CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 32769/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso 15875-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]'; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE, ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]) in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - controricorrente avverso la sentenza n. 6978/14/2020 della [OSCURATO:PERSONA] della SICILIA, depositata il 02/12/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 29/09/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] La parte contribuente ricorreva avverso avviso di accertamento relativo a diverse imposte per l'anno d'imposta 2005, con il quale l'Ufficio accertava, ai fini IVA, IRPEF e IRAP, maggiori compensi non dichiarati; la [OSCURATO:PERSONA] rigettava il ricorso della parte contribuente e la [OSCURATO:PERSONA] ne rigettava l'appello affermando che era iniziata una verifica con accesso presso lo studio del professionista ma i compensi considerati sottratti ad imposizione sono emersi non attraverso il controllo in loco ma tramite la particolare modalità di indagine bancaria la quale prevede anche l'instaurazione di un contraddittorio (in data 3 maggio 2010) nel corso del quale lo stesso contribuente, proprio con riguardo alle movimentazioni bancarie, ha ritenuto di non avere nulla da dichiarare cosicché la tipologia di controllo di cui si è avvalso l'Ufficio esula dalle ipotesi contemplate dall'art. 12, comma 7, della legge n. 212 del 2000 e la verifica, iniziata il 10 dicembre 2009, è stata solo formalmente conclusa il 20 maggio 2011, ossia dopo sei mesi dalla data (6 novembre 2010) in cui è stato notificato l'avviso di accertamento impugnato, avviso redatto a seguito delle conclusioni alle quali l'Ufficio è pervenuto attraverso le indagini bancarie, sulle quali la parte contribuente in sede di contraddittorio non ha formulato osservazioni. La parte contribuente proponeva ricorso affidato ad un unico motivo di impugnazione mentre l'Agenzia delle entrate si costituiva con controricorso. Ric. 2021 n. 15875 sez. MT - ud. 29-09-2022 -2- [OSCURATO:PERSONA] Con il motivo d'impugnazione, in relazione all'art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, cod. proc. civ., la parte contribuente lamenta violazione e falsa applicazione dell'art. 12, comma 7, della legge n. 212 del 2000 nonché, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., violazione dei principi in ordine all'unitarietà dell'accertamento, in quanto l'avviso di accertamento è stato emesso prima della conclusione della verifica e prima dell'emissione del processo verbale di contestazione (del 20 maggio 2011). Il motivo di impugnazione è infondato. Secondo questa Corte, infatti: in tema di accertamento fiscale, il termine dilatorio di cui all'art. 12, comma 7, della I. n. 212 del 2000 opera soltanto in caso di controllo eseguito presso la sede del contribuente e non anche alla diversa ipotesi, non assimilabile alla precedente, di accertamenti cd. a tavolino, atteso che la naturale "vis expansiva" dell'istituto del contraddittorio procedimentale nei rapporti tra fisco e contribuente non giunge fino al punto di imporre termini dilatori all'azione di accertamento derivanti da controlli eseguiti nella sede dell'Amministrazione sulla base dei dati forniti dallo stesso contribuente o acquisiti documentalmente (Cass. n. 24793 del 2020). Ebbene, la sentenza impugnata ha dato conto per un verso che l'accertamento in questione è scaturito non a seguito dell'accesso presso i locali della parte contribuente ma in ragione di una verifica a tavolino e per un altro verso che in ogni caso un contraddittorio vi è stato e che la parte contribuente non ne ha approfittato per far valere le sue ragioni, limitandosi soltanto ad affermare di non avere nulla da dichiarare (Cass.n. 24793 del 2020). Correttamente dunque la sentenza impugnata ha affermato trattarsi di una ipotesi che esula da quelle contemplate dall'art. 12, comma 7, della legge n. 212 del 2000, mentre, con riguardo all'avviso di accertamento in questione, del 2010, il successivo processo verbale di contestazione, del 2011, si riferiva sì ad un accesso presso i locali del contribuente, ma privo di connessione con la presente vicenda - dal Ric. 2021 n. 15875 sez. MT - ud. 29-09-2022 -3- momento che i compensi considerati sottratti ad imposizione sono emersi non attraverso il controllo "in loco" bensì attraverso le indagini bancarie e l'accertamento a tavolino - ed era quindi appunto sostanzialmente svincolato dalle indagini bancarie e dalla successiva verifica effettuata a tavolino e quindi dallo stesso avviso di accertamento oggetto della presente controversia. Il ricorso è dunque infondato e la condanna alle spese segue la soccombenza. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto. P.Q.M. rigetta il ricorso. condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 5.600,00 per compensi, oltre a spese prenotate a debito. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1- bis dello stesso articolo 13, se dovuto. Così