Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione LDecisione del 23 maggio 2023

Cassazione n. 25645/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

ato la seguente SENTENZA sul ricorso 20448-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA L.G.

FARAVELLI 22, presso lo studio degli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] che la rappresentano e difendono; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, VIA L. SETTEMBRINI n. 28, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; -controricorrente - avverso la sentenza n. 4743/2019 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 13/05/2020 R.G.N. 3295/2017; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23/05/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] visto l'art. 23, comma 8 bis del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito con [OSCURATO:PERSONA] mento individua le R.G.N.20 Cron.

Rep.

Ud.23/05/ PU modificazioni nella legge 18 dicembre 2020 n. 176, ha depositato conclusioni scritte. [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte d’appello di Roma, decidendo in sede di rinvio a seguito della cassazione della sua sentenza, ha dichiarato l’ illegittimità del licenziamento intimato al lavoratore incolpato di avere effettuato la timbratura di ingresso in azienda, registrata da un macchinario segnatempo, in luogo di una sua collega assente e giunta in orario successivo, e ha condannato la società alla reintegra del medesimo nel posto di lavoro nonché al risarcimento ex lege, ivi compreso il versamento dei contributi previdenziali per il periodo di illegittima cessazione del rapporto.

1.1. Il giudice del rinvio ha evidenziato che la cassazione aveva ritenuto illegittimo l’uso di apparecchiature automatiche intese al controllo a distanza della prestazione lavorativa, ai sensi dell’art. 4 St. lav. (nel testo, applicabile ratione temporis,anteriore alle modifiche introdotte dall’art. 23, comma 1, del d.lgs. n. 151 del 2015), ove non concordate o autorizzate, ed aveva demandato alla Corte di merito di verificare la legittimità dell'utilizzazione dei dati acquisiti per il tramite dei ‘badge’predisposti dalla datrice di lavoro, cioè se vi fosse accordo o autorizzazione ovvero se si trattasse di controlli ammissibili in quanto posti esclusivamente a tutela di beni aziendali estranei al rapporto di lavoro.

1.2. Inoltre, ha sottolineato che erastato chiesto al giudice del rinvio di rivalutare, in esito a tale accertamento, il residuo materiale probatorio acquisito in giudizio per accertare la sussistenza o meno dei comportamenti contestati al Cappelli.

2. Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso [OSCURATO:SOCIETA]. affidato ad un unico motivo. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con tempestivo controricorso.

Il Procuratore generale ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Entrambe le parti hanno depositato memorie illustrative. [OSCURATO:PERSONA]

3. Con un unico motivo, articolato in diversi profili, la ricorrente deduce la violazione delle disposizioni afferenti all'esercizio dei poteri valutativi del giudice, all'osservanza del dictum della pronuncia di legittimità che dispone il rinvio e alla distribuzione dell'onere della prova in materia di illegittimità del licenziamento.

Sostiene che la Corte d'appello, quale giudice di rinvio, sarebbe venuta meno alla funzione, demandata dalla presupposta sentenza della Cassazione, di rivalutare il compendio probatorio residuo una volta ritenute non utilizzabili le risultanze dei controlli automatici, siccome acquisite in violazione del divieto di cui all'art. 4 St. lav..

Segnala inoltre che, in realtà, non vi era stata alcuna violazione della riservatezza del lavoratore licenziato, atteso che i controlli automatici avevano riguardato esclusivamente gli orari della sua collega.

4. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.

4.1. La Corte territoriale era stata incaricata dalla Cassazione, che le aveva rinviato la decisione della controversia, “di verificare se il sistema di controllo era stato concordato o autorizzato” ed accertare se quello effettuato integrasse un controllo difensivo verificando la “legittimità dell'utilizzazione dei dati acquisiti per il tramite dei badge alla luce dei principi esposti in motivazione e solo in esito a tale accertamento”.

Pertanto, in applicazione del principio affermato la Corte, ha accertato che le acquisizioni dei dati tramite il badge elettronico erano illegittime ed ha verificato, con accertamento di fatto a lei riservato, che i dati acquisiti per il tramite dei sistemi di rilevazione delle entrate e delle uscite non erano perciò utilizzabili e che non vi erano altre evidenze, oltre a quelle documentali cui fare riferimento, per ritenere provata la condotta contestata che perciò era indimostrata.

In sostanza la Corte, tenendo conto delle ragioni dell’originario annullamento della sentenza e sulla base dei principi dettati da questa Corte in tema dicontrolli a distanza dei lavoratori, ha accertato che le risultanze derivanti dal controllo automatico a distanza, in quanto non concordate né autorizzate, e finalizzate al controllo della prestazione lavorativa, non erano utilizzabili per il licenziamento del lavoratore e che le residue risultanze istruttorie non davano alcuna prova del comportamento posto a base del licenziamento.

4.2. Così facendo il giudice del rinvio si è mantenuto esattamente nell’ambito di accertamento demandato dalla Cassazione e non è incorso perciò nella denunciata violazione dell’art. 384 c.p.c..4.3.

Neppure poi è ravvisabile la violazione delle norme sull’onere della prova e sulla prova presuntiva.

La violazione degli art. 2727 e 2729 c.c. può essere denunciata alla Corte di legittimità solo allorché ricorra un vizio di sussunzione, vale a dire quando il giudice di merito, dopo avere qualificato come gravi, precisi e concordanti gli indizi raccolti, li ritenga, però, inidonei a fornire la prova presuntiva oppure qualora, pur avendoli considerati non gravi, non precisi e non concordanti, li reputi, tuttavia, sufficienti a dimostrare il fatto controverso (Cass. 13.2.2020, n. 3541) e nella specie la Corte territoriale ha escluso in radice che sussistessero tali elementi indiziari che potessero condurre, attraverso un ragionamento presuntivo, a ritenere provati i fatti addebitati.

5. In conclusione, per le ragioni esposte, il ricorso deve essere rigettato.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002 va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dell’art.13 comma 1 bis del citato d.P.R., se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che si liquidano in € 4.000,00 per compensi professionali, € 200,00 per esborsi, 15% per spese forfetarie oltre agli accessori dovuti per legge.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dell

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente SENTENZA sul ricorso 20448-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA L.G. FARAVELLI 22, presso lo studio degli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] che la rappresentano e difendono; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, VIA L. SETTEMBRINI n. 28, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; -controricorrente - avverso la sentenza n. 4743/2019 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 13/05/2020 R.G.N. 3295/2017; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23/05/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] visto l'art. 23, comma 8 bis del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito con [OSCURATO:PERSONA] mento individua le R.G.N.20 Cron. Rep. Ud.23/05/ PU modificazioni nella legge 18 dicembre 2020 n. 176, ha depositato conclusioni scritte. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte d’appello di Roma, decidendo in sede di rinvio a seguito della cassazione della sua sentenza, ha dichiarato l’ illegittimità del licenziamento intimato al lavoratore incolpato di avere effettuato la timbratura di ingresso in azienda, registrata da un macchinario segnatempo, in luogo di una sua collega assente e giunta in orario successivo, e ha condannato la società alla reintegra del medesimo nel posto di lavoro nonché al risarcimento ex lege, ivi compreso il versamento dei contributi previdenziali per il periodo di illegittima cessazione del rapporto. 1.1. Il giudice del rinvio ha evidenziato che la cassazione aveva ritenuto illegittimo l’uso di apparecchiature automatiche intese al controllo a distanza della prestazione lavorativa, ai sensi dell’art. 4 St. lav. (nel testo, applicabile ratione temporis,anteriore alle modifiche introdotte dall’art. 23, comma 1, del d.lgs. n. 151 del 2015), ove non concordate o autorizzate, ed aveva demandato alla Corte di merito di verificare la legittimità dell'utilizzazione dei dati acquisiti per il tramite dei ‘badge’predisposti dalla datrice di lavoro, cioè se vi fosse accordo o autorizzazione ovvero se si trattasse di controlli ammissibili in quanto posti esclusivamente a tutela di beni aziendali estranei al rapporto di lavoro. 1.2. Inoltre, ha sottolineato che erastato chiesto al giudice del rinvio di rivalutare, in esito a tale accertamento, il residuo materiale probatorio acquisito in giudizio per accertare la sussistenza o meno dei comportamenti contestati al Cappelli. 2. Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso [OSCURATO:SOCIETA]. affidato ad un unico motivo. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con tempestivo controricorso. Il Procuratore generale ha concluso per l’accoglimento del ricorso. Entrambe le parti hanno depositato memorie illustrative. [OSCURATO:PERSONA] 3. Con un unico motivo, articolato in diversi profili, la ricorrente deduce la violazione delle disposizioni afferenti all'esercizio dei poteri valutativi del giudice, all'osservanza del dictum della pronuncia di legittimità che dispone il rinvio e alla distribuzione dell'onere della prova in materia di illegittimità del licenziamento. Sostiene che la Corte d'appello, quale giudice di rinvio, sarebbe venuta meno alla funzione, demandata dalla presupposta sentenza della Cassazione, di rivalutare il compendio probatorio residuo una volta ritenute non utilizzabili le risultanze dei controlli automatici, siccome acquisite in violazione del divieto di cui all'art. 4 St. lav.. Segnala inoltre che, in realtà, non vi era stata alcuna violazione della riservatezza del lavoratore licenziato, atteso che i controlli automatici avevano riguardato esclusivamente gli orari della sua collega. 4. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato. 4.1. La Corte territoriale era stata incaricata dalla Cassazione, che le aveva rinviato la decisione della controversia, “di verificare se il sistema di controllo era stato concordato o autorizzato” ed accertare se quello effettuato integrasse un controllo difensivo verificando la “legittimità dell'utilizzazione dei dati acquisiti per il tramite dei badge alla luce dei principi esposti in motivazione e solo in esito a tale accertamento”. Pertanto, in applicazione del principio affermato la Corte, ha accertato che le acquisizioni dei dati tramite il badge elettronico erano illegittime ed ha verificato, con accertamento di fatto a lei riservato, che i dati acquisiti per il tramite dei sistemi di rilevazione delle entrate e delle uscite non erano perciò utilizzabili e che non vi erano altre evidenze, oltre a quelle documentali cui fare riferimento, per ritenere provata la condotta contestata che perciò era indimostrata. In sostanza la Corte, tenendo conto delle ragioni dell’originario annullamento della sentenza e sulla base dei principi dettati da questa Corte in tema dicontrolli a distanza dei lavoratori, ha accertato che le risultanze derivanti dal controllo automatico a distanza, in quanto non concordate né autorizzate, e finalizzate al controllo della prestazione lavorativa, non erano utilizzabili per il licenziamento del lavoratore e che le residue risultanze istruttorie non davano alcuna prova del comportamento posto a base del licenziamento. 4.2. Così facendo il giudice del rinvio si è mantenuto esattamente nell’ambito di accertamento demandato dalla Cassazione e non è incorso perciò nella denunciata violazione dell’art. 384 c.p.c..4.3. Neppure poi è ravvisabile la violazione delle norme sull’onere della prova e sulla prova presuntiva. La violazione degli art. 2727 e 2729 c.c. può essere denunciata alla Corte di legittimità solo allorché ricorra un vizio di sussunzione, vale a dire quando il giudice di merito, dopo avere qualificato come gravi, precisi e concordanti gli indizi raccolti, li ritenga, però, inidonei a fornire la prova presuntiva oppure qualora, pur avendoli considerati non gravi, non precisi e non concordanti, li reputi, tuttavia, sufficienti a dimostrare il fatto controverso (Cass. 13.2.2020, n. 3541) e nella specie la Corte territoriale ha escluso in radice che sussistessero tali elementi indiziari che potessero condurre, attraverso un ragionamento presuntivo, a ritenere provati i fatti addebitati. 5. In conclusione, per le ragioni esposte, il ricorso deve essere rigettato. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002 va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dell’art.13 comma 1 bis del citato d.P.R., se dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che si liquidano in € 4.000,00 per compensi professionali, € 200,00 per esborsi, 15% per spese forfetarie oltre agli accessori dovuti per legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dell
Sentenza Cassazione n. 25645/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris