CassazionesentenzaSezione LDecisione del 14 luglio 2016
Cassazione n. 18932/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 759/2017 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], 44, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA]rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] 3 SUD; -intimato- avverso SENTENZA di CORTE D’[OSCURATO:PERSONA] n. 4988/2016 depositata il 14/07/2016. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 3/05/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. con sentenza n. 4988/2016, la Corte d’appello di Napoli respingeva l’impugnazione proposta, nei confronti dell’[OSCURATO:PERSONA] 3 SUD (già [OSCURATO:PERSONA] 5), da [OSCURATO:PERSONA], collaboratore professionale sanitario, avverso la decisione con la quale il locale Tribunale aveva respinto la domanda del [OSCURATO:PERSONA] intesa ad ottenere il riconoscimento R.G.N. 759/2017 Pag.dell’indennità di coordinamento ex art. 10 del c.c.n.l. 20/9/2001 e 19 lett. B e C del c.c.n.l. del 19/4/2004 (quadriennio 2002/2005) in relazione al periodo dall’1/12/2007 al 31/12/2007; riteneva la Corte territoriale che gli attestati prodotti dall’appellante documentassero l’attribuzione delle funzioni di coordinamento a far data dall’1/3/2002; evidenziava che non potesse il dipendente invocare l’indennità di coordinamento ai sensi della lett. B dell’art. 19 c.c.n.l. relativo al quadriennio 2002 - 2005 per insussistenza del presupposto del riconoscimento delle funzioni al 31/8/2001; aggiungeva che neppure il predetto poteva rientrare nell’ambito della previsione di cui alla lett. C delmedesimo art. 19 che rimandava a procedure selettive e che non rilevava la previsione di cui all’art. 4 della l. n. 43/2006 che faceva riferimento, i fini dell’affidamento dell’incarico di coordinamento, al possesso di un master di primo livello, requisito nella specie insussistente; 2. avverso tale pronuncia [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso affidato a tre motivi; 3. l’ASL non ha svolto attività difensiva. Considerato che: 1. con il primo motivo il ricorrente denuncia la violazione degli artt. 10 c.c.n.l. Sanità del 20/9/2001, dell’art. 19, lett. B e C, c.c.n.l. 2002 - 2005 nonché violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. in relazione all’art. 360, n. 3, cod. proc. civ. e difetto di motivazione; censura la sentenza impugnata per avere respinto la domanda pur avendo dato atto dell’avvenuto riconoscimento da parte dell’ASL dell’effettivo svolgimento da parte di esso ricorrente delle funzioni di coordinamento; assume che la Corte territoriale abbia male interpretato la disposizione contrattuale e rileva che lalettera C dell’art. 19 riguarda proprio il personale cui le funzioni di coordinamento siano state conferite dopo il 31/8/2001 mentre le procedure selettive riguardano il successivo sviluppo professionale; 2. con il secondo motivo il ricorrente denuncia laviolazione degli artt. 112 e 345 cod. proc. civ. in relazione all’art. 360, n. 4, cod. proc. civ. nonché omesso esame di un punto decisivo e vizio motivazione in relazione all’art. 360, n. 5, cod. civ.; censura la sentenza impugnata per non essersi pronunciata sulla richiesta di pagamento della indennità di coordinamento formulata ai sensi dell’art. 10 del c.c.n.l. di comparto; 3. con il terzo motivo il ricorrente denuncia la violazione degli artt. 10 c.c.n.l. Sanità del 20/9/2001, dell’art. 19, lett. B e C, c.c.n.l. 2002- 2005 nonché violazione R.G.N. 759/2017 Pag.degli artt. 1362 e 1363 cod. civ. in relazione all’art. 360, n. 3, cod. proc. civ. e omessa motivazione; assume che la Corte territoriale non ha correttamente interpretato la domanda che era stata formulata ai sensi dell’art. 10 del c.c.n.l. 2001; 4. i motivi, da trattare congiuntamente stante l’intrinseca connessione, sono infondati; 5. innanzitutto la Corte territoriale non è incorsa nel denunciato vizio di omessa pronuncia avendo esplicitamente evidenziato che non era invocabile la disciplina di cui all’art. 10 del c.c.n.l. del 2001 per essere nella specie le attestazioni prodotte dal [OSCURATO:PERSONA] successive al limite temporale previsto da detta norma contrattuale; 6. è indubbio che «l’indennità di coordinamento di cui all’art. 10 del c.c.n.l. sanità del 20 settembre 2001 compete, in sede di prima applicazione, ai collaboratori professionali sanitari–caposala con reali funzioni di coordinamento alla data del 31 agosto 2001, nonché ai collaboratori professionali sanitari degli altri profili e ai collaboratori professionali-assistenti sociali, già appartenenti alla categoria D, ai quali a tale data le aziende abbiano conferito analogo incarico di coordinamento o, previa verifica, ne riconoscano con atto formale lo svolgimento al 31 agosto 2001» (v. Cass.n. 14507/2019; Cass. n. 10009/2010); così come è indubbio che «nella fase di prima applicazione del c.c.n.l. sanità del 2001, l’attribuzione al personale proveniente dalla categoria C dell’indennità di coordinamento, ai sensi dell’art. 10 del citato contratto collettivo, è subordinata, oltre che al conferimento delle funzioni di coordinamento da parte di coloro che all’interno dell’ente avevano il potere di conformare la prestazione lavorativa ed alla traccia documentale di tale conferimento, ad una valutazione aziendale in ragione della situazione organizzativa dell’ente, non sussistendo, in tale prima fase, un automatismo tra svolgimento della funzione di coordinamento e percezione della indennità» (v. Cass.n. 41272/2012); il caso di specie non è tuttavia interessato da nessuna di tali ipotesi, perché esso, riguardando il periodo dal 2002 in poi, non rientra nella fase di “prima applicazione”, ma nella fase “a regime”; a questo proposito, questa S.C. ha ancora di recente ribadito (v. Cass. n. 15955/2021) che per la disciplina “a regime” «valgono le regole desumibili dall’art. 5, comma 2, c.c.n.i. del 20.9.2001 e dall’art. 19 lett. c) del c.c.n.l. 19 aprile 2004, secondo le quali la progressione si basa su determinati requisiti di anzianità, nonché su criteri stabiliti dalle Aziende con propri specifici atti ed avviene in forza di procedure selettive (v. Cass. 18 maggio 2018, n. 12339)» e che «ancora successivamente l’art. 4 del c.c.n.l. 10.4.2008 ha fissato gli ulteriori criteri per il conferimento delle funzioni di R.G.N. 759/2017 Pag.coordinamento, di cui si è detto, conformandosi all’articolata disciplina delle‘funzioni di coordinamento’ introdotta dall’art. 6 della L. n. 43/2006 ed al successivo [OSCURATO:PERSONA]Regioni»; sempre Cass. n. 15955/2021 ha ribadito che «la disciplina sulla ‘prima applicazione’ ebbe necessariamente riguardo a mere situazioni di fatto, di cui perseguiva la sanatoria ed il riordino, come chiaramente evidenziato da Cass.10009/2010 cit.» per aggiungere, ricostruendo l’assetto giurisprudenziale, come «l’attività di coordinamento sia funzione autonoma e distinta dalle altre che connotano lacategoria di appartenenza (Cass. 28 agosto 2018, n. 21258; Cass. 4 luglio 2012, n. 11162); ciò, nella logica del periodo successivo a quello in cui si dovettero governare - con gli artt. 8 e 10 del c.c.n.l. 21.9.2001 - situazioni di disordine organizzativ o pregresse, sta a significare che la corrispondente attribuzione non può derivare se non da specifici provvedimenti istitutivi e determinativi dei criteri di assegnazione (art. 5 c.c.n.i. 20.9.2001; art. 19, lett. c, c.c.n.i.) e, poi, con l’osservanza dei requisiti formalizzati dall’art. 6 L. n. 43/2006 e richiamati dall’art. 4 del c.c.n.l. 10.4.2008» la normativa collettiva sopra individuata fa dipendere il diritto da altri presupposti consistenti nell’individuazione delle corrispondenti specifiche posizioni da parte delle Aziende previa concertazione (art. 5, comma 2, c.c.n.i. 20.9.2001), in conformità ai criteri di anzianità ivi previsti e previe procedure selettive (art. 19, lett. c c.c.n.l. 19.4.2004) e, poi, con l’osservanza dei requisiti formalizzatidall’art. 6 L. 43/2006 e richiamati dall’art. 4 del c.c.n.l.10.4.2008 (v. anche C. 187/2021); 7. la Corte territoriale ha fatto corretta applicazione degli indicati principi; 8. conclusivamente il ricorso deve essere rigettato; 9. nulla va disposto per le spese processuali non avendo l’ASL intimata svolto attività difensiva; 10. occorre dare atto, ai fini e per gli effetti indicati da Cass., S.U., n. 4315/2020, della sussistenza delle condizioni processuali richieste dall’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a qu