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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 15 aprile 2021

Cassazione n. 42052/2021

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], rappresentata ed assistita dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], di fiducia avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Roma, sezione del riesame e dell'appello dei provvedimenti cautelari; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta ex art. 23 dl. n. 137/2020 convertito in I. n. 176/2020 con la quale il Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto di dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; preso atto che la difesa non ha chiesto la discussione orale nè ha presentato memorie di replica alle conclusioni rassegnate dalla Procura generale. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza in data 15/04/2021, il Tribunale di Roma, in accoglimento dell'appello proposto dal pubblico ministero, disponeva il sequestro preventivo ex art. 321, comma 2 cod. proc. pen. in relazione all'art. 240 bis cod. pen. della somma di euro 84.380,00 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] con riferimento al reato di ricettazione, in relazione al quale (unitamente al reato di cui all'art. 474 cod. pen.) veniva compiuta l'iscrizione, sul presupposto della sproporzione fra i proventi dell'attività economica ed il valore economico di tali beni, in uno con l'assenza di giustificazione credibile circa la loro provenienza.

In data 29/10/2020, personale della Guardia di Finanza effettuava un controllo presso l'attività commerciale denominata "[OSCURATO:PERSONA] s.r.l.", la cui legale rappresentante è la coindagata [OSCURATO:PERSONA], operante nel settore della vendita al dettaglio di capi di abbigliamento.

Al momento del controllo, all'interno dell'esercizio, erano presenti l'indagato [OSCURATO:PERSONA] ed una dipendente ([OSCURATO:PERSONA]) intenti a contare con una macchina conta soldi una somma di denaro, pari ad euro 56.930,00; gli operanti, inoltre, verificavano la presenza negli espositori di capi di abbigliamento recanti marchi presumibilmente contraffatti e, in un'ulteriore borsa, la somma in contanti di euro 27.450,00.

In merito al denaro, nell'immediatezza, lo Zhou non era in grado di fornire alcuna giustificazione; mentre, in ordine ai capi d'abbigliamento, lo stesso dichiarava che erano stati acquistati dalla "[OSCURATO:PERSONA] s.r.l.", di cui era legale rappresentante, per la successiva vendita al dettaglio.

Nel provvedimento oggetto della presente impugnazione si dà atto che, sulla base degli accertamenti effettuati dalla Guardia di Finanza, emerge che la [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., costituita nel dicembre 2018, ha chiuso l'esercizio 2019 con una perdita di 62.000,00 euro circa e che, quanto alla [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., la stessa nel 2019 ha conseguito un modesto utile (euro 4.437,00).

2. Avverso detta ordinanza, la difesa di [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, i cui motivi vengono di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

Lamenta la ricorrente: -contraddittorietà, manifesta illogicità ed apparenza della motivazione con riferimento alla ritenuta sussistenza del fumus del reato di ricettazione (primo motivo); -contraddittorietà, manifesta illogicità ed apparenza di motivazione in merito alla ritenuta confiscabilità per sproporzione della somma sottoposta a sequestro (secondo motivo). [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

J 2

2. Pur muovendosi con incertezza tra la denuncia di vizi motivazionali (ammissibili in questa sede, solo se correlati al difetto della motivazione o alla mera apparenza delle argomentazioni poste a base del provvedimento: cfr., Sez. 3, n. 37451 del 11/04/2017, Gazza, Rv. 270543; Sez. 2, n. 5807 del 18/01/2017, Zaharia, Rv. 269119; Sez. 5, n. 35532 del 25/06/2010, Angelini, Rv. 248129) e la censura della violazione di legge, la difesa attacca la motivazione dell'ordinanza del Tribunale del riesame lamentando, nella sostanza, la carenza dell'apparato motivazionale in punto di dimostrazione, pur se a livello di fumus come richiesto dalla fase incidentale, dei presupposti indefettibili per riconoscere nei fatti accertati la condotta del delitto contestato.

Con riguardo allo standard probatorio richiesto per dimostrare il fumus del reato su cui si fonda il provvedimento di sequestro preventivo, la più recente giurisprudenza di legittimità richiede una valutazione che non si limiti alla «mera "postulazione" dell'esistenza del reato», ma sia diretta a «rappresentare le concrete risultanze processuali e la situazione emergente dagli elementi forniti dalle parti, che dimostra indiziariamente la congruenza dell'ipotesi di reato prospettata rispetto ai fatti cui si riferisce la misura cautelare reale» (Sez. 5, n. 28515 del 21/05/2014, Ciampani, Rv. 260921); sicché, se pur non può evocarsi la necessità della verifica di un quadro gravemente indiziario, risulta comunque necessaria una qualificata probabilità di affermazione della responsabilità dell'indagato («Ai fini dell'emissione del sequestro preventivo il giudice deve valutare la sussistenza in concreto del "fumus commissi delicti" attraverso una verifica puntuale e coerente delle risultanze processuali, tenendo nel debito conto le contestazioni difensive sull'esistenza della fattispecie dedotta, all'esito della quale possa sussumere la fattispecie concreta in quella legale e valutare la plausibilità di un giudizio prognostico in merito alla probabile condanna dell'imputato»: Sez. 6, n. 49478 del 21/10/2015, Macchione, Rv. 265433).

3. Generico e manifestamente infondato è il primo motivo.

Il ricorrente omette di confrontarsi adeguatamente con la motivazione del provvedimento impugnato che ha valorizzato la disponibilità della merce con marchio contraffatto oggetto di contestazione, detenuta per la vendita e all'evidenza acquisita fuori dai canali ordinari e legittimi di circolazione.

Il Tribunale si è correttamente conformata - quanto alla qualificazione giuridica dei fatti accertati - al consolidato orientamento di questa Corte di legittimità (cfr., Sez. 5, n. 5260 del 11/12/2013, Faje, Rv. 258722) per il quale integra il delitto di cui all'art. 474 cod. pen. la detenzione per la vendita di prodotti recanti marchio contraffatto senza che abbia rilievo la configurabilità della contraffazione grossolana, considerato che l'art. 474 cod. pen. tutela, in via principale e diretta, li non già la libera determinazione dell'acquirente, ma la fede pubblica, intesa come affidamento dei cittadini nei marchi e segni distintivi, che individuano le opere dell'ingegno e i prodotti industriali e ne garantiscono la circolazione anche a tutela del titolare del marchio.

Si tratta, pertanto, di un reato di pericolo, per la cui configurazione non occorre la realizzazione dell'inganno; non ricorre quindi l'ipotesi del reato impossibile anche qualora la grossolanità della contraffazione e le condizioni di vendita siano tali da escludere la possibilità che gli acquirenti siano tratti in inganno.

Si è anche chiarito (cfr., Sez.

U, n. 23427 del 09/05/2001, Ndaye, Rv. 218771; Sez. 2, n. 12452 del 04/03/2008, PG in proc.

Altobello, Rv. 239745) che il delitto di ricettazione (art. 648 cod. pen.) e quello di commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 cod. pen.) possono concorrere, atteso che le fattispecie incriminatrici descrivono condotte diverse sotto il profilo strutturale e cronologico, tra le quali non può configurarsi un rapporto di specialità, e che non risulta dal sistema una diversa volontà espressa o implicita del legislatore.

4. Manifestamente infondato è il secondo motivo.

Invero, contrariamente alle asserzioni difensive il tribunale del riesame ha motivato in ordine alla sussistenza dei requisiti per la confisca ex art. 240-bis cod. pen., rilevando come, oltre alla sproporzione tra i proventi dell'attività economica e il valore dei beni, non sia stata fornita prova circa la provenienza del denaro in sequestro.

In tal senso, le argomentazioni difensive risultano del tutto prive di autosufficienza laddove richiamano elementi, quali i dati contabili e la situazione reddituale attuale della società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. nonchè l'inventario delle merci, che non risultano neppure esibiti al tribunale del riesame.

5. Alla pronuncia consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, considerati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in euro tremila.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 28 reg. esec. cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 28 reg. esec. cod. proc. pen.Così deciso in Roma il 07/10/2021.

Il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], rappresentata ed assistita dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], di fiducia avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Roma, sezione del riesame e dell'appello dei provvedimenti cautelari; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta ex art. 23 dl. n. 137/2020 convertito in I. n. 176/2020 con la quale il Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto di dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; preso atto che la difesa non ha chiesto la discussione orale nè ha presentato memorie di replica alle conclusioni rassegnate dalla Procura generale. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza in data 15/04/2021, il Tribunale di Roma, in accoglimento dell'appello proposto dal pubblico ministero, disponeva il sequestro preventivo ex art. 321, comma 2 cod. proc. pen. in relazione all'art. 240 bis cod. pen. della somma di euro 84.380,00 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] con riferimento al reato di ricettazione, in relazione al quale (unitamente al reato di cui all'art. 474 cod. pen.) veniva compiuta l'iscrizione, sul presupposto della sproporzione fra i proventi dell'attività economica ed il valore economico di tali beni, in uno con l'assenza di giustificazione credibile circa la loro provenienza. In data 29/10/2020, personale della Guardia di Finanza effettuava un controllo presso l'attività commerciale denominata "[OSCURATO:PERSONA] s.r.l.", la cui legale rappresentante è la coindagata [OSCURATO:PERSONA], operante nel settore della vendita al dettaglio di capi di abbigliamento. Al momento del controllo, all'interno dell'esercizio, erano presenti l'indagato [OSCURATO:PERSONA] ed una dipendente ([OSCURATO:PERSONA]) intenti a contare con una macchina conta soldi una somma di denaro, pari ad euro 56.930,00; gli operanti, inoltre, verificavano la presenza negli espositori di capi di abbigliamento recanti marchi presumibilmente contraffatti e, in un'ulteriore borsa, la somma in contanti di euro 27.450,00. In merito al denaro, nell'immediatezza, lo Zhou non era in grado di fornire alcuna giustificazione; mentre, in ordine ai capi d'abbigliamento, lo stesso dichiarava che erano stati acquistati dalla "[OSCURATO:PERSONA] s.r.l.", di cui era legale rappresentante, per la successiva vendita al dettaglio. Nel provvedimento oggetto della presente impugnazione si dà atto che, sulla base degli accertamenti effettuati dalla Guardia di Finanza, emerge che la [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., costituita nel dicembre 2018, ha chiuso l'esercizio 2019 con una perdita di 62.000,00 euro circa e che, quanto alla [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., la stessa nel 2019 ha conseguito un modesto utile (euro 4.437,00). 2. Avverso detta ordinanza, la difesa di [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, i cui motivi vengono di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen. Lamenta la ricorrente: -contraddittorietà, manifesta illogicità ed apparenza della motivazione con riferimento alla ritenuta sussistenza del fumus del reato di ricettazione (primo motivo); -contraddittorietà, manifesta illogicità ed apparenza di motivazione in merito alla ritenuta confiscabilità per sproporzione della somma sottoposta a sequestro (secondo motivo). [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. J 2 2. Pur muovendosi con incertezza tra la denuncia di vizi motivazionali (ammissibili in questa sede, solo se correlati al difetto della motivazione o alla mera apparenza delle argomentazioni poste a base del provvedimento: cfr., Sez. 3, n. 37451 del 11/04/2017, Gazza, Rv. 270543; Sez. 2, n. 5807 del 18/01/2017, Zaharia, Rv. 269119; Sez. 5, n. 35532 del 25/06/2010, Angelini, Rv. 248129) e la censura della violazione di legge, la difesa attacca la motivazione dell'ordinanza del Tribunale del riesame lamentando, nella sostanza, la carenza dell'apparato motivazionale in punto di dimostrazione, pur se a livello di fumus come richiesto dalla fase incidentale, dei presupposti indefettibili per riconoscere nei fatti accertati la condotta del delitto contestato. Con riguardo allo standard probatorio richiesto per dimostrare il fumus del reato su cui si fonda il provvedimento di sequestro preventivo, la più recente giurisprudenza di legittimità richiede una valutazione che non si limiti alla «mera "postulazione" dell'esistenza del reato», ma sia diretta a «rappresentare le concrete risultanze processuali e la situazione emergente dagli elementi forniti dalle parti, che dimostra indiziariamente la congruenza dell'ipotesi di reato prospettata rispetto ai fatti cui si riferisce la misura cautelare reale» (Sez. 5, n. 28515 del 21/05/2014, Ciampani, Rv. 260921); sicché, se pur non può evocarsi la necessità della verifica di un quadro gravemente indiziario, risulta comunque necessaria una qualificata probabilità di affermazione della responsabilità dell'indagato («Ai fini dell'emissione del sequestro preventivo il giudice deve valutare la sussistenza in concreto del "fumus commissi delicti" attraverso una verifica puntuale e coerente delle risultanze processuali, tenendo nel debito conto le contestazioni difensive sull'esistenza della fattispecie dedotta, all'esito della quale possa sussumere la fattispecie concreta in quella legale e valutare la plausibilità di un giudizio prognostico in merito alla probabile condanna dell'imputato»: Sez. 6, n. 49478 del 21/10/2015, Macchione, Rv. 265433). 3. Generico e manifestamente infondato è il primo motivo. Il ricorrente omette di confrontarsi adeguatamente con la motivazione del provvedimento impugnato che ha valorizzato la disponibilità della merce con marchio contraffatto oggetto di contestazione, detenuta per la vendita e all'evidenza acquisita fuori dai canali ordinari e legittimi di circolazione. Il Tribunale si è correttamente conformata - quanto alla qualificazione giuridica dei fatti accertati - al consolidato orientamento di questa Corte di legittimità (cfr., Sez. 5, n. 5260 del 11/12/2013, Faje, Rv. 258722) per il quale integra il delitto di cui all'art. 474 cod. pen. la detenzione per la vendita di prodotti recanti marchio contraffatto senza che abbia rilievo la configurabilità della contraffazione grossolana, considerato che l'art. 474 cod. pen. tutela, in via principale e diretta, li non già la libera determinazione dell'acquirente, ma la fede pubblica, intesa come affidamento dei cittadini nei marchi e segni distintivi, che individuano le opere dell'ingegno e i prodotti industriali e ne garantiscono la circolazione anche a tutela del titolare del marchio. Si tratta, pertanto, di un reato di pericolo, per la cui configurazione non occorre la realizzazione dell'inganno; non ricorre quindi l'ipotesi del reato impossibile anche qualora la grossolanità della contraffazione e le condizioni di vendita siano tali da escludere la possibilità che gli acquirenti siano tratti in inganno. Si è anche chiarito (cfr., Sez. U, n. 23427 del 09/05/2001, Ndaye, Rv. 218771; Sez. 2, n. 12452 del 04/03/2008, PG in proc. Altobello, Rv. 239745) che il delitto di ricettazione (art. 648 cod. pen.) e quello di commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 cod. pen.) possono concorrere, atteso che le fattispecie incriminatrici descrivono condotte diverse sotto il profilo strutturale e cronologico, tra le quali non può configurarsi un rapporto di specialità, e che non risulta dal sistema una diversa volontà espressa o implicita del legislatore. 4. Manifestamente infondato è il secondo motivo. Invero, contrariamente alle asserzioni difensive il tribunale del riesame ha motivato in ordine alla sussistenza dei requisiti per la confisca ex art. 240-bis cod. pen., rilevando come, oltre alla sproporzione tra i proventi dell'attività economica e il valore dei beni, non sia stata fornita prova circa la provenienza del denaro in sequestro. In tal senso, le argomentazioni difensive risultano del tutto prive di autosufficienza laddove richiamano elementi, quali i dati contabili e la situazione reddituale attuale della società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. nonchè l'inventario delle merci, che non risultano neppure esibiti al tribunale del riesame. 5. Alla pronuncia consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, considerati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in euro tremila. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 28 reg. esec. cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 28 reg. esec. cod. proc. pen.Così deciso in Roma il 07/10/2021. Il