CassazionedecretoSezione 6Decisione del 7 aprile 2022
Cassazione n. 05927/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a Palermo avverso il decreto del 24/06/2022 della Corte di appello di Palermo; visti gli atti, il decreto impugnato ed il ricorso; udita la relazione del Consigliere, [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del P.M., in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]-0 1. Con decreto del 24 giugno 2022 la Corte di appello di Palermo ha rigettato l'appello proposto avverso il decreto emesso dal Tribunale di Palermo il 28 settembre 2021, che applicava a [OSCURATO:PERSONA] la misura di prevenzione personale della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza per la durata di anni due, con obbligo di soggiorno nel Comune di residenza e l'imposizione del versamento di una somma di euro seicento a titolo di cauzione. 2. Avverso la richiamata decisione ha proposto ricorso per cassazione il difensore di fiducia, deducendo con unico motivo la violazione della legge penale ex art. 1, lett. b), d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, e vizi della motivazione in ordine alla valutazione del requisito della pericolosità sociale e della sua attualità, per avere i Giudici di merito fondato il loro giudizio su una serie di truffe assicurative dalle quali il ricorrente era stato mandato assolto già in primo grado, ovvero su un delitto associativo dal quale è stato assolto in appello con sentenza emessa il 7 aprile 2022 dalla Corte di assise di Palermo. Si assume, al riguardo, che il positivo accertamento della pericolosità generica è stato basato sul richiamo alle dichiarazioni, ritenute attendibili, di taluni collaboratori di giustizia, sebbene le stesse fossero state ritenute inidonee a dimostrare la partecipazione del ricorrente al contestato sodalizio criminoso. Le motivazioni della decisione assolutoria per il reato associativo non sono state, peraltro, ancora depositate e i reati scopo [di cui ai capi 10) e 11)] per i quali è intervenuta una sentenza di condanna poi confermata in appello afferiscono ad un solo episodio di lesioni e truffa ai danni di [OSCURATO:PERSONA], verificatosi in epoca assai risalente, ossia il 23 agosto 2016. 3. Con requisitoria trasmessa alla Cancelleria di questa Suprema Corte in data 9 dicembre 2022 il Procuratore generale ha illustrato le sue conclusioni, chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile perché proposto per far valere ragioni diverse da quelle consentite dalla legge. 2. Costituisce, invero, ius receptum nella elaborazione giurisprudenziale di questa Suprema Corte il principio secondo il quale nel procedimento di prevenzione il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge, nozione nella quale va ricompresa la motivazione inesistente o meramente apparente del provvedimento, che ricorre quando il decreto ometta del tutto di confrontarsi con un elemento potenzialmente decisivo prospettato da una parte che, singolarmente considerato, sarebbe tale da poter determinare un esito opposto del giudizio (Sez. 6, n. 33705 del 15/06/2016, Caliendo, Rv. 270080; Sez. 6, n. 21525 del 18/06/2020, Mulè, Rv. 279284). Tale principio, enunciato con rifermento alla disciplina previgente rispetto a quella contenuta nel d.lgs. n. 159 del 2011, ma di certo valido anche nei procedimenti aventi ad oggetto misure di prevenzione personali o reali applicate nella vigenza delle disposizioni del richiamato d.lgs. - dato che l'art. 10, comma 3, cui si fa rifermento anche nell'art. 27, comma 2, per le misure reali, prevede espressamente che il ricorso in cassazione avverso il decreto emesso dalla Corte di appello possa essere presentato solo per violazione di legge -, esclude che nel giudizio di legittimità possano essere dedotti meri vizi della motivazione che si traducano in forme di illogicità ovvero in una diversa interpretazione degli elementi dimostrativi già valutati dai giudici di merito. Possono rilevare, sotto tale profilo, solo quei vizi che concretizzino una ipotesi di motivazione del tutto assente ovvero apparente, intesa quest'ultima come motivazione del tutto priva dei requisiti minimi di coerenza e completezza, al punto da risultare inidonea a rendere comprensibile l'iter logico seguito dal giudice di merito, ovvero quella in cui le linee argomentative del provvedimento siano talmente scoordinate da rendere oscure le ragioni che hanno giustificato il provvedimento: deve dunque trattarsi di un vizio che sostanzia una "inosservanza della specifica norma processuale che impone, a pena di nullità, l'obbligo di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali" (Sez. U, n. 33451 del 29/05/2014, Repaci, Rv. 260246). Alla luce di tale regula iuris, le su esposte doglianze, peraltro aspecificamente formulate, devono considerarsi inammissibili in questa Sede, in quanto con le stesse, lungi dall'evidenziare un'ipotesi di motivazione apparente, si sollecita una non consentita rilettura delle emergenze procedimentali, finalizzata a togliere forza persuasiva alla trama argomentativa delineata nel decreto impugnato, di contro caratterizzato da una motivazione completa e congrua, in quanto tale idonea ad illustrare compiutamente le ragioni giustificative della decisione e la ritenuta infondatezza del complesso degli elementi dalla difesa prospettati nel gravame di merito. In particolare, la Corte di appello, dopo aver richiamato il principio secondo cui il giudice, attesa l'autonomia tra il procedimento penale e quello di prevenzione, ben può valutare autonomamente i fatti già accertati in sede penale al fine di giungere ad un'affermazione di pericolosità non solo in caso di intervenuta declaratoria di estinzione del reato, ma anche a seguito di una pronuncia assolutoria ai sensi dell'art. 530, secondo comma, cod. proc. pen., ove quei fatti risultino delineati con sufficiente chiarezza e nella loro oggettività (da ultimo, v. Sez. 2, n. 4191 del 11/01/2022, Staniscia, Rv. 282655), ha motivatamente ricavato gli elementi indicativi della pericolosità sociale, anche attuale, del proposto, sulla base di un complesso di dichiarazioni che, pur prive dei riscontri individualizzanti necessari per l'affermazione della responsabilità penale, sono state ritenute soggettivamente credibili ed oggettivamente attendibili, ponendo in evidenza, per un significativo lasso temporale ed in concorso con altre persone, la realizzazione di una serie di condotte sintomatiche della continuità di svolgimento di una illecita attività lavorativa di primario interesse economico per i bisogni di vita del ricorrente nel lucroso settore delle "pratiche" relative ai falsi incidenti stradali, senza che tali condotte, peraltro, siano state criticamente esaminate sotto il profilo della loro decisiva incidenza al fine qui considerato. Analoghe valutazioni sono state dai Giudici di merito svolte riguardo all'intervenuta decisione assolutoria in appello dal contestato reato associativo, avendo l'impugnato decreto incentrato il suo vaglio delibativo sulla non contestata valorizzazione delle dichiarazioni rese da taluni collaboratori che, pur non idonee a dimostrare la partecipazione del ricorrente al costituito sodalizio criminale, sono state ritenute attendibili nella rilevante prospettiva del suo inserimento in un contesto relazionale di analoga natura, caratterizzato da condotte non temporalmente risalenti, in quanto protrattesi fino al 2018, e coerentemente considerato, in assenza di elementi concretamente apprezzabili ai fini di una intervenuta resipiscenza, sintomatico della continuativa percezione di illecite utilità economiche. 3. Sulla base delle su esposte considerazioni, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende di una somma che, in ragione della natura delle questioni dedotte, si stima equo quantificare nella misura di euro tremila. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro :3.000,00 in favore della Cassa