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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 febbraio 2026

Cassazione n. 09593/2026

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/04/2025 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], che deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione agli artt. 62 -bis cod. pen. e 99 cod. pen., è inammissibile perché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla Corte di merito, la quale, con una valutazione di fatto non manifestamente illogica - e perciò non censurabile in questa sede di legittimità - ha ribadito per un verso, l'assenza di elementi valorizzabili ai sensi dell'art. 62-bis cod. pen. - tali non essendo né l'ammissione degli addebiti, stante l'evidenza delle prove a carico, né il corretto comportamento durante l'esecuzione della misura cautelare - individuando altresì, quale elemento ostativo, i precedenti penali specifici di cui è gravato l'imputato e le modalità della condotta, ossia la detenzione di circa 2 kg. di hashish, ritenuta indicativa dell'inserimento dell'imputato in un contesto criminale organizzato, e, per altro vero, la sussistenza dei presupposti integranti la contestata recidiva, reputando che l'ennesimo reato della stessa specie, nonostante le precedenti condanne per analoghe violazione cronologicamente non distanti (un fatto del 2017 e uno del 2021), sia espressione di una più accentuata capacità criminale; stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 13 febbraio 2026.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/04/2025 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], che deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione agli artt. 62 -bis cod. pen. e 99 cod. pen., è inammissibile perché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla Corte di merito, la quale, con una valutazione di fatto non manifestamente illogica - e perciò non censurabile in questa sede di legittimità - ha ribadito per un verso, l'assenza di elementi valorizzabili ai sensi dell'art. 62-bis cod. pen. - tali non essendo né l'ammissione degli addebiti, stante l'evidenza delle prove a carico, né il corretto comportamento durante l'esecuzione della misura cautelare - individuando altresì, quale elemento ostativo, i precedenti penali specifici di cui è gravato l'imputato e le modalità della condotta, ossia la detenzione di circa 2 kg. di hashish, ritenuta indicativa dell'inserimento dell'imputato in un contesto criminale organizzato, e, per altro vero, la sussistenza dei presupposti integranti la contestata recidiva, reputando che l'ennesimo reato della stessa specie, nonostante le precedenti condanne per analoghe violazione cronologicamente non distanti (un fatto del 2017 e uno del 2021), sia espressione di una più accentuata capacità criminale; stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 13 febbraio 2026.
Sentenza Cassazione n. 09593/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris