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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 02762/2023

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08/21 ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 6708/2021 R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliatain Roma, [OSCURATO:PERSONA], n. 12, presso l’Avvocatura dello Stato, che la rappresenta e difendeper legge –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliat a in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 58, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentat a e difes a dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], come da procura allegata al controricorso -controricorrente – N. 6708/21 R.G. avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Calabria, sezione staccata di [OSCURATO:PERSONA], n . 1861/ 07/ 2 0 2 0 depositata in data 24.8.2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del giorno 23.11.2022 dal [OSCURATO:PERSONA]; Rilevatoche: con la sentenza in epigrafe, la C.T.R. della Calabria, sezione staccata di [OSCURATO:PERSONA], rigettò l’appello dell ’Agenzia delle Entrate avverso la sentenza n. 4098/2014della C.T.P. di [OSCURATO:PERSONA], che aveva a sua volta accolto ilricorso propostodalla [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. , annullando l’ avvis o di accertamento per l’anno 2007, avente ad oggetto un credito d’imposta indebitamente utilizzato; con detto avviso, in particolare, l’Ufficio aveva rettificato il rigo VL27 della dichiarazione Mod.

Unico 2008, azzerando l’importo di € 22.965,00 ivi dichiarato, in quanto per gli anni precedenti non risultava alcun diniego di rimborso con autorizzazione al riporto;conseguentemente, erano state irrogate sanzioni; nel confermare la decisione di primo grado, la C.T.R. osservò in particolare che nell’avviso si faceva riferimento ad una istanza di rimborso IVA del 1996 , negando ve ne fossero altre, mentre l’Ufficio aveva ammesso l’esistenza di una ulteriore istanza del 1997, oggetto di diniego, solo in corso di giudizio, così restando dimostrato ildifetto di motivazione ritenuto dai primi giudici; avverso detta sentenza l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso, affidato atre motivi, cui resist e con controricorso la [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. , che ha pure depositato memoria; consideratoche: N. 6708/21 R.G. 1.1 –con il primo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione de ll’ art. 1d.P.R. n. 4 43 /1997 , per non aver la C.T.R. rilevato che la società contribuente non avrebbe potuto riportare in dichiarazione il credito in questione, avendo ricevuto il diniego di rimborso IVA per intervenuta decadenza, senza però impugnare il provvedimento, che ovviamente non poteva contenere l’autorizzazioneal riporto; 1.2 – col second o motivo si denuncia violazione e falsa applicazione de ll’art.2697 c.c. e dell’art. 42 d.P.R. n. 600/1973, per aver ritenuto affetto da difetto di motivazione l’avviso impugnato, in quanto l’Ufficio avrebbe provveduto ad integrare le ragioni della ripresa solo in sede giudiziale, mediante il riferimento all’istanza di rimborso del 1997; 1.3 –col terzo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 30 d.P.R. n. 633/1972 , per aver la C.T.R. affermato che le sorti dell’istanza di rimborso non pregiudicano il diritto di credito del contribuente, annullando l’avvisodi accertamento per difetto di motivazione e facendo salva ogni ulteriore determinazioneamministrativa circa la definizione del rapporto tributario; 2.1– i primi due motivi possono esaminarsi congiuntamente, perché connessi; essi sono fondati; infatti, la motivazione dell’avviso di accertamento – seppur erroneamente escludendo che, a parte l’istanza di rimborso del 1996, esitata positivamente, ne sussistessero altre –è fondata sul fatto che non risultava la presenza di alcun diniego di rimborso con autorizzazione al riporto, tale da giustificare l’esposizione del credito per cui è processo in dichiarazione; N. 6708/21 R.G. pertanto, la successiva deduzione in giudizio, da parte dell’Agenzia, circa l’esistenza dell’istanza di rimborso IVA del 1997, oggetto di esplicito diniego, nulla aggiunge sul piano motivazionale, ma attiene tipicamente al piano probatorio, consistendo in una allegazione volta a contrastare la domanda avversaria, che su proprio detta istanza aveva fondato l’utilizzo del credito in dichiarazione; del resto, la disciplina dettata dall’art. 1 del d.P.R. n. 443/1997 implica che la possibilità di portare in detr azione crediti chiesti a rimborso negli anni precedenti, ma denegati per carenza di uno dei presupposti dell’art. 30 d.P.R.n. 633/1972, è subordinata all’ indicazione del credito spettante da parte dell’Agenzia, con conseguente autorizzazione al riporto(v.

Cass. n. 2599/2019); è quindi evidente il duplice error in iudicandocommesso dalla C.T.R., che da un lato ha ritenuto che l’indicazione dell’istanza di rimborso IVA del 1997 avesse lo scopo di integrare ex post la motivazione dell’avviso impugnato, attenendo invece essa al mero piano probatorio, e dall’altro non ha rilevato il carattere ostativodel diniego di rimborso puro e semplice dell’istanza stessa, ai fini del riporto del credito nella dichiarazione, occorrendo che tanto fosse stato autorizzato dall’Ufficio, mediante indicazione del credito spettante; 3.1 –il terzo motivo resta conseguentemente assorbito; 4.1 -in definitiva,i primi due motivi sono accolti, il terzo è assorbito; la sentenza impugnata è dunque cassata con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Calabria, sezione staccata di [OSCURATO:PERSONA], in diversa composizione, che si atterrà ai superiori principi e p r o vved e rà sulle spese del giudizio di legittimità; N. 6708/21 R.G.

P.Q.M. accoglie i primi due motivi e dichiara assorbito il terzo; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Calabria, sezione staccata di [OSCURATO:PERSONA], in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
08/21 ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 6708/2021 R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliatain Roma, [OSCURATO:PERSONA], n. 12, presso l’Avvocatura dello Stato, che la rappresenta e difendeper legge –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliat a in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 58, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentat a e difes a dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], come da procura allegata al controricorso -controricorrente – N. 6708/21 R.G. avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Calabria, sezione staccata di [OSCURATO:PERSONA], n . 1861/ 07/ 2 0 2 0 depositata in data 24.8.2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del giorno 23.11.2022 dal [OSCURATO:PERSONA]; Rilevatoche: con la sentenza in epigrafe, la C.T.R. della Calabria, sezione staccata di [OSCURATO:PERSONA], rigettò l’appello dell ’Agenzia delle Entrate avverso la sentenza n. 4098/2014della C.T.P. di [OSCURATO:PERSONA], che aveva a sua volta accolto ilricorso propostodalla [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. , annullando l’ avvis o di accertamento per l’anno 2007, avente ad oggetto un credito d’imposta indebitamente utilizzato; con detto avviso, in particolare, l’Ufficio aveva rettificato il rigo VL27 della dichiarazione Mod. Unico 2008, azzerando l’importo di € 22.965,00 ivi dichiarato, in quanto per gli anni precedenti non risultava alcun diniego di rimborso con autorizzazione al riporto;conseguentemente, erano state irrogate sanzioni; nel confermare la decisione di primo grado, la C.T.R. osservò in particolare che nell’avviso si faceva riferimento ad una istanza di rimborso IVA del 1996 , negando ve ne fossero altre, mentre l’Ufficio aveva ammesso l’esistenza di una ulteriore istanza del 1997, oggetto di diniego, solo in corso di giudizio, così restando dimostrato ildifetto di motivazione ritenuto dai primi giudici; avverso detta sentenza l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso, affidato atre motivi, cui resist e con controricorso la [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. , che ha pure depositato memoria; consideratoche: N. 6708/21 R.G. 1.1 –con il primo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione de ll’ art. 1d.P.R. n. 4 43 /1997 , per non aver la C.T.R. rilevato che la società contribuente non avrebbe potuto riportare in dichiarazione il credito in questione, avendo ricevuto il diniego di rimborso IVA per intervenuta decadenza, senza però impugnare il provvedimento, che ovviamente non poteva contenere l’autorizzazioneal riporto; 1.2 – col second o motivo si denuncia violazione e falsa applicazione de ll’art.2697 c.c. e dell’art. 42 d.P.R. n. 600/1973, per aver ritenuto affetto da difetto di motivazione l’avviso impugnato, in quanto l’Ufficio avrebbe provveduto ad integrare le ragioni della ripresa solo in sede giudiziale, mediante il riferimento all’istanza di rimborso del 1997; 1.3 –col terzo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 30 d.P.R. n. 633/1972 , per aver la C.T.R. affermato che le sorti dell’istanza di rimborso non pregiudicano il diritto di credito del contribuente, annullando l’avvisodi accertamento per difetto di motivazione e facendo salva ogni ulteriore determinazioneamministrativa circa la definizione del rapporto tributario; 2.1– i primi due motivi possono esaminarsi congiuntamente, perché connessi; essi sono fondati; infatti, la motivazione dell’avviso di accertamento – seppur erroneamente escludendo che, a parte l’istanza di rimborso del 1996, esitata positivamente, ne sussistessero altre –è fondata sul fatto che non risultava la presenza di alcun diniego di rimborso con autorizzazione al riporto, tale da giustificare l’esposizione del credito per cui è processo in dichiarazione; N. 6708/21 R.G. pertanto, la successiva deduzione in giudizio, da parte dell’Agenzia, circa l’esistenza dell’istanza di rimborso IVA del 1997, oggetto di esplicito diniego, nulla aggiunge sul piano motivazionale, ma attiene tipicamente al piano probatorio, consistendo in una allegazione volta a contrastare la domanda avversaria, che su proprio detta istanza aveva fondato l’utilizzo del credito in dichiarazione; del resto, la disciplina dettata dall’art. 1 del d.P.R. n. 443/1997 implica che la possibilità di portare in detr azione crediti chiesti a rimborso negli anni precedenti, ma denegati per carenza di uno dei presupposti dell’art. 30 d.P.R.n. 633/1972, è subordinata all’ indicazione del credito spettante da parte dell’Agenzia, con conseguente autorizzazione al riporto(v. Cass. n. 2599/2019); è quindi evidente il duplice error in iudicandocommesso dalla C.T.R., che da un lato ha ritenuto che l’indicazione dell’istanza di rimborso IVA del 1997 avesse lo scopo di integrare ex post la motivazione dell’avviso impugnato, attenendo invece essa al mero piano probatorio, e dall’altro non ha rilevato il carattere ostativodel diniego di rimborso puro e semplice dell’istanza stessa, ai fini del riporto del credito nella dichiarazione, occorrendo che tanto fosse stato autorizzato dall’Ufficio, mediante indicazione del credito spettante; 3.1 –il terzo motivo resta conseguentemente assorbito; 4.1 -in definitiva,i primi due motivi sono accolti, il terzo è assorbito; la sentenza impugnata è dunque cassata con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Calabria, sezione staccata di [OSCURATO:PERSONA], in diversa composizione, che si atterrà ai superiori principi e p r o vved e rà sulle spese del giudizio di legittimità; N. 6708/21 R.G. P.Q.M. accoglie i primi due motivi e dichiara assorbito il terzo; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Calabria, sezione staccata di [OSCURATO:PERSONA], in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di
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