Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 gennaio 2025

Cassazione n. 05107/2025

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/06/2024 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono inammissibili per genericità dei motivi, quanto alla responsabilità per il reato di cui all'art. 337 c.p. perché concernenti la ricostruzione e la valutazione del fatto, nonché l'apprezzamento del materiale probatorio, profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza del giudice di merito, che ha fornito una congrua e adeguata motivazione in merito all'attendibilità degli agenti operanti perché basata su corretti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza; ritenuto, quanto ai residui motivi, in punto di diniego delle circostanze attenuanti generiche e procedibilità querela per il reato di lesioni, contrariamente a quanto si assume nel ricorso, che la Corte di appello di Messina ha fornito adeguata motivazione in relazione all'accertamento del dolo per il reato di lesioni personali in danno degli stessi pubblici ufficiali per la stretta correlazione con il reato di resistenza e che la genericità delle doglianze, in assenza di un confronto con le valutazioni della sentenza di merito, ne determina l'inammissibilità; rilevato che dall'inammissibilità dei ricorsi deriva ex art. 616 c.p.p. la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il giorno il 10 gennaio 2025 re estensore I

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/06/2024 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono inammissibili per genericità dei motivi, quanto alla responsabilità per il reato di cui all'art. 337 c.p. perché concernenti la ricostruzione e la valutazione del fatto, nonché l'apprezzamento del materiale probatorio, profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza del giudice di merito, che ha fornito una congrua e adeguata motivazione in merito all'attendibilità degli agenti operanti perché basata su corretti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza; ritenuto, quanto ai residui motivi, in punto di diniego delle circostanze attenuanti generiche e procedibilità querela per il reato di lesioni, contrariamente a quanto si assume nel ricorso, che la Corte di appello di Messina ha fornito adeguata motivazione in relazione all'accertamento del dolo per il reato di lesioni personali in danno degli stessi pubblici ufficiali per la stretta correlazione con il reato di resistenza e che la genericità delle doglianze, in assenza di un confronto con le valutazioni della sentenza di merito, ne determina l'inammissibilità; rilevato che dall'inammissibilità dei ricorsi deriva ex art. 616 c.p.p. la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il giorno il 10 gennaio 2025 re estensore I
Sentenza Cassazione n. 05107/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris