta PG" contrasta con la previsione dell'art. 282 cod. proc.pen., secondo il quale l'ufficio di polizia giudiziaria al quale deve presentarsi l'indagato deve essere "determinato" e il giudice deve fissare" i giorni e le ore di presentazione, tenendo conto dell'attività lavorativa e del luogo di abitazione dell'imputato, valutazione quest'ultima che non può certo essere rimessa all'accordo tra indagato e organi di polizia giudiziaria. 2. Il Procuratore generale presso la Corte di cassazione ha concluso chiedendo l'annullamento dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso va convertito in appello ex art. 310 cod. proc. pen.. Ed invero, l'art. 311 cod.proc.pen., comma 1, legittima il pubblico ministero, al pari dell'imputato e del suo difensore, a ricorrere per cassazione contro le ordinanze emesse a norma degli artt. 309 e 310 cod. proc. pen., ossia contro le ordinanze emesse all'esito del procedimento di riesame de liberiate (art. 309) e quelle emesse all'esito della decisione sull'appello cautelare (art. 310). L'art. 311 cod.proc.pen., comma 2, legittima esclusivamente l'imputato ed il suo difensore, non anche il pubblico ministero, ad impugnare, per violazione di legge, direttamente per cassazione le ordinanze che dispongono una misura coercitiva. Ne consegue che non è ammesso il ricorso in cassazione per saltum da parte dell'imputato e del suo difensore per le ordinanze che dispongono misure interdittive e da parte del pubblico ministero con riferimento a qualsiasi ordinanza cautelare, essendo esclusivamente l'appello cautelare il mezzo di impugnazione ammesso in tali casi dalla legge. Ne consegue che in virtù del principio di tassatività dei mezzi di impugnazione (art. 568 cod. proc. pen.), il pubblico ministero non è legittimato a proporre il 2 Jut ricorso immediato per cassazione avverso le ordinanze che respingono la domanda cautelare o dispongono una misura cautelare meno afflittiva di quella richiesta dal pubblico ministero o che contengano, come nel caso in esame, statuizioni che si assumono difformi da quanto previsto dalla legge. Tuttavia, in tali casi, ove sia direttamente proposto, come nella specie, ricorso per cassazione, il ricorso non è inammissibile ma deve essere convertito in appello ai sensi dell'art. 568 cod.proc.pen., comma 5, che detta la regola generale, secondo cui l'impugnazione è ammissibile indipendentemente dalla qualificazione ad essa attribuita dalla parte. P.Q.M. Qualificata l'impugnazione come appello ex art. 310 cod. proc. pen., dispone la trasmissione degli atti al Tr
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