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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 15 aprile 2025

Cassazione n. 41702/2025

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la seguente Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di Napoli vista la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; vista la requisitoria del Sost.[OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per la inammissibilità del ricorso; in procedura a trattazione scritta. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con ordinanza resa in data 15 aprile 2025 il Tribunale di Napoli – quale giudice della esecuzione – ha disposto nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] la revoca della sospensione condizionale concessa con le sentenze del 21 settembre 2015 e del 13 gennaio 2020.

La revoca si poggia sull’avvenuta commissione di un ulteriore reato, giudicato con la sentenza del 6 maggio 2024.

Si tratta di reato intervenuto nei cinque anni dal passaggio in giudicato della sentenza del 13 gennaio 2020, con applicazioni della previsione di legge di cui all’art.168 comma 1 n.1 cod.pen. .

Si precisa inoltre che la revoca della ‘seconda’ pena sospesa determina analogo effetto anche nei confronti della prima. 2.Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione – nelle forme di legge – [OSCURATO:PERSONA].

Il ricorso è affidato ad un unico motivo, con cui si deduce erronea applicazione di legge.

La difesa ritiene erronea la decisione emessa dal giudice della esecuzione nella parte in cui si è disposta la revoca anche della ‘prima’ pena sospesa (sentenza del 21 settembre 2015).

Ciò perché il nuovo reato è stato commesso oltre i cinque anni dal passaggio in giudicato di detta decisione.

Si evidenzia inoltre che il giudice che ha emesso la seconda sentenza – anch’essa a pena sospesa – aveva espressamente motivato circa il mantenimento del beneficio.

Si sarebbe dovuto, al più, impugnare la seconda sentenza da parte della pubblica accusa, cosa che non è avvenuta. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso va dichiarato inammissibile per la manifesta infondatezza dei motivi addotti.

Come ben evidenziato nella requisitoria della Procura Generale, è costante in sede di legittimità l’affermazione, condivisa dal Collegio, per cui il principio secondo cui una condanna a pena condizionalmente sospesa non può dar luogo alla revoca della sospensione condizionale disposta con una condanna precedente, presuppone che la seconda sospensione non sia anch'essa soggetta a revoca per effetto di una condanna successiva, non potendosi, in siffatta ipotesi, neppure invocare il disposto di cui all'ultima parte dell'art. 164, ultimo comma, cod. pen. - espressamente fatto salvo dal primo comma dell'art. 168 stesso codice - dal momento che esso si basa sul presupposto che vi siano due condanne entrambe a pena sospesa (così Sez.

I n. 21300 del 13.07.2016, Rv 270576).

A tale principio di diritto il Collegio intende, pertanto, dare continuità.

Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell’ art. 616 cod. proc. pen..

P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di Napoli vista la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; vista la requisitoria del Sost.[OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per la inammissibilità del ricorso; in procedura a trattazione scritta. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con ordinanza resa in data 15 aprile 2025 il Tribunale di Napoli – quale giudice della esecuzione – ha disposto nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] la revoca della sospensione condizionale concessa con le sentenze del 21 settembre 2015 e del 13 gennaio 2020. La revoca si poggia sull’avvenuta commissione di un ulteriore reato, giudicato con la sentenza del 6 maggio 2024. Si tratta di reato intervenuto nei cinque anni dal passaggio in giudicato della sentenza del 13 gennaio 2020, con applicazioni della previsione di legge di cui all’art.168 comma 1 n.1 cod.pen. . Si precisa inoltre che la revoca della ‘seconda’ pena sospesa determina analogo effetto anche nei confronti della prima. 2.Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione – nelle forme di legge – [OSCURATO:PERSONA]. Il ricorso è affidato ad un unico motivo, con cui si deduce erronea applicazione di legge. La difesa ritiene erronea la decisione emessa dal giudice della esecuzione nella parte in cui si è disposta la revoca anche della ‘prima’ pena sospesa (sentenza del 21 settembre 2015). Ciò perché il nuovo reato è stato commesso oltre i cinque anni dal passaggio in giudicato di detta decisione. Si evidenzia inoltre che il giudice che ha emesso la seconda sentenza – anch’essa a pena sospesa – aveva espressamente motivato circa il mantenimento del beneficio. Si sarebbe dovuto, al più, impugnare la seconda sentenza da parte della pubblica accusa, cosa che non è avvenuta. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso va dichiarato inammissibile per la manifesta infondatezza dei motivi addotti. Come ben evidenziato nella requisitoria della Procura Generale, è costante in sede di legittimità l’affermazione, condivisa dal Collegio, per cui il principio secondo cui una condanna a pena condizionalmente sospesa non può dar luogo alla revoca della sospensione condizionale disposta con una condanna precedente, presuppone che la seconda sospensione non sia anch'essa soggetta a revoca per effetto di una condanna successiva, non potendosi, in siffatta ipotesi, neppure invocare il disposto di cui all'ultima parte dell'art. 164, ultimo comma, cod. pen. - espressamente fatto salvo dal primo comma dell'art. 168 stesso codice - dal momento che esso si basa sul presupposto che vi siano due condanne entrambe a pena sospesa (così Sez. I n. 21300 del 13.07.2016, Rv 270576). A tale principio di diritto il Collegio intende, pertanto, dare continuità. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell’ art. 616 cod. proc. pen.. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle
Sentenza Cassazione n. 41702/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris