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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 8 luglio 2026

Cassazione n. 32517/2026

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(CUI 048YPU2) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/12/2025 della CORTE APPELLO di TORINO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];RG 13289-2026 - Udienza del 8/07/2026 - [OSCURATO:PERSONA] che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Torino, che ha confermato la sentenza di condanna pronunciata in primo grado per il reato di furto in abitazione aggravato.

Rilevato che il primo motivo di ricorso — che denunzia violazione di legge quanto al giudizio di penale responsabilità dell'imputato, stante l'insufficienza di elementi idonei a giustificare una sentenza di condanna in ordine al reato ascrittogli è del tutto generico, non avendo articolato alcuna censura specifica rispetto alle argomentazioni della Corte di appello.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M Dichiara inammissi P

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
(CUI 048YPU2) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/12/2025 della CORTE APPELLO di TORINO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];RG 13289-2026 - Udienza del 8/07/2026 - [OSCURATO:PERSONA] che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Torino, che ha confermato la sentenza di condanna pronunciata in primo grado per il reato di furto in abitazione aggravato. Rilevato che il primo motivo di ricorso — che denunzia violazione di legge quanto al giudizio di penale responsabilità dell'imputato, stante l'insufficienza di elementi idonei a giustificare una sentenza di condanna in ordine al reato ascrittogli è del tutto generico, non avendo articolato alcuna censura specifica rispetto alle argomentazioni della Corte di appello. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M Dichiara inammissi P
Sentenza Cassazione n. 32517/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris