CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 24272/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/11/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Esaminato il ricorso proposto avverso la sentenza del 12 novembre 2024, con la quale la Corte di appello di Bologna confermava la decisione impugnata, con cui [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di otto mesi di reclusione, per il reato di cui all'art. 75, comma 2, d.lgs. 5 settembre 2011, n. 159, commesso a Poviglio il 23 febbraio 2018 Ritenuto che le verifiche investigative eseguite nell'immediatezza dei fatti dai Carabinieri della Stazione di Poviglio risultavano univocamente orientate in senso sfavorevole alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], che non veniva trovato nella sua abitazione negli orari prescritti dalla misura di sorveglianza con obbligo di soggiorno applicatagli dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]. Ritenuto, inoltre, che l'elevato disvalore della condotta illecita di Bull, che risultava gravato da precedenti penali specifici, non consentiva il riconoscimento delle attenuanti generiche, che, peraltro, rispondono alla funzione di adeguare la pena al caso concreto, sul presupposto del riconoscimento di situazioni fattuali, non riscontrate con riferimento alla posizione dell'imputato (tra le altre, Sez. 6, n. 2642 del 14/01/1999, Catone, Rv. 212804 - 01). Ritenuto, infine, che tali connotazioni della condotta illecita di [OSCURATO:PERSONA] non consentono di prefigurare la particolare tenuità dell'offesa rilevante ex art. 131-bis cod. pen., invocata dalla difesa del ricorrente, in linea con quanto costantemente affermato da questa Corte (tra le altre, Sez. U, n. 13682 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266591 - 01). Per queste ragioni, il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] deve essere dichiarato , inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma 'alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così decis