CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 19017/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a CANICATTI' il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/05/2025 della CORTE APPELLO di PALERMO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];124/RG. 36295 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe indicata per il delitto di evasione; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; il ricorso, affidato ad un unico motivo, è inammissibile, perché fondato su motivi meramente riproduttivi di profili di censura, già vagliati e disattesi, con argomenti giuridicamente corretti e privi di manifeste illogicità dal giudice di merito (cfr. pag. 2 e 3 della sentenza); In ordine alla omessa applicazione dell'art. 131 bis cod. pen., il motivo, oltre a non essere stato posto al vaglio dei Giudici di merito, può comunque ritenersi implicitamente disatteso, avendo i giudici di primo e di secondo grado stigmatizzato la negativa personalità del [OSCURATO:PERSONA] gravato da precedenti specifici (cfr pag.3 sentenza di appello) A ciò conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P. P.Q.M