CassazionedecretoSezione 7Decisione del 29 dicembre 2025
Cassazione n. 35743/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/10/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Premesso che è stata impugnata la sentenza della Corte di appello di Palermo del 28 ottobre 2024, che ha confermato la decisione resa dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] il 23 giugno 2022, con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di anni uno e mesi cinque di reclusione, in quanto ritenuto colpevole dei reati, unificati dal vincolo della continuazione, di cui agli art. 4 (capo A) e 5 (capo B) del d. Igs. n. 74 del 2000; fatti commessi in Ciminna, rispettivamente, il 18 dicembre 2014 (capo A) e il 29 dicembre 2015 (capo B). Rilevato che il primo motivo di ricorso, con il quale ci si duole della mancata declaratoria di estinzione dei reati contestati per prescrizione, è manifestamente infondato, dovendosi considerare che la prescrizione massima dei due reati contestati si computa in 10 anni ai sensi dell'art. 17 comma 1 bis del d. Igs. n. 74 del 2000, introdotto dal decreto legge n. 138 del 13 agosto 2011, convertito dalla legge n. 148 del 14 settembre 2011. Dunque, avuto riguardo alla violazione tributaria più risalente, ovvero quella di cui al capo A, commessa il 18 dicembre 2014, il termine decennale è maturato il 18 dicembre 2024, ossia in epoca successiva alla data (28 ottobre 2024) di emissione della sentenza impugnata (per il reato di cui al capo B la prescrizione matura il 29 dicembre 2025). Né rileva la circostanza che la prescrizione per il reato di cui al capo A sia intervenuta in epoca successiva alla sentenza della Corte territoriale, essendo la declaratoria di estinzione del reato comunque impedita dal rilievo della manifesta infondatezza delle doglianze sollevate, non consentendo l'inammissibilità originaria dei ricorsi per cassazione la valida instaurazione dell'ulteriore fase di impugnazione (cfr., ex multis, Sez. 7, n. 6935 del 17/04/2015, dep. 2016, Rv. 266172). Considerato che il secondo motivo di ricorso, con il quale si è eccepita la nullità della sentenza per mancanza di motivazione, è anch'esso manifestamente infondato, in quanto palesemente generico, non confrontandosi in alcun modo la censura difensiva con le pertinenti argomentazioni della sentenza impugnata, poste a fondamento del giudizio di responsabilità dell'imputato. Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere del pagamento delle spese del procedimento, nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 30 mag