CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 13 febbraio 2023
Cassazione n. 07723/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
23 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso RG 27210anno 2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difes o dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], presso il quale è domiciliato, e dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; ricorrente contro [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:SOCIETA]., rappresentata e difes a dall'avvocatoAldo Bissi e dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; controricorrente avverso la sentenza n. 5155/2018 del Tribunale di Milano depositat a il giorno10 maggio 2018. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non Sez. I –RG27210/2019 camera di consiglio13.2.2023 partecipata del 13 febbraio 2023 dal Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. — La Corte di appello di Milano ha dichiarato inamm i ssibile ex artt. 348 bis e 348 ter c.p.c. l’impugnazione proposta da [OSCURATO:PERSONA]Giacoppo avverso la sentenza del Tribunale di Milano del 10 maggio 2018: sentenza con cui sono state disattese le domande proposte dal detto appellante nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:SOCIETA].,vertenti su alcuni addebiti , asseritamente illegittimi, operati dall’istituto di credito con riguardo a un rapporto di conto corrente e a un rapportodi mutuo ipotecario. 2. ― Giacoppo ha impugnato la sentenza del Tribunale facendo valere due motivi. Resiste con controricorso [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. — Col primo motivo si denuncia la violazione o falsa applicazione degli artt. 644, comma 4, c.p., 1 e 2 l. n. 108/1996. La censura investe la decisione assunta dal Tribunale con riguardo al mancato computo, ai fini dell’usura, della commissione di massimo scoperto(pattuita col contratto di conto corrente), da considerarsi come «costo indiscutibilmente legato all’erogazione del credito»; si evidenzia, al riguardo, che il valore medio della comm i ssione in questione è evidenziato nei decreti mini steriali di rilevazione del tasso effettivo globalemedio (TEGM) degli interessi praticati dalle banche e dagli intermediarifinanziari e che la semplice circ o stanza per cui tale valore siariportato a parte, e non sia inclus o nel tasso in questione , integra «un dato formale non incidente sulla sostanza e sulla completezza della rilevazione prevista dalla legge». Il secondo mezzo oppone, ancora, la violazione o falsa applicazione degli artt. 644, comma 4, c.p., 1 e 2 l. n. 108/1996. La censura investe la decisione del Tribunale concernente il rilievo che Sez. I –RG27210/2019 camera di consiglio13.2.2023 assumerebbero, ai fini della verifica dell’usura, gli interessi moratori convenuti con riguardo al mutuo. Si deduce, in sintesi, che il tasso soglia è suscettibile di essere valicato anche dalla pattuizione degli interessiconvenzionali di mora e che l’assunto del Tribunale, secondo cui interessi corrispettivi e interessi moratori sarebbero entità disomogenee (i primi remunerando il capitale, i secondi costituendo una «sanzione convenzionale ed una coazione indiretta per dissuadere il debitore dall’inadempimento») sarebbe del tutto errata. 2. ― Il Tribunale di Milano ha in sintesi escluso che nel corso del rapporto di conto corrente fossero stati addebitati interessi usurarie ha escluso che a tal fine potesse assumere rilievo la commissione di massimo scoperto; ha precisato, al riguardo, come le istruzioni emanate dalla Banca d’Italia precisassero che nella determinazione del TEG (il tasso ef fett ivo globale) non dovesse tenersi conto della commissione in parolae che la pretesa attorea avrebbe comportato il raffronto tra dati disomogenei. Con riferimento al rapporto di mutuo,dopo aver rilevato che non può attribuirsi alcun rilievo al superamento del tasso di mora nel corso del rapporto, haosservato che, «laddove si consideri la lamentata usura originaria»,i tassi moratori non sono oggetto di rilevazione nell’indagine statistica posta alla base del calcolo del TEGM, dal quale si ricava il tasso soglia,e che non vi è pertanto mod o di sanzionare l’applicazione del tasso moratorio, quale che ne fosse la misura, in assenza di un valido parametro di riferimento. Ha aggiunto che la previsione, nel contratto di mutuo, di una clausola di salvaguardia, escludeva ab origine che fosse stato convenuto alcuntasso usurario. Entrambi i motivi sono inammissibili. [OSCURATO:PERSONA]. Sez. U. 2 giugno 2018, n. 16303, ai fini della verifica del superamento del tasso soglia dell'usura presunta, come determinato in base alle disposizioni della l. n. 108 del 1996, va effettuata la separata comparazione del tasso effettivo globale di Sez. I –RG27210/2019 camera di consiglio13.2.2023 interesse praticato in concreto e della commissione di massimo scoperto applicata rispettivamente con il tasso soglia e con la «CMS soglia», calcolata aumentando della metà la percentuale della commissione di massimo scoperto media indicata nei decreti ministeriali emanati ai sensi dell'art. 2,comma 1, l. n. 108 cit., compensandosi, poi, l'importo della eventuale eccedenza della CMS in concreto praticata, rispetto a quello della CMS rientrante nella soglia, con il «margine» degli interessi eventualmente residuo, pari alla differenza tra l'importo degli stessi rientrante nella soglia di legge e quello degli interessi in concreto praticati. E’vero, dunque, che la comm i ssione di massimo scoperto assume rilievo ai fini dell’usura oggettiva: ma è altrettanto vero chel’incidenza di essa sulla verifica dell’esorbitanza del tasso complessivamente applicato rispetto alla soglia di legge dipende dal procedimento di calcolo sopra indicato. Ora, il ricorso per cassazione, confezionato a seguito dell’arresto nomofilattico sopra richiamat o (e che si colloca, quindi, in uno scenario marcato dall’insegnamento che ad esso si deve) manca di spiegare sela tecnica di calcolo indicata da Cass. Sez. U. 2 giugno 2018, n. 16303 avrebbe condotto a rilevare, nel caso concreto, l’usura che la Corte di merito ha invece escluso. Quanto al rapporto di mutuo, la d isciplina antiusura, essendo volta a sanzionare la promessa di qualsivoglia somma usuraria dovuta in relazione al contratto, si applica anche agli interessi moratori, la cui mancata ricomprensione nell'ambito del TEGM non preclude l'applicazione dei decreti ministeriali di cui all'art. 2, comma 1, della l. n. 108 del 1996, ove questi contengano comunque la rilevazione del tasso medio praticato dagli operatori professionali; ne consegue che, in quest'ultimo caso, il tasso-soglia sarà dato dal TEGM, incrementato della maggiorazione media degli interessi moratori, moltiplicato per il coefficiente in aumento e con l'aggiunta dei punti percentuali previsti, quale ulteriore margine di tolleranza, dal quarto comma dell'art. 2 sopra Sez. I –RG27210/2019 camera di consiglio13.2.2023 citato, mentre invece, laddove i decreti ministeriali non rechino l'indicazione della suddetta maggiorazione media, la comparazione andrà effettuata tra il tasso effettivo globale (TEG) del singolo rapporto, comprensivo degli interessi moratori, e il TEGMcosì come rilevato nei suddetti decreti(Cass. Sez. U. 18 settembre 2020, n. 19597). La censura difetta anzitutto di specificità, in quanto nel motivo non è riprodotta la clausola che prevede il saggio di mora, né è indicata la localizzazione del documento contrattuale che la contiene. La doglianza non si misura, poi, con la complessa ratio decidendi della statuizione impugnata. Per un verso,essa omette di prendere in considerazione quanto affermato dalla Corte di merito con riguardo all’usura sopravvenuta (l’essere la stessa irrilevante ai fini dell’applicazione dell’art. 1815, comma 2, c.c.): il ricorrente nemmeno precisa se quanto da lui dedotto si riferisca all’eccedenza del tasso di mora rispetto al tasso sogliaoperante al momento della conclusione del contratto(che avrebbe dovuto essere comunque maggiorato nel senso sopra indicato), o a quello individuato in un momento successivo (che il Tribunale nega potesse essere preso in considerazione). Per altro verso, il motivo di ricorsonon tiene conto di quanto rilevato dal Giudice di prima istanzacon riguardo alla clausola di salvaguardia (e all’effetto di «sterilizzazione» dell’usura che ad essa si correlerebbe, stante l’automatico contenimento nella misura dell’interesse da applicare). Ora, la ravvisata mancata aderenza mezzi di censura al decisumdestina lo stess o alla statuizione di inammissibilità (Cass. 3 luglio 2020, n. 13735; Cass. 7 settembre 2017, n. 20910). 3. ― Il ricorso è dunque inammissibile. 4. ― Segue , in base al criterio della soccombenza, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso ; condanna parte ricorrente al Sez. I –RG27210/2019 camera di consiglio13.2.2023 pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 6.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro200,00, ed agli accessori di legge; ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del