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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 41258/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/05/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza del motivo, e per la sua genericità.

Il ricorrente contesta la sussistenza dell'effettivo pagamento delle retribuzioni ai dipendenti.

Sulla responsabilità del ricorrente la decisione impugnata (unitamente alla decisione di primo grado, in doppia conforme) risulta adeguatamente motivata, senza contraddizioni e senza manifeste illogicità, rilevando che la prova del credito risulta dai mod.

DM 10: "In tema di omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali, gli appositi modelli attestanti le retribuzioni corrisposte ai dipendenti e gli obblighi contributivi verso l'istituto previdenziale (cosiddetti modelli DM 10), hanno natura ricognitiva della situazione debitoria del datore di lavoro e la loro presentazione equivale all'attestazione di aver corrisposto le retribuzioni in relazione alle quali è stato omesso il versamento dei contributi" (Sez. 3, n. 37145 del 10/04/2013 - dep. 10/09/2013, Deiana e altro, Rv. 25695701).

Anche il fallimento non risulta idoneo a provare l'assoluta impossibilità di adempiere alle obbligazioni, come evidenziato dalla sentenza impugnata.

Su questi aspetti, del resto, il ricorso è generico ed in fatto limitandosi a reiterare i motivi di appello, senza alcun confronto con le motivazioni della sentenza.

Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00, e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così de

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/05/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza del motivo, e per la sua genericità. Il ricorrente contesta la sussistenza dell'effettivo pagamento delle retribuzioni ai dipendenti. Sulla responsabilità del ricorrente la decisione impugnata (unitamente alla decisione di primo grado, in doppia conforme) risulta adeguatamente motivata, senza contraddizioni e senza manifeste illogicità, rilevando che la prova del credito risulta dai mod. DM 10: "In tema di omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali, gli appositi modelli attestanti le retribuzioni corrisposte ai dipendenti e gli obblighi contributivi verso l'istituto previdenziale (cosiddetti modelli DM 10), hanno natura ricognitiva della situazione debitoria del datore di lavoro e la loro presentazione equivale all'attestazione di aver corrisposto le retribuzioni in relazione alle quali è stato omesso il versamento dei contributi" (Sez. 3, n. 37145 del 10/04/2013 - dep. 10/09/2013, Deiana e altro, Rv. 25695701). Anche il fallimento non risulta idoneo a provare l'assoluta impossibilità di adempiere alle obbligazioni, come evidenziato dalla sentenza impugnata. Su questi aspetti, del resto, il ricorso è generico ed in fatto limitandosi a reiterare i motivi di appello, senza alcun confronto con le motivazioni della sentenza. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00, e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così de
Sentenza Cassazione n. 41258/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris