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CassazionedecretoSezione 5

Cassazione n. 17817/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 19/03/2021 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con decreto del 19 marzo 2021 (dep. il 23 aprile 2021) la Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] ha dichiarato inammissibile l'appello avverso il provvedimento di rigetto della richiesta, avanzata da Annunziata FEBBO quale terza interessata, di revoca ex art. 7

I. 1423/1956, del decreto di confisca n. 61/07 del 2 luglio 2008 (depositato il 28 giugno 2010) reso dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] nel procedimento instaurato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] MAZZAGATTI, limitatamente ad alcune attività finanziarie (infra meglio specificate) ad avviso dell'istante non oggetto del detto provvedimento ablativo (né del sequestro che l'ha preceduto).

2. Avverso il decreto della Corte territoriale è stato proposto ricorso per cassazione nell'interesse della FEBBO, denunciando - sub specie dell'art. 606, comma 1, lett. b) e c), cod. proc. pen. - la violazione degli artt. 10, comma 3, e 28 d.

Igs. 159/2011 e 125 cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile.

1. La difesa ha censurato il decreto di secondo grado per aver erroneamente ritenuto che i beni oggetto del presente procedimento siano i medesimi oggetto del procedimento deciso con decreto n. 66/7020 della stessa Corte di appello, il cui contenuto sarebbe stato riportato pedissequamente dal provvedimento impugnato, avente ad oggetto tre «titoli della [OSCURATO:PERSONA] sottoscritti in data 19 ottobre 2007» per un importo complessivo di euro 50.000 (il cui numero e la cui denominazione la difesa ha elencato).

Segnatamente, si è dedotto che dall'istanza presentata il 3 novembre 2016 al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] (ossia - è utile puntualizzarlo - quella cui ha fatto seguito il giudizio di impugnazione innanzi alla Corte di appello deciso con il provvedimento impugnato) si evincerebbe che i titoli di cui si chiede la restituzione sarebbero stati acquistati dalla FEBBO in proprio e non in comune con il marito (ossia [OSCURATO:PERSONA] MAZZAGATTI) dalla [OSCURATO:PERSONA] (quattro titoli) e dalla SI:[OSCURATO:PERSONA] (tre titoli, dei quali ultimi la difesa ha indicato una denominazione non perfettamente coincidente con quelli sottoscritti con la stessa SICAV poco sopra richiamati) successivamente al sequestro disposto il 19 luglio 2007; essi sarebbero stati associati al conto corrente n. 116293.07 acceso presso la filale del Monte di Paschi di Siena di [OSCURATO:PERSONA], intestato alla FEBBO, per poi confluire nel 2014 nel conto corrente n. 516293.58 acceso presso la [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. sempre intestato alla FEBBO; e sarebbero rimasti estranei al procedimento di prevenzione concluso con il detto decreto n. 66/2020.

Pertanto, la Corte territoriale non avrebbe potuto dichiarare inammissibile l'appello, ma avrebbe dovuto argomentare sui motivi di gravame e, pertanto, il decreto impugnato sarebbe nullo.

In secondo luogo, ad avviso della difesa, la motivazione dello stesso decreto sarebbe apparente, nella parte in cui ha ritenuto inammissibile il gravame nel presupposto che: la FEBBO avrebbe riproposto le medesime doglianze e prospettazioni già vagliate sia dalla stessa Corte di appello che dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], relative ai medesimi beni di cui è già stata ritenuta la illecita provenienza; e che la stessa terza interessata nulla avrebbe dedotto rispetto alla sussistenza delle medesime questioni già trattate (nonostante il rinvio chiesto per fornire chiarimenti).

Al riguardo, la difesa ha assunto che la Corte territoriale avrebbe erroneamente indicato la data dell'istanza di restituzione nel corpo della motivazione del proprio provvedimento; e ha ribadito la diversità dell'oggetto del presente procedimento rispetto a quello deciso dalla Corte di appello con decreto n. 66/2020: in particolare, la difesa ha riportato il contenuto dell'originario ricorso per cassazione, poi convertito in appello, in relazione al quale è stato reso il decreto impugnato, atto difensivo nel quale - dopo aver dato conto dei decreti emessi nel proc. n. 61/07 dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] (sequestro del 19 luglio 2008, confisca dei beni sottoposti a sequestro in data 2 luglio 2008 - dep. il 2008, confermato dalla Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] con decreto del 15 novembre 2012 - dep. il 10 febbraio 2013, definitivo a seguito della decisone di questa Corte del 4 aprile 2014) si è rappresentato - nei medesimi termini sopra esposti - che i titoli oggetto dell'istanza ti :a de qua sono rimasti estranei al procedimento citato, aggiungendo che ciò dovrebbe trarsi da un appunto informale consegnato alla FEBBO dal promotore finanziario che ha curato gli acquisti.

Infine, si è censurata la decisione di appello poiché essa non si sarebbe confrontata con il profilo della prova dell'interposizione fittizia della FEBBO «in favore del defunto marito MAZZAGATTI [OSCURATO:PERSONA]», nonostante nei motivi di gravame si fosse dedotto che il Tribunale, trattandosi di terzo intestatario, avrebbe dovuto aver riguardo alla prova rigorosa - che non potrebbe trarsi dalla «sproporzione dei valori» - che il MAZZAGATTI «avesse esercitato poteri propri del diritto di proprietà» sui titoli di investimento acquistati il 5 marzo 2007 e sul conto corrente n. 51693.58, oggetto del decreto del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] n. 204/2016 e anch'essi non ricompresi tra i beni oggetto del sequestro del 2007.

2. Il provvedimento impugnato è pervenuto alla declaratoria di inammissibilità dell'appello della FEBBO per il tramite di una ricostruzione dei diversi procedimenti di prevenzione instaurati nei confronti del MAZZAGATTI e che hanno condotto al sequestro e alla confisca di beni anche nei confronti della 3 4f' moglie Annunziata FEBBO, richiamando pure il provvedimento reso su una precedente istanza di revoca della confisca, ossia il già riferito decreto 66/2020, il cui contenuto ha riportato.

La Corte di appello è giunta all'impugnata statuizione, ritenendo che nella specie siano stati addotti elementi già vagliati in precedenza e relativi agli stessi cespiti con una motivazione che con evidenza non è apparente.

Difatti, il Giudice di secondo grado ha analiticamente dato conto dei provvedimenti resi in relazione all'istanza (del 3 novembre 2016',1 volta ad ottenere la revoca della confisca dei cespiti sopra indicati, già fondata sulla dedotta sottoscrizione di essi in data successiva al primo sequestro di prevenzione disposto nei confronti del MAZZAGATTI.

Al riguardo, il provvedimento impugnato ha fatto riferimento all'esito degli accertamenti svolti a seguito della detta istanza, evidenziando come da essi sia emerso che la provvista impiegata dalla FEBBO per la sottoscrizione del prodotti finanziari oggetto della domanda difensiva derivava dal versamento di un assegno bancario (tratto sul conto corrente intestato all'altra terza interessata Caterina MISALE, suocera del proposto MAZZAGATTI), impiegata in parte per acquistare prodotti finanziari il 5 marzo 2007 (ossia anteriormente al riferito originario sequestro di prevenzione del 19 luglio 2007) nonché per la sottoscrizione il 19 ottobre 2007, successiva al sequestro di prevenzione, di titoli della [OSCURATO:PERSONA] a valere sul conto corrente 16293.45/16293.07 poi trasferito a [OSCURATO:PERSONA].

Da quanto riportato dalla Corte di appello, risulta che i Giudici di merito hanno già ritenuto che le attività finanziarie sottoscritte anteriormente al sequestro fossero ricomprese nell'originaria cautela e nella successiva confisca (disposta con il menzionato decreto di confisca n. 61/07 del 2 luglio 2008).

E, quel che qui più rileva, che i titoli sottoscritti successivamente e le giacenze presenti sul conto corrente 516293.58 intestato alla FEBBO presso [OSCURATO:PERSONA], proprio a seguito degli accertamenti svolti in relazione all'istanza della difesa, sono stati attinti da un autonomo provvedimento di sequestro in un nuovo procedimento di prevenzione, proprio nel presupposto - sopra indicato - pen-a---proverrm della medesima provenienza della provvista e per le medesime ragioni che hanno condotto alla ablazione dei beni nel precedente procedimento instaurato nei confronti del MAZZAGATTI (appena menzionato) e aventi a oggetto anche beni della moglie terza interessata.

Tale ultimo asserto - dirimente in questa sede - non è stato oggetto di specifica confutazione da parte della ricorrente, ed anzi trova espressa conferma nell'atto di appello (rectius: nel primo ricorso per cassazione qualificato da questa Corte come appello; cfr. p. 8); il ricorso, infatti, si è limitato a ribadire la estraneità dei titoli all'originario sequestro e alla successiva confisca di prevenzione sulla scorta della data di sottoscrizione di essi senza nulla argomentare sul punto, indicando genericamente a sostegno - quale elemento di fatto, che qui non può essere vagliato ritualmente - una nota del promoter con cui si sarebbe relazionata la FEBBO (Sez. 6, n. 8700 del 21/01./2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01).

Né può utilmente censurarsi il provvedimento impugnato adducendo che la Corte di appello non avrebbe affrontato il tema della prova dell'interposizione fittizia della FEBBO, non solo perché la Corte di merito ha reso una decisione fondata sulla diversa ratio sopra indicata - e„ dunque, in parte qua il ricorso non si confronta con essa - ma anche per la dirimente considerazione che con tale allegazione non è stato in alcun modo dedotto un nuovo elemento da apprezzarsi da parte dei Giudici di merito al fine di provvedere sulla chiesta revoca bensì un più rigoroso apprezzamento delle prove che poteva essere perorato nel procedimento volto all'ablazione dei cespiti in discorso e non anche allorché se ne chieda la revoca ex art. 7 cit., che non può fondarsi sul mero riesame degli stessi elementi fattuali che hanno portato a disporre la confisca (cfr. Sez. 6, n. 3943 del 15/01/2016, Bonanno, Rv. 267016 - 01; Sez. 2, n. 4312 del 13/01/2012, Penna, Rv. 251811 - 01).

3. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. peri. deve disporsi la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila, atteso che l'evidente inammissibilità dei motivi d'impugnazione impone di attribuirle profili di colpa (cfr.

Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01).

P.Q.IMI.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1:remila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 24/01/2022.

Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 19/03/2021 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con decreto del 19 marzo 2021 (dep. il 23 aprile 2021) la Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] ha dichiarato inammissibile l'appello avverso il provvedimento di rigetto della richiesta, avanzata da Annunziata FEBBO quale terza interessata, di revoca ex art. 7 I. 1423/1956, del decreto di confisca n. 61/07 del 2 luglio 2008 (depositato il 28 giugno 2010) reso dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] nel procedimento instaurato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] MAZZAGATTI, limitatamente ad alcune attività finanziarie (infra meglio specificate) ad avviso dell'istante non oggetto del detto provvedimento ablativo (né del sequestro che l'ha preceduto). 2. Avverso il decreto della Corte territoriale è stato proposto ricorso per cassazione nell'interesse della FEBBO, denunciando - sub specie dell'art. 606, comma 1, lett. b) e c), cod. proc. pen. - la violazione degli artt. 10, comma 3, e 28 d. Igs. 159/2011 e 125 cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. 1. La difesa ha censurato il decreto di secondo grado per aver erroneamente ritenuto che i beni oggetto del presente procedimento siano i medesimi oggetto del procedimento deciso con decreto n. 66/7020 della stessa Corte di appello, il cui contenuto sarebbe stato riportato pedissequamente dal provvedimento impugnato, avente ad oggetto tre «titoli della [OSCURATO:PERSONA] sottoscritti in data 19 ottobre 2007» per un importo complessivo di euro 50.000 (il cui numero e la cui denominazione la difesa ha elencato). Segnatamente, si è dedotto che dall'istanza presentata il 3 novembre 2016 al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] (ossia - è utile puntualizzarlo - quella cui ha fatto seguito il giudizio di impugnazione innanzi alla Corte di appello deciso con il provvedimento impugnato) si evincerebbe che i titoli di cui si chiede la restituzione sarebbero stati acquistati dalla FEBBO in proprio e non in comune con il marito (ossia [OSCURATO:PERSONA] MAZZAGATTI) dalla [OSCURATO:PERSONA] (quattro titoli) e dalla SI:[OSCURATO:PERSONA] (tre titoli, dei quali ultimi la difesa ha indicato una denominazione non perfettamente coincidente con quelli sottoscritti con la stessa SICAV poco sopra richiamati) successivamente al sequestro disposto il 19 luglio 2007; essi sarebbero stati associati al conto corrente n. 116293.07 acceso presso la filale del Monte di Paschi di Siena di [OSCURATO:PERSONA], intestato alla FEBBO, per poi confluire nel 2014 nel conto corrente n. 516293.58 acceso presso la [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. sempre intestato alla FEBBO; e sarebbero rimasti estranei al procedimento di prevenzione concluso con il detto decreto n. 66/2020. Pertanto, la Corte territoriale non avrebbe potuto dichiarare inammissibile l'appello, ma avrebbe dovuto argomentare sui motivi di gravame e, pertanto, il decreto impugnato sarebbe nullo. In secondo luogo, ad avviso della difesa, la motivazione dello stesso decreto sarebbe apparente, nella parte in cui ha ritenuto inammissibile il gravame nel presupposto che: la FEBBO avrebbe riproposto le medesime doglianze e prospettazioni già vagliate sia dalla stessa Corte di appello che dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], relative ai medesimi beni di cui è già stata ritenuta la illecita provenienza; e che la stessa terza interessata nulla avrebbe dedotto rispetto alla sussistenza delle medesime questioni già trattate (nonostante il rinvio chiesto per fornire chiarimenti). Al riguardo, la difesa ha assunto che la Corte territoriale avrebbe erroneamente indicato la data dell'istanza di restituzione nel corpo della motivazione del proprio provvedimento; e ha ribadito la diversità dell'oggetto del presente procedimento rispetto a quello deciso dalla Corte di appello con decreto n. 66/2020: in particolare, la difesa ha riportato il contenuto dell'originario ricorso per cassazione, poi convertito in appello, in relazione al quale è stato reso il decreto impugnato, atto difensivo nel quale - dopo aver dato conto dei decreti emessi nel proc. n. 61/07 dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] (sequestro del 19 luglio 2008, confisca dei beni sottoposti a sequestro in data 2 luglio 2008 - dep. il 2008, confermato dalla Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] con decreto del 15 novembre 2012 - dep. il 10 febbraio 2013, definitivo a seguito della decisone di questa Corte del 4 aprile 2014) si è rappresentato - nei medesimi termini sopra esposti - che i titoli oggetto dell'istanza ti :a de qua sono rimasti estranei al procedimento citato, aggiungendo che ciò dovrebbe trarsi da un appunto informale consegnato alla FEBBO dal promotore finanziario che ha curato gli acquisti. Infine, si è censurata la decisione di appello poiché essa non si sarebbe confrontata con il profilo della prova dell'interposizione fittizia della FEBBO «in favore del defunto marito MAZZAGATTI [OSCURATO:PERSONA]», nonostante nei motivi di gravame si fosse dedotto che il Tribunale, trattandosi di terzo intestatario, avrebbe dovuto aver riguardo alla prova rigorosa - che non potrebbe trarsi dalla «sproporzione dei valori» - che il MAZZAGATTI «avesse esercitato poteri propri del diritto di proprietà» sui titoli di investimento acquistati il 5 marzo 2007 e sul conto corrente n. 51693.58, oggetto del decreto del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] n. 204/2016 e anch'essi non ricompresi tra i beni oggetto del sequestro del 2007. 2. Il provvedimento impugnato è pervenuto alla declaratoria di inammissibilità dell'appello della FEBBO per il tramite di una ricostruzione dei diversi procedimenti di prevenzione instaurati nei confronti del MAZZAGATTI e che hanno condotto al sequestro e alla confisca di beni anche nei confronti della 3 4f' moglie Annunziata FEBBO, richiamando pure il provvedimento reso su una precedente istanza di revoca della confisca, ossia il già riferito decreto 66/2020, il cui contenuto ha riportato. La Corte di appello è giunta all'impugnata statuizione, ritenendo che nella specie siano stati addotti elementi già vagliati in precedenza e relativi agli stessi cespiti con una motivazione che con evidenza non è apparente. Difatti, il Giudice di secondo grado ha analiticamente dato conto dei provvedimenti resi in relazione all'istanza (del 3 novembre 2016',1 volta ad ottenere la revoca della confisca dei cespiti sopra indicati, già fondata sulla dedotta sottoscrizione di essi in data successiva al primo sequestro di prevenzione disposto nei confronti del MAZZAGATTI. Al riguardo, il provvedimento impugnato ha fatto riferimento all'esito degli accertamenti svolti a seguito della detta istanza, evidenziando come da essi sia emerso che la provvista impiegata dalla FEBBO per la sottoscrizione del prodotti finanziari oggetto della domanda difensiva derivava dal versamento di un assegno bancario (tratto sul conto corrente intestato all'altra terza interessata Caterina MISALE, suocera del proposto MAZZAGATTI), impiegata in parte per acquistare prodotti finanziari il 5 marzo 2007 (ossia anteriormente al riferito originario sequestro di prevenzione del 19 luglio 2007) nonché per la sottoscrizione il 19 ottobre 2007, successiva al sequestro di prevenzione, di titoli della [OSCURATO:PERSONA] a valere sul conto corrente 16293.45/16293.07 poi trasferito a [OSCURATO:PERSONA]. Da quanto riportato dalla Corte di appello, risulta che i Giudici di merito hanno già ritenuto che le attività finanziarie sottoscritte anteriormente al sequestro fossero ricomprese nell'originaria cautela e nella successiva confisca (disposta con il menzionato decreto di confisca n. 61/07 del 2 luglio 2008). E, quel che qui più rileva, che i titoli sottoscritti successivamente e le giacenze presenti sul conto corrente 516293.58 intestato alla FEBBO presso [OSCURATO:PERSONA], proprio a seguito degli accertamenti svolti in relazione all'istanza della difesa, sono stati attinti da un autonomo provvedimento di sequestro in un nuovo procedimento di prevenzione, proprio nel presupposto - sopra indicato - pen-a---proverrm della medesima provenienza della provvista e per le medesime ragioni che hanno condotto alla ablazione dei beni nel precedente procedimento instaurato nei confronti del MAZZAGATTI (appena menzionato) e aventi a oggetto anche beni della moglie terza interessata. Tale ultimo asserto - dirimente in questa sede - non è stato oggetto di specifica confutazione da parte della ricorrente, ed anzi trova espressa conferma nell'atto di appello (rectius: nel primo ricorso per cassazione qualificato da questa Corte come appello; cfr. p. 8); il ricorso, infatti, si è limitato a ribadire la estraneità dei titoli all'originario sequestro e alla successiva confisca di prevenzione sulla scorta della data di sottoscrizione di essi senza nulla argomentare sul punto, indicando genericamente a sostegno - quale elemento di fatto, che qui non può essere vagliato ritualmente - una nota del promoter con cui si sarebbe relazionata la FEBBO (Sez. 6, n. 8700 del 21/01./2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01). Né può utilmente censurarsi il provvedimento impugnato adducendo che la Corte di appello non avrebbe affrontato il tema della prova dell'interposizione fittizia della FEBBO, non solo perché la Corte di merito ha reso una decisione fondata sulla diversa ratio sopra indicata - e„ dunque, in parte qua il ricorso non si confronta con essa - ma anche per la dirimente considerazione che con tale allegazione non è stato in alcun modo dedotto un nuovo elemento da apprezzarsi da parte dei Giudici di merito al fine di provvedere sulla chiesta revoca bensì un più rigoroso apprezzamento delle prove che poteva essere perorato nel procedimento volto all'ablazione dei cespiti in discorso e non anche allorché se ne chieda la revoca ex art. 7 cit., che non può fondarsi sul mero riesame degli stessi elementi fattuali che hanno portato a disporre la confisca (cfr. Sez. 6, n. 3943 del 15/01/2016, Bonanno, Rv. 267016 - 01; Sez. 2, n. 4312 del 13/01/2012, Penna, Rv. 251811 - 01). 3. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. peri. deve disporsi la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila, atteso che l'evidente inammissibilità dei motivi d'impugnazione impone di attribuirle profili di colpa (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01). P.Q.IMI. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1:remila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24/01/2022. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
Decreto Cassazione n. 17817/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris