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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 34321/2023

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], n.

Palermo [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza n. 88/23 del Tribunale di Palermo del 16/02/2023 letti gli atti, il ricorso e l'ordinanza impugnata; udita la relazione del [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta del pubblico ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza impugnata, il Tribunale di Palermo ha rigettato l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] - nelle more processuali divenuto imputato e condannato in primo grado alla pena di sei anni e dieci mesi di reclusione in ordine ai delitti di cui agli artt. 81 cpv. cod. pen., 73, 80 comma 1 lett. b) e 74 d.P.R. n. 309 del 1990 - avverso l'ordinanza del G.F.p. del medesimo Tribunale del 23 gennaio 2023 che ne aveva respinto l'istanza di sostituzione della misura della custodia cautelare in carcere con quella degli arresti domiciliari.

2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato che con un unico motivo deduce vizi congiunti di motivazione in ordine al giudizio di esclusiva adeguatezza della misura carceraria espresso dal Tribunale.

Il ricorrente espone di essere sottoposto alla misura della custodia in carcere a far data dal 18 ottobre 2021 e pertanto da un anno e sei mesi con conseguente affievolimento in re ipsa dei connotati di attualità e concretezza delle esigenze cautelari originariamente ravvisate a sostegno dell'applicazione della misura.

Il Tribunale di Palermo ha correttamente rilevato che il tempo trascorso in regime cautelare deve essere valutato unitamente ad ulteriori elementi di sicura valenza sintomatica in ordine al mutamento della situazione apprezzata all'inizio del trattamento cautelare, salvo poi astenersi da detta valutazione.

Sono stati di conseguenza ingiustificatamente non valutati i seguenti elementi: a) condanna in primo grado alla pena di sei anni e dieci mesi di reclusione a fronte di una richiesta della pubblica accusa di quattordici anni; b) intervenuto riconoscimento e concessione delle circostanze attenuanti generiche; c) sopravvenuta disponibilità di una abitazione lontana dal luogo di consumazione dei reati e suscettibile di far cessare i rapporti con i coimputati e congiunti Giovanni e [OSCURATO:PERSONA]; d) diversità di trattamento con altri imputati, diversi da [OSCURATO:PERSONA], tutti fruitori del meno grave regime cautelare domiciliare. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Esso si limita, infatti, a riproporre le stesse questioni già sottoposte al Tribunale in sede di riesame e da questo adeguatamente scrutinate e congruamente risolte.

Correttamente, invero, il Tribunale non ha escluso la possibile rilevanza del decorso del tempo dall'esecuzione della misura, ma, analizzato tale fattore con gli altri elementi presenti nella vicenda (in primis l'intervenuta condanna in primo grado), ha ritenuto che esso non possa costituire motivo sufficiente per l'attenuazione della misura.

Di contro la predetta condanna non ha fatta che confermare la serietà delle accuse, per cui, a fronte di tale sopravvenienza, anche la sola concessione delle attenuanti generiche nel giudizio di merito o la buona condotta in sede di custodia cautelare sono stati congruamente ritenuti elementi tali da non giustificare l'attenuazione del regime cautelare.

Allo stesso modo, almeno implicitamente ma in maniera conseguente al principio già espresso da questa Corte di cassazione in diverse pronunce, è stata ritenuta inidonea la misura degli arresti domiciliari con braccialetto, in altra città.

Il giudizio del tribunale del riesame sull'inadeguatezza degli arresti domiciliari a contenere il pericolo della reiterazione criminosa, per la sua natura di valutazione assorbente e pregiudiziale, costituisce, infatti, pronuncia implicita sulla impossibilità di impiego di uno degli strumenti elettronici di controllo a distanza previsti dall'art. 275-bis cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 31572 del 08/06/2017, Caterino, Rv. 270463; Sez. 2, n. 43402 del 25/09/2019, Marsili, Rv. 277762 in rel. a Sez.

U, n. 20769 del 28/04/2016, Lovisi, Rv. 266652-01).

A fronte di tali considerazioni, che appaiono corrette sotto il profilo giuridico perché rispondono ai principi di diritto consolidati e non contraddittorie né illogiche, il ricorso oppone anche una richiesta di rivalutazione quasi nel fatto della vicenda di merito, contestando il ruolo dell'imputato nell'associazione e confrontandolo con quello di altri coimputati, peraltro estranei al presente procedimento incidentale cautelare.

2. Alla dichiarazione d'inammissibilità dell'impugnazione segue, come per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento ciascuno di una somma in favore della cassa delle ammende, che stimasi equo quantificare in euro tremila.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1 -ter, d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], n. Palermo [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza n. 88/23 del Tribunale di Palermo del 16/02/2023 letti gli atti, il ricorso e l'ordinanza impugnata; udita la relazione del [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta del pubblico ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza impugnata, il Tribunale di Palermo ha rigettato l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] - nelle more processuali divenuto imputato e condannato in primo grado alla pena di sei anni e dieci mesi di reclusione in ordine ai delitti di cui agli artt. 81 cpv. cod. pen., 73, 80 comma 1 lett. b) e 74 d.P.R. n. 309 del 1990 - avverso l'ordinanza del G.F.p. del medesimo Tribunale del 23 gennaio 2023 che ne aveva respinto l'istanza di sostituzione della misura della custodia cautelare in carcere con quella degli arresti domiciliari. 2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato che con un unico motivo deduce vizi congiunti di motivazione in ordine al giudizio di esclusiva adeguatezza della misura carceraria espresso dal Tribunale. Il ricorrente espone di essere sottoposto alla misura della custodia in carcere a far data dal 18 ottobre 2021 e pertanto da un anno e sei mesi con conseguente affievolimento in re ipsa dei connotati di attualità e concretezza delle esigenze cautelari originariamente ravvisate a sostegno dell'applicazione della misura. Il Tribunale di Palermo ha correttamente rilevato che il tempo trascorso in regime cautelare deve essere valutato unitamente ad ulteriori elementi di sicura valenza sintomatica in ordine al mutamento della situazione apprezzata all'inizio del trattamento cautelare, salvo poi astenersi da detta valutazione. Sono stati di conseguenza ingiustificatamente non valutati i seguenti elementi: a) condanna in primo grado alla pena di sei anni e dieci mesi di reclusione a fronte di una richiesta della pubblica accusa di quattordici anni; b) intervenuto riconoscimento e concessione delle circostanze attenuanti generiche; c) sopravvenuta disponibilità di una abitazione lontana dal luogo di consumazione dei reati e suscettibile di far cessare i rapporti con i coimputati e congiunti Giovanni e [OSCURATO:PERSONA]; d) diversità di trattamento con altri imputati, diversi da [OSCURATO:PERSONA], tutti fruitori del meno grave regime cautelare domiciliare. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Esso si limita, infatti, a riproporre le stesse questioni già sottoposte al Tribunale in sede di riesame e da questo adeguatamente scrutinate e congruamente risolte. Correttamente, invero, il Tribunale non ha escluso la possibile rilevanza del decorso del tempo dall'esecuzione della misura, ma, analizzato tale fattore con gli altri elementi presenti nella vicenda (in primis l'intervenuta condanna in primo grado), ha ritenuto che esso non possa costituire motivo sufficiente per l'attenuazione della misura. Di contro la predetta condanna non ha fatta che confermare la serietà delle accuse, per cui, a fronte di tale sopravvenienza, anche la sola concessione delle attenuanti generiche nel giudizio di merito o la buona condotta in sede di custodia cautelare sono stati congruamente ritenuti elementi tali da non giustificare l'attenuazione del regime cautelare. Allo stesso modo, almeno implicitamente ma in maniera conseguente al principio già espresso da questa Corte di cassazione in diverse pronunce, è stata ritenuta inidonea la misura degli arresti domiciliari con braccialetto, in altra città. Il giudizio del tribunale del riesame sull'inadeguatezza degli arresti domiciliari a contenere il pericolo della reiterazione criminosa, per la sua natura di valutazione assorbente e pregiudiziale, costituisce, infatti, pronuncia implicita sulla impossibilità di impiego di uno degli strumenti elettronici di controllo a distanza previsti dall'art. 275-bis cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 31572 del 08/06/2017, Caterino, Rv. 270463; Sez. 2, n. 43402 del 25/09/2019, Marsili, Rv. 277762 in rel. a Sez. U, n. 20769 del 28/04/2016, Lovisi, Rv. 266652-01). A fronte di tali considerazioni, che appaiono corrette sotto il profilo giuridico perché rispondono ai principi di diritto consolidati e non contraddittorie né illogiche, il ricorso oppone anche una richiesta di rivalutazione quasi nel fatto della vicenda di merito, contestando il ruolo dell'imputato nell'associazione e confrontandolo con quello di altri coimputati, peraltro estranei al presente procedimento incidentale cautelare. 2. Alla dichiarazione d'inammissibilità dell'impugnazione segue, come per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento ciascuno di una somma in favore della cassa delle ammende, che stimasi equo quantificare in euro tremila. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1 -ter, d
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